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Document 32002Q1010(01)

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002

GU L 272 del 10.10.2002, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrog. impl. da 32012Q1106(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2002/1010/oj

32002Q1010(01)

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 10/10/2002 pag. 0024 - 0024


Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

del 17 settembre 2002

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 245, terzo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160, terzo comma,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 55,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee quale modificato dalla decisione 2002/653/CE del Consiglio(1) consente a Stati terzi di partecipare a procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte nel caso in cui un accordo, relativo ad un determinato settore, concluso con uno o più Stati terzi, preveda tale partecipazione quando la Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo.

(2) Occorre stabilire le regole applicabili all'uso delle lingue quando uno Stato terzo partecipa ad un siffatto procedimento pregiudiziale,

con l'approvazione unanime del Consiglio in data 12 luglio 2002,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

1. All'articolo 29, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: "Gli Stati terzi che partecipano ad un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 20, ultimo comma, dello Statuto CE, possono essere autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa da quella processuale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere."

2. All'articolo 104, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: "Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare ad un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 20, ultimo comma, dello Statuto CE, la decisione del giudice nazionale gli è comunicata nella versione originale, accompagnata da una traduzione in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dallo Stato terzo interessato."

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 settembre 2002.

(1) GU L 218 del 13.8.2002, pag. 1.

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