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Document 32002R0743

    Regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile

    GU L 115 del 1.5.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/743/oj

    32002R0743

    Regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile

    Gazzetta ufficiale n. L 115 del 01/05/2002 pag. 0001 - 0005


    Regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio

    del 25 aprile 2002

    che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    considerando quanto segue:

    (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. A tal fine la Comunità deve adottare, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, le misure necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

    (2) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia(4), in seguito denominato il "piano d'azione di Vienna".

    (3) Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha adottato le conclusioni "Verso un'Unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere".

    (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma della Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale(5).

    (5) Per il periodo 1996-2000 l'azione comune 96/636/GAI(6) ha istituito un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia (Grotius).

    (6) Con il regolamento (CE) n. 290/2001(7) il programma d'incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile (Grotius-civile) è stato rinnovato solo per un periodo transitorio di un anno, in attesa dei risultati di una riflessione approfondita sugli obiettivi su cui si devono incentrare le future azioni e sovvenzioni comunitarie.

    (7) La decisione n. 1496/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8) ha istituito un programma d'azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario (azione Robert Schuman) per una durata di tre anni.

    (8) Per poter realizzare gli ambiziosi obiettivi del trattato, del piano d'azione di Vienna e delle conclusioni di Tampere è necessario un quadro generale comunitario di attività flessibile ed efficace in materia di diritto civile.

    (9) Detto quadro generale comunitario di attività deve prevedere iniziative della Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, azioni a sostegno delle organizzazioni che promuovono e migliorano la cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché azioni a sostegno di progetti specifici.

    (10) Per uno sviluppo ulteriore della cooperazione giudiziaria in materia civile sono necessarie una serie di azioni da intraprendersi nell'ambito di un programma comunitario di attività. La pianificazione e l'attuazione di tali azioni trarranno giovamento dal raggruppamento di queste nell'ambito di un quadro generale comunitario di attività.

    (11) Le azioni intraprese dalla Commissione potrebbero consistere in azioni specifiche quali: studi, ricerche, seminari, conferenze, riunioni di esperti, pubblicazioni, manuali, banche dati e/o siti internet, nonché misure adottate per divulgare i risultati dei progetti cofinanziati a titolo del quadro generale comunitario di attività.

    (12) L'istituzione di detto quadro generale comunitario di attività volto ad accrescere la comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri consentirà la riduzione degli ostacoli che si frappongono alla cooperazione giudiziaria in materia civile, a beneficio del funzionamento del mercato interno.

    (13) Si impongono provvedimenti che assicurino la corretta utilizzazione degli strumenti comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, che saranno più efficaci se coordinati nell'ambito di un quadro generale comunitario di attività.

    (14) Dato che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della dimensione europea necessaria per raggiungerli, delle economie di scala attese e degli effetti cumulativi delle azioni prospettate, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

    (15) La partecipazione dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea a detto quadro generale comunitario di attività costituirà un'utile preparazione per l'adesione, in particolare per quanto riguarda la capacità di tali paesi di applicare l'acquis comunitario.

    (16) È necessario prevedere taluni principi riguardanti le sanzioni da adottare allorché si verificano irregolarità o in caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla convenzione di finanziamento tra la Commissione ed i beneficiari.

    (17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).

    (18) Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura del comitato di gestione, in modo da garantire un certo equilibrio istituzionale, tenendo conto in particolare del fatto che le azioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono intraprese dalla Commissione.

    (19) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed all'applicazione del presente regolamento.

    (20) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento che non è vincolante per la Danimarca né applicabile a tale paese,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OBIETTIVI ED INIZIATIVE

    Articolo 1

    Oggetto

    1. Il presente regolamento istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile, in seguito denominato: "quadro generale", per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

    2. Il presente regolamento non si applica alla Danimarca.

    Articolo 2

    Obiettivi

    Il presente quadro generale persegue i seguenti obiettivi:

    1) promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile, diretta in particolare a:

    a) garantire la certezza del diritto e migliorare l'accesso alla giustizia;

    b) promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze;

    c) promuovere il necessario ravvicinamento delle disposizioni legislative;

    d) rimuovere gli ostacoli creati dalle disparità legislative e procedurali in materia civile;

    2) migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile;

    3) consentire la corretta attuazione ed applicazione degli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile;

    4) migliorare la diffusione dell'informazione rivolta al pubblico sull'accesso alla giustizia, la cooperazione giudiziaria e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia civile.

    Articolo 3

    Tipi di iniziative

    Le iniziative sostenute o svolte nell'ambito del presente quadro generale perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 2 e consistono in quanto segue:

    1) azioni specifiche intraprese dalla Commissione; o

    2) azioni volte a sostenere finanziariamente progetti specifici d'interesse comunitario, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 5; o

    3) azioni che accordano un sostegno finanziario alle iniziative delle organizzazioni non governative, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 6.

    Articolo 4

    Partecipazione di paesi terzi

    Il presente quadro generale è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

    1) i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), in conformità degli accordi europei, dei loro protocolli aggiuntivi e delle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;

    2) Cipro, Malta e Turchia, in base ad accordi bilaterali da concludere con questi paesi;

    3) altri paesi, ove consentito da accordi e procedure.

    Articolo 5

    Progetti specifici

    1. I progetti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, riguardano almeno una delle seguenti azioni:

    a) formazione;

    b) scambi e tirocini;

    c) studi e ricerche;

    d) incontri e seminari;

    e) diffusione delle informazioni.

    2. I progetti possono essere presentati da istituzioni ed organismi pubblici o privati, comprese le organizzazioni professionali, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione iniziale e continua, nei settori legale e giudiziario, per operatori della giustizia.

    Per operatori della giustizia si intendono i giudici, i magistrati delle Procure, gli avvocati, i procuratori legali, il personale accademico e scientifico, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti giudiziari e i membri di altre professioni associate alla giustizia nel settore del diritto civile.

    3. Per poter essere cofinanziati, i progetti devono riunire almeno tre paesi partecipanti al presente quadro generale.

    Ai progetti possono anche essere associati operatori della Danimarca, di paesi candidati all'adesione, al fine di contribuire alla preparazione dell'adesione stessa, o di altri paesi terzi che non partecipano al presente quadro generale, laddove ciò sia utile per le finalità dei progetti.

    Articolo 6

    Iniziative delle organizzazioni non governative

    Il sostegno finanziario delle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere accordato per le iniziative previste nei programmi annuali di attività delle organizzazioni non governative in possesso dei requisiti seguenti:

    1) non devono perseguire fini di lucro;

    2) devono essere costituite secondo la legislazione vigente in uno degli Stati membri;

    3) devono svolgere attività di dimensione europea che comportino la partecipazione, di regola, di almeno la metà degli Stati membri; e

    4) devono avere tra gli obiettivi delle loro attività almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 2.

    CAPO II

    FINANZIAMENTO, ATTUAZIONE E PROCEDURE

    Articolo 7

    Finanziamento

    1. Il cofinanziamento di iniziative nell'ambito del presente quadro generale esclude qualsiasi altro finanziamento a titolo di un altro programma finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.

    2. Le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, da un lato, e quelle di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dall'altro, sono oggetto di un'equa ripartizione della dotazione finanziaria annuale.

    3. La proporzione del sostegno finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può in linea di principio superare il 60 % del costo delle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 3, paragrafo 3. In circostanze eccezionali la proporzione del sostegno finanziario può tuttavia raggiungere l'80 %.

    Articolo 8

    Esecuzione

    1. La Commissione pubblica, se possibile entro il 30 giugno di ogni anno, un programma di lavoro annuale:

    a) che stabilisca le priorità in termini di obiettivi e tipo di iniziative per l'anno successivo;

    b) che descriva le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che la Commissione intende intraprendere; e

    c) che descriva i criteri di selezione e di attribuzione, nonché le procedure per la presentazione e l'approvazione delle proposte relative alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

    2. La Commissione adotta il programma di lavoro annuale secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

    3. Nella valutazione e nella selezione delle proposte la Commissione presta particolare attenzione ai seguenti criteri:

    a) contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;

    b) progetti orientati alla soluzione di problemi;

    c) dimensione europea;

    d) misure previste per garantire la diffusione dei risultati;

    e) complementarità con altre azioni già concluse, in corso o previste per il futuro;

    f) dimensione dell'azione, in particolare in termini di economie di scala e di efficienza nel rapporto costi/benefici.

    4. La Commissione valuta ciascuno dei progetti che le sono presentati per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3. Le decisioni relative a tali azioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

    Articolo 9

    Decisioni di finanziamento

    1. Le decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, sono seguite da convenzioni di finanziamento tra la Commissione e i beneficiari.

    2. Le decisioni e le convenzioni di finanziamento sono soggette al controllo finanziario della Commissione e alle verifiche della Corte dei conti.

    Articolo 10

    Supervisione

    1. La Commissione provvede regolarmente alla supervisione e al controllo dell'esecuzione delle iniziative finanziate dalla Comunità. Ciò avviene sulla base di relazioni preparate secondo le procedure convenute tra la Commissione ed il beneficiario e può comportare altresì controlli a campione effettuati in loco.

    2. Il beneficiario presenta una relazione alla Commissione per ciascuna azione entro tre mesi dalla sua conclusione. La Commissione determina la forma di tale relazione e il tipo di informazioni da includervi.

    3. Il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi di una spesa per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento relativo ad un'azione.

    Articolo 11

    Diffusione dell'informazione

    1. La Commissione provvede alla pubblicazione annuale di un elenco dei beneficiari e delle iniziative finanziate nell'ambito del presente quadro generale, recante l'indicazione dell'importo del finanziamento.

    2. Qualora un progetto finanziato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, non preveda la diffusione dei risultati e tale diffusione possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Commissione può adottare i necessari provvedimenti.

    3. All'inizio di ogni anno, la Commissione fornisce al comitato dell'articolo 12 informazioni circa le iniziative intraprese sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, nell'anno precedente.

    Articolo 12

    Comitato consultivo

    1. La Commissione è assistita da un comitato (denominato "comitato dell'articolo 12").

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 13

    Comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato (denominato "comitato dell'articolo 13").

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 14

    Sanzioni

    1. Le sanzioni sono disciplinate dalla convenzione di finanziamento nel rispetto del presente regolamento.

    2. La Commissione può porre fine alla convenzione di finanziamento stipulata nell'ambito del quadro di riferimento qualora costati irregolarità o in caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla convenzione.

    Se sono constatate irregolarità o se gli obblighi della convenzione di finanziamento non sono rispettati la Commissione può sospendere il pagamento del finanziamento residuo. La Commissione invita il beneficiario a fornire spiegazioni o a regolarizzare la situazione entro un termine ragionevole da essa fissato.

    Qualora la risposta sia insufficiente o la situazione non sia regolarizzata, la Commissione può porre fine alla convenzione di finanziamento e chiedere il rimborso degli importi già versati, maggiorato degli interessi di mora.

    3. In caso di inadempienza parziale degli obblighi derivanti dalla convenzione di finanziamento, la Commissione può ridurre il finanziamento residuo e chiedere il rimborso di una parte degli importi già versati, maggiorato degli interessi di mora.

    Articolo 15

    Relazioni e valutazione

    1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2004, una relazione sull'attuazione del presente quadro generale, in particolare sui risultati del controllo, le relazioni e la supervisione delle attività.

    2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa sul presente quadro generale in tempo utile per un eventuale rinnovo del medesimo o comunque entro il 31 dicembre 2005. Tale relazione comprende una valutazione del rapporto costi/benefici ed una constatazione del raggiungimento o meno degli obiettivi, basata su indicatori dei risultati.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Rajoy Brey

    (1) GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 271.

    (2) Parere reso il 12 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 77.

    (4) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

    (5) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

    (6) GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 3.

    (7) GU L 43 del 14.2.2001, pag. 1.

    (8) GU L 196 del 14.7.1998, pag. 24.

    (9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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