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Document 32002R1006

    Regolamento (CE) n. 1006/2002 della Commissione, del 12 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 153 del 13.6.2002, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1006/oj

    32002R1006

    Regolamento (CE) n. 1006/2002 della Commissione, del 12 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 153 del 13/06/2002 pag. 0005 - 0007


    Regolamento (CE) n. 1006/2002 della Commissione

    del 12 giugno 2002

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) Recentemente sono stati conclusi tra la Commissione europea e, rispettivamente, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, accordi commerciali che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni. Per quanto riguarda l'Estonia, l'accordo si applica a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 ed all'amido di riso. Per la Lituania, l'accordo concerne tutti i prodotti succitati, ad eccezione dell'orzo e del granturco, nonché taluni prodotti trasformati a base di detti cereali. Quanto alla Lettonia, l'accordo non include alcuni prodotti trasformati.

    (2) Le autorità dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania si sono impegnate a verificare che soltanto le spedizioni di prodotti comunitari previsti da tali accordi commerciali che non hanno beneficiato di restituzione siano ammesse all'importazione nel rispettivo paese. A tal fine, è opportuno stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001(6), concernenti le esportazioni verso la Polonia, si applicano anche alle esportazioni verso i paesi in questione.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1162/95 è modificato come segue:

    1) il testo dell'articolo 7 bis è sostituito dal seguente: "Articolo 7 bis

    1. Le seguenti disposizioni si applicano alle esportazioni verso i paesi terzi menzionati nell'allegato IV ed ai prodotti elencati nello stesso allegato.

    2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità dei paesi terzi interessati di una copia certificata del titolo di esportazione, rilasciato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 bis, e al presente articolo, nonché di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ogni spedizione. L'esportazione non può essere stata oggetto di una precedente esportazione verso un altro paese terzo.

    3. Il titolo reca:

    a) nella casella 7, l'indicazione del o dei paesi importatori di cui trattasi;

    b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata;

    c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre e la quantità, espressa in tonnellate, di ciascun prodotto di cui alla casella 15;

    d) nelle caselle 17 e 18, la quantità totale di prodotti di cui alla casella 16;

    e) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    - Exportación conforme al artículo 7 bis del Reglamento (CE) n° 1162/95

    - Udførsel i overensstemmelse med artikel 7a i forordning (EF) nr. 1162/95

    - Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 7a der Verordnung (EG) Nr. 1162/95

    - Εξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95

    - Export in accordance with Article 7a of Regulation (EC) No 1162/95

    - Exportation conformément à l'article 7 bis du règlement (CE) n° 1162/95

    - Esportazione in conformità all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95

    - Uitvoer op grond van artikel 7 bis van Verordening (EG) nr. 1162/95

    - Exportação conforme o artigo 7.oA do Regulamento (CE) n.o 1162/95

    - Asetuksen (EY) N:o 1162/95 7 a artiklan mukainen vienti

    - Export i överensstämmelse med artikel 7a i förordning (EG) nr 1162/95;

    f) nella casella 22, oltre alla dicitura prevista all'articolo 7, paragrafo 3 bis, una delle diciture seguenti:

    - Sin restitución por exportación

    - Uden eksportrestitution

    - Ohne Ausfuhrerstattung

    - Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

    - No export refund

    - Sans restitution à l'exportation

    - Senza restituzione all'esportazione

    - Zonder uitvoerrestitutie

    - Sem restituição à exportação

    - Ilman vientitukea

    - Utan exportbidrag;

    g) il titolo è valido solamente per i prodotti e i quantitativi così designati.

    4. I titoli rilasciati in conformità del presente articolo rendono obbligatoria l'esportazione verso una delle destinazioni indicate nella casella 7.

    5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.

    6. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, il primo lunedì di ciascun mese, le quantità per le quali sono stati rilasciati dei titoli, ripartite per codice della nomenclatura combinata.";

    2) è aggiunto un allegato IV, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

    (4) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

    (5) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

    (6) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO IV

    Prodotti interessati dalla soppressione delle restituzioni all'esportazione - Articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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