Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0124

Regolamento (CE) n. 124/2002 della Commissione, del 24 gennaio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

GU L 23 del 25.1.2002, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/124/oj

32002R0124

Regolamento (CE) n. 124/2002 della Commissione, del 24 gennaio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 023 del 25/01/2002 pag. 0012 - 0012


Regolamento (CE) n. 124/2002 della Commissione

del 24 gennaio 2002

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi(1), modificato dal regolamento (CE) n. 885/2001(2) in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(3), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 23 gennaio 2002, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 marzo 2002, per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 16 al 22 gennaio 2002 e sospendere per queste zone fino al 16 marzo 2002 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 22 gennaio 2002 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 78,74 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e nella misura del 11,09 % per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 16 marzo 2002, sono sospesi per le zone 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 23 gennaio 2002, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 25 gennaio 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

(2) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54.

(3) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

Top