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Document 32002E0497

Azione comune del Consiglio, del 25 giugno 2002, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

GU L 167 del 26.6.2002, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2002/497/oj

32002E0497

Azione comune del Consiglio, del 25 giugno 2002, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 26/06/2002 pag. 0013 - 0013


Azione comune del Consiglio

del 25 giugno 2002

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(2002/497/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 ottobre 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/760/PESC(1) relativa alla nomina per un periodo di quattro mesi del signor Alain Le Roy come rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine, in particolare, di istituire e mantenere stretti contatti con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico e di fornire i pareri e le facilitazioni dell'Unione europea nel processo politico.

(2) Il 18 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/129/PESC(2) che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Detta azione comune scade il 30 giugno 2002.

(3) Il 13 maggio 2002 il Consiglio ha convenuto, in linea di principio, di prorogare ulteriormente il mandato del rappresentante speciale presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(4) Secondo le istruzioni per la procedura di nomina e le disposizioni amministrative dei rappresentanti speciali dell'Unione europea adottate dal Consiglio il 30 marzo 2000, le missioni degli Stati membri e della Commissione possono fornire, a richiesta, attingendo alle loro risorse, un sostegno appropriato e ragionevole alla missione dei rappresentanti speciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2001/760/PESC è prorogata fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Matas I Palou

(1) GU L 287 del 31.10.2001, pag. 1.

(2) GU L 47 del 19.2.2002, pag. 1.

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