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Document 32002R0510

    Regolamento (CE) n. 510/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che rettifica i regolamenti (CE) n. 75/2002, (CE) n. 93/2002, (CE) n. 107/2002, (CE) n. 111/2002 e (CE) n. 112/2002 che fissano valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    GU L 79 del 22.3.2002, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/510/oj

    32002R0510

    Regolamento (CE) n. 510/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che rettifica i regolamenti (CE) n. 75/2002, (CE) n. 93/2002, (CE) n. 107/2002, (CE) n. 111/2002 e (CE) n. 112/2002 che fissano valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 079 del 22/03/2002 pag. 0016 - 0017


    Regolamento (CE) n. 510/2002 della Commissione

    del 21 marzo 2002

    che rettifica i regolamenti (CE) n. 75/2002, (CE) n. 93/2002, (CE) n. 107/2002, (CE) n. 111/2002 e (CE) n. 112/2002 che fissano valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002(2), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) I regolamenti (CE) n. 75/2002(3), (CE) n. 93/2002(4), (CE) n. 107/2002(5), (CE) n. 111/2002(6) e (CE) n. 112/2002(7) della Commissione hanno fissato dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata dei pomodori.

    (2) In seguito ad una verifica è stato riscontrato un errore nell'allegato dei regolamenti suddetti. Occorre pertanto rettificare i regolamenti di cui trattasi.

    (3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 prevede che, se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore. Occorre pertanto ricalcolare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari all'importazione che la compongono.

    (4) L'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato deve essere chiesta dall'interessato per evitare che quest'ultimo subisca retroattivamente conseguente svantaggiose,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione applicabili ai pomodori che figurano nell'allegato dei regolamenti (CE) n. 75/2002, (CE) n. 93/2002, (CE) n. 107/2002, (CE) n. 111/2002 e (CE) n. 112/2002, sono sostituiti dai valori forfettari all'importazione riportati in tale tabella.

    Articolo 2

    A richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata la contabilizzazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i pomodori originari dei paesi terzi di cui trattasi e immessi in libera pratica durante il periodo di applicazione dei regolamenti rettificati. Le domande di rimborso devono essere presentate entro e non oltre l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

    (2) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

    (3) GU L 16 del 18.1.2002, pag. 1.

    (4) GU L 17 del 19.1.2002, pag. 18.

    (5) GU L 19 del 22.1.2002, pag. 1.

    (6) GU L 20 del 23.1.2002, pag. 2.

    (7) GU L 21 del 24.1.2002, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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