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Document 32002R1792

    Regolamento (CE) n. 1792/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, che deroga al regolamento (CE) n. 449/2001 per quanto riguarda la domanda di aiuto anticipato per i pomodori per la campagna 2002/03

    GU L 272 del 10.10.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1792/oj

    32002R1792

    Regolamento (CE) n. 1792/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, che deroga al regolamento (CE) n. 449/2001 per quanto riguarda la domanda di aiuto anticipato per i pomodori per la campagna 2002/03

    Gazzetta ufficiale n. L 272 del 10/10/2002 pag. 0009 - 0010


    Regolamento (CE) n. 1792/2002 della Commissione

    del 9 ottobre 2002

    che deroga al regolamento (CE) n. 449/2001 per quanto riguarda la domanda di aiuto anticipato per i pomodori per la campagna 2002/03

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002(4), stabilisce le condizioni relative alle domande di aiuto che le organizzazioni di produttori di pomodori, pesche o pere presentano all'organismo designato dallo Stato membro. A norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, lo Stato membro può decidere che, entro il 30 settembre, può essere presentata una domanda di aiuto anticipato per il quantitativo totale di pomodori consegnato all'industria di trasformazione entro il 15 settembre.

    (2) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001 stabilisce le condizioni relative al versamento, da parte dell'organismo competente dello Stato membro, dell'importo dovuto al beneficiario sulla base della domanda di aiuto anticipato di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Il versamento di tale importo deve essere effettuato tra il 16 e il 31 ottobre.

    (3) La campagna di raccolta dei pomodori in corso è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli, soprattutto in Italia. Pertanto il quantitativo di materia prima consegnata all'industria di trasformazione prima del termine del 15 settembre è considerevolmente inferiore a quello abituale. La domanda di aiuto anticipato verterà quindi su quantitativi modesti. I produttori, beneficiando di un aiuto considerevolmente inferiore a quello previsto, potrebbero quindi trovarsi in difficoltà.

    (4) Per non penalizzare i produttori in simili circostanze eccezionali occorre, limitatamente alla campagna in corso, accettare che la domanda di aiuto anticipato per i pomodori sia presentata fino al 10 ottobre e tenere conto dei quantitativi di pomodori consegnati all'industria di trasformazione fino al 30 settembre, se ciò non implica incidenze sfavorevoli per il controllo del regime di aiuto alla produzione. Occorre inoltre permettere di derogare di conseguenza alle date previste per il versamento, da parte dell'organismo competente dello Stato membro, dell'importo dovuto al beneficiario in base alla domanda di aiuto anticipato nonché alle modalità di ripartizione dei quantitativi oggetto della domanda di aiuto finale.

    (5) Data l'urgenza della situazione, si impone l'immediata entrata in vigore del presente regolamento.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 2002/03 in corso e in deroga all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001, lo Stato membro può stabilire che una domanda di aiuto anticipato possa essere presentata fino al 10 ottobre 2002 per il quantitativo complessivo di pomodori consegnato all'industria di trasformazione fino al 30 settembre 2002, se ciò non implica incidenze sfavorevoli per il controllo del regime di aiuto alla produzione.

    Articolo 2

    1. L'organismo competente dello Stato membro che si avvale della deroga prevista all'articolo 1 versa l'importo dovuto tra il 16 ottobre e il 15 novembre 2002, in deroga all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma.

    2. Qualora sia stata presentata una domanda di aiuto anticipato ai sensi dell'articolo 1, i quantitativi sui quali verte la domanda di aiuto finale sono inoltre ripartiti in due periodi: fino al 30 settembre e a decorrere dal 1o ottobre, in deroga all'articolo 13, paragrafo 3, sesto comma.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

    (2) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

    (3) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

    (4) GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.

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