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Document 32002R1364

    Regolamento (CE) n. 1364/2002 della Commissione, del 26 luglio 2002, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

    GU L 198 del 27.7.2002, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1364/oj

    32002R1364

    Regolamento (CE) n. 1364/2002 della Commissione, del 26 luglio 2002, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

    Gazzetta ufficiale n. L 198 del 27/07/2002 pag. 0026 - 0026


    Regolamento (CE) n. 1364/2002 della Commissione

    del 26 luglio 2002

    relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), prevede dei contingenti di aringa per il 2002.

    (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

    (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Danimarca ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 3 luglio 2002. Occorre pertanto attenersi a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2002.

    La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 3 luglio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

    (3) GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

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