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Document 32002R1058

Regolamento (CE) n. 1058/2002 della Commissione, del 18 giugno 2002, che autorizza a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

GU L 161 del 19.6.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1058/oj

32002R1058

Regolamento (CE) n. 1058/2002 della Commissione, del 18 giugno 2002, che autorizza a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 19/06/2002 pag. 0007 - 0008


Regolamento (CE) n. 1058/2002 della Commissione

del 18 giugno 2002

che autorizza a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili(3), siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con decisione 90/647/CEE del Consiglio, da ultimo modificato e ampliato da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio(4), stabilisce che possono essere effettuati trasferimenti tra anni contingentali.

(2) Il 5 novembre 2001 la Repubblica popolare cinese ha presentato domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingentali onde ottenere flessibilità supplementari, e specificamente per poter riportare all'anno 2002 dei quantitativi dai limiti quantitativi previsti per l'anno 2001.

(3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4) Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, è pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese stabiliti dall'accordo tra la CE e la Repubblica popolare cinese per l'anno contingentale 2002, conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica all'anno contingentale 2002.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2002.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29.

(3) GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.

(4) GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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