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Document 32002R1271

Regolamento (CE) n. 1271/2002 della Commissione, del 12 luglio 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/01, la produzione effettiva di olio d'oliva nonché l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

GU L 184 del 13.7.2002, pp. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1271/oj

32002R1271

Regolamento (CE) n. 1271/2002 della Commissione, del 12 luglio 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/01, la produzione effettiva di olio d'oliva nonché l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 13/07/2002 pag. 0005 - 0006


Regolamento (CE) n. 1271/2002 della Commissione

del 12 luglio 2002

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/01, la produzione effettiva di olio d'oliva nonché l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2),

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98(4), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo nazionale garantito corrispondente di cui al paragrafo 3 del citato articolo. Onde valutare l'entità di tale superamento, occorre tener conto, per quanto concerne Spagna, Grecia, Portogallo, Francia e Italia, delle stime di produzione di olive da tavola trasformate in olio d'oliva ed espresse in equivalente olio d'oliva sulla base di appositi coefficienti contemplati rispettivamente nelle decisioni 2001/650/CE(5), 2001/649/CE(6), 2001/670/CE(7), 2001/648/CE(8) e 2001/658/CE(9) della Commissione.

(2) L'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede che, per fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre stabilire la produzione stimata relativa alla campagna di cui trattasi. Tale importo deve essere fissato ad un livello tale da escludere il rischio di un pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva. Per la campagna di commercializzazione 2001/02, la produzione stimata e l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1980/2001 della Commissione(10).

(3) In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro otto mesi dal termine della campagna deve essere fissata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto. A tal fine, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2070/2001(12), gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 15 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto nei singoli Stati membri. Sulla base di tali comunicazioni, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto, a titolo della campagna 2000/01, sarebbe pari, per l'Italia a 540864 tonnellate, per la Francia a 2247 tonnellate, per la Grecia a 479066 tonnellate, per la Spagna a 1074970 tonnellate e per il Portogallo a 25444 tonnellate.

(4) L'ammissione al beneficio dell'aiuto di tali quantitativi da parte degli Stati membri implica che sono stati effettuati i controlli di cui ai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CE) n. 2366/98. Tuttavia, la fissazione della produzione effettiva sulla base delle informazioni relative ai quantitativi ammessi al beneficio dell'aiuto comunicati dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte dalla verifica dell'esattezza di tali dati nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.

(5) Tenuto conto della produzione effettiva, occorre inoltre fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84 pagabile per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2000/01, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto all'olio d'oliva di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è pari a:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Per la campagna di commercializzazione 2000/01, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84, pagabile per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

(3) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

(4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

(5) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20.

(6) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16.

(7) GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16.

(8) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12.

(9) GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16.

(10) GU L 270 dell'11.10.2001, pag. 15.

(11) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

(12) GU L 280 del 24.10.2001, pag. 3.

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