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Document 32002R1794

Regolamento (CE) n. 1794/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 1249/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04

GU L 272 del 10.10.2002, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1794/oj

32002R1794

Regolamento (CE) n. 1794/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 1249/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 10/10/2002 pag. 0013 - 0014


Regolamento (CE) n. 1794/2002 della Commissione

del 9 ottobre 2002

che rettifica il regolamento (CE) n. 1249/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98(4), in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(5), modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla constatazione di diversi errori materiali, è necessario rettificare l'articolo 1, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1249/2002 della Commissione(6).

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1249/2002 è rettificato come segue:

1) al punto 1, il testo del nuovo articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: "In base alle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 5 e alle domande di aiuto di cui all'articolo 12, gli Stati membri produttori stabiliscono per la campagna 2002/03 la produzione stimata in olio d'oliva vergine degli olivi supplementari ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98, moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:";

b) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: "La resa media per olivo adulto è calcolata dividendo la quantità di olio d'oliva vergine prodotta, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:";

2) il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente: "2. All'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

La quantità ammissibile all'aiuto per ciascun olivicoltore è pari alla quantità di olio vergine effettivamente prodotta, ridotta della produzione degli olivi supplementari di cui all'articolo 12 bis, maggiorata della quantità forfettaria di olio di sansa di cui al paragrafo 2 del presente articolo.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

(3) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

(4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

(5) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

(6) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 5.

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