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Document 32002R1009

    Regolamento (CE) n. 1009/2002 della Commissione, del 12 giugno 2002, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

    GU L 153 del 13.6.2002, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1009/oj

    32002R1009

    Regolamento (CE) n. 1009/2002 della Commissione, del 12 giugno 2002, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 153 del 13/06/2002 pag. 0011 - 0012


    Regolamento (CE) n. 1009/2002 della Commissione

    del 12 giugno 2002

    che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 913/2002 della Commissione(3).

    (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

    (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 42.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 12 giugno 2002, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

    Le altre destinazioni sono definite come segue:

    C01 Tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

    C03 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Iugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

    C04 Tutte le destinazioni ad eccezione della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

    C08 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Algeria, dell'Arabia Saudita, del Bahrein, di Cipro, dell'Egitto, degli Emirati arabi uniti, di Malta, dell'Iran, dell'Iraq, d'Israele, della Giordania, del Kuwait, del Libano, della Libia, del Marocco, della Mauritania, dell'Oman, del Qatar, della Siria, della Tunisia e dello Yemen.

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