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Document 32002R1005

    Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda il riconoscimento delle associazioni di produttori, il sistema di vendite all'asta, la riserva nazionale e gli accordi di cessione nel settore del tabacco greggio

    GU L 153 del 13.6.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1005/oj

    32002R1005

    Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda il riconoscimento delle associazioni di produttori, il sistema di vendite all'asta, la riserva nazionale e gli accordi di cessione nel settore del tabacco greggio

    Gazzetta ufficiale n. L 153 del 13/06/2002 pag. 0003 - 0004


    Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione

    del 12 giugno 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda il riconoscimento delle associazioni di produttori, il sistema di vendite all'asta, la riserva nazionale e gli accordi di cessione nel settore del tabacco greggio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002(2), in particolare l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafo 5 e gli articoli 11 e 14 bis,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2002(4), prevede le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori. Nelle zone insulari, in cui esiste una produzione tabacco estremamente limitata, e nelle zone di produzione isolate, in cui la produzione di tabacco è in declino, in taluni casi non possono essere raggiunti i livelli minimi stabiliti all'allegato I del regolamento (CE) n. 2848/98 per poter costituire un'associazione di produttori. Occorre pertanto introdurre per le zone insulari un criterio alternativo e ridurre la percentuale minima necessaria per il riconoscimento delle associazioni, onde permettere ai produttori in questione di ricevere la parte variabile del premio.

    (2) L'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 546/2002. Occorre pertanto adattare conseguentemente le corrispondenti modalità di applicazione previste dal regolamento (CE) n. 2848/98.

    (3) L'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2848/98 prevede, ai fini della cessione di quote, che l'accordo tra le parti sia registrato dall'autorità competente entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data limite stabilita per il rilascio delle attestazioni di quota. Al fine di accelerare e semplificare la procedura, è opportuno prevedere, per la registrazione di tale accordo, un termine che inizia a decorrere dalla data stessa di rilascio dell'attestazione di quota.

    (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2848/98.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

    1) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), è aggiunto il seguente comma: "Nelle zone di produzione insulari, un'associazione di produttori che non raggiunge la percentuale richiesta può essere riconosciuta a condizione che riunisca almeno il 70 % del numero complessivo di produttori della zona.";

    2) all'articolo 12, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro il 31 gennaio dell'anno del raccolto, gli Stati membri decidono se applicare ai contratti di coltivazione sottoscritti nel loro territorio per uno o più gruppi di varietà, un sistema di vendita all'asta. Questo sistema concerne i contratti delle associazioni di produttori che desiderano parteciparvi.";

    3) all'articolo 29, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Per agevolare la riconversione dei produttori e la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri possono costituire per ogni raccolto una riserva nazionale di quote per gruppo di varietà.";

    4) all'articolo 33, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) l'accordo scritto di cui alla lettera c) è stato presentato per registrazione all'autorità competente entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di quota";

    5) l'allegato I del regolamento (CE) n. 2848/98 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

    (2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

    (3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

    (4) GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO I

    PERCENTUALI DEL LIMITE DI GARANZIA PER STATO MEMBRO O REGIONE SPECIFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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