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Document 32002R0804

Regolamento (CE) n. 804/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

GU L 132 del 17.5.2002, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/804/oj

32002R0804

Regolamento (CE) n. 804/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 17/05/2002 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 804/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 15 aprile 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il periodo di applicazione dell'azione comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio(4) ha avuto termine il 31 dicembre 2001.

(2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3528/86, prima della scadenza di tale periodo di applicazione la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione concernente in particolare gli aspetti ecologici, economici e sociali nonché i risultati di un'analisi costi/benefici.

(3) Non essendo terminati i lavori preparatori, tale proposta di revisione non può essere presentata allo stadio attuale, sicché il Parlamento europeo e il Consiglio non sono in grado di stabilire le future modalità per il proseguimento dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico prima che scada il periodo d'applicazione della medesima.

(4) Il proseguimento di tale azione comunitaria nel 2002 presuppone quindi una misura transitoria volta a prorogarne di un anno la durata.

(5) La dotazione finanziaria per attuare tale azione comunitaria, la quale costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(5), fissata a 35,1 milioni di EUR dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3528/86, dovrebbe essere adattata in base all'importo iscritto nel bilancio per il 2002.

(6) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3528/86,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3528/86 è sostituito dal seguente: "Articolo 11

1. L'azione è prevista per una durata di sedici anni a partire dal 1o gennaio 1987.

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione è di 42,6 milioni di EUR per il periodo 1997-2002.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

3. Entro il 30 giugno 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento nonché una proposta di revisione attinente in particolare agli aspetti ecologici, economici e sociali (valutazione qualitativa) e ai risultati di un'analisi costi-benefici (valutazione quantitativa)."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 aprile 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué I Camps

(1) GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 342.

(2) Parere espresso il 16 gennaio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 marzo 2002.

(4) GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1484/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 20.7.2001, pag. 1).

(5) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

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