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Document 32002R1756

Regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 265 del 3.10.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1756/oj

32002R1756

Regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 03/10/2002 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio

del 23 settembre 2002

che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), in particolare l'articolo 9, lettera m),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Del coccidiostatico Nifursol, un nitrofurano, è stato autorizzato l'uso come additivo nell'alimentazione degli animali per la prima volta dalla direttiva 82/822/CEE della Commissione(2). Il regolamento (CE) n. 2430/1999(3) ha associato l'autorizzazione alla persona responsabile della sua messa in circolazione per un periodo di dieci anni, senza procedere a nuova valutazione.

(2) L'articolo 9, lettera m), prevede la revoca dell'autorizzazione di un additivo qualora non risulti più soddisfatta una delle condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 3, lettera a), della direttiva 70/524/CEE.

(3) Nel corso del periodo dal 1990 al 1995, sia il comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari sia il comitato per i medicinali veterinari hanno espresso parere negativo quanto alla somministrazione di medicinali veterinari del gruppo di sostanze note come nitrofurani agli animali da produzione alimentare. Essi hanno tratto la conclusione che, per via della genotossicità e della cancerogenicità di tali sostanze, era impossibile determinare una dose giornaliera ammissibile (vale a dire un livello di assorbimento dell'essere umano di residui di tali sostanze che possa essere considerato sicuro). Di conseguenza, non è stato possibile fissare tenori di residui massimi per tali sostanze. Tutti i nitrofurani sono stati pertanto inseriti nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio(4), con l'effetto di vietare in tutta la Comunità la somministrazione di tali sostanze, in quanto medicinali veterinari, agli animali da produzione alimentare.

(4) La Commissione ha pertanto chiesto al comitato scientifico per l'alimentazione animale di procedere ad una nuova valutazione scientifica dei rischi del Nifursol, che appartiene anche al gruppo dei nitrofurani.

(5) L'11 ottobre 2001, il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso un parere sul Nifursol nel quale ha deciso che, in base a studi sulla mutagenicità, genotossicità e cancerogenità forniti dal responsabile della messa in circolazione del Nifursol e per mancanza di dati sulla tossicità di sviluppo, non era possibile determinare una dose ammissibile giornaliera per i consumatori. Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha confermato questo parere il 18 aprile 2002, dopo aver esaminato ulteriori dati.

(6) Non è possibile pertanto garantire che il Nifursol sia esente da rischi per la salute umana.

(7) L'articolo 3, paragrafo a, lettera b), della direttiva 70/524/CEE stabilisce che l'autorizzazione comunitaria di un additivo può essere concessa soltanto se, tenuto conto delle condizioni di impiego, l'additivo non abbia influenze sfavorevoli sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non danneggi il consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti di origine animale.

(8) Poiché una delle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo a), della direttiva dianzi citata non è più soddisfatta per quanto riguarda il coccidiostatico Nifursol, l'uso della sostanza come additivo nell'alimentazione degli animali non deve essere più consentito. Il regolamento (CE) n. 2430/1999 e il capitolo II dell'allegato B della direttiva 70/524/CEE dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(9) In mancanza di un parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione si è vista impossibilitata ad adottare le misure da essa previste secondo la procedura di cui all'articolo 23 della direttiva 70/524/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione, all'allegato I la voce relativa all'additivo E 769, Nifursol, è cancellata.

2. Nella direttiva 70/524/CEE all'allegato B, capitolo II, l'iscrizione del Nifursol, sostanza appartenente al gruppo dei coccidiostatici e delle altre sostanze medicamentose, è cancellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Fischer Boel

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3).

(2) Quarantunesima direttiva 82/822/CEE della Commissione, del 19 novembre 1982, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 347 del 7.12.1982, pag. 16).

(3) GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.

(4) Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/2002 della Commissione (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 3).

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