Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0945

2002/945/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2002, che modifica le decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE per quanto concerne la ripartizione del contributo finanziario della Comunità per i programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati dagli Stati membri per il 2002 [notificata con il numero C(2002) 4594]

GU L 326 del 3.12.2002, pp. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/945/oj

32002D0945

2002/945/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2002, che modifica le decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE per quanto concerne la ripartizione del contributo finanziario della Comunità per i programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati dagli Stati membri per il 2002 [notificata con il numero C(2002) 4594]

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 03/12/2002 pag. 0024 - 0025


Decisione della Commissione

del 28 novembre 2002

che modifica le decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE per quanto concerne la ripartizione del contributo finanziario della Comunità per i programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati dagli Stati membri per il 2002

[notificata con il numero C(2002) 4594]

(2002/945/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/730/CE della Commissione, del 15 ottobre 2001, relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2002(3), modificata dalla decisione 2002/246/CE(4) stabilisce l'elenco dei programmi presentati dagli Stati membri per la sorveglianza delle TSE che possono beneficiare di un contributo finanziario comunitario nel 2002, nonché la percentuale di finanziamento proposta e l'importo massimo del contributo per ciascun programma.

(2) La decisione 2001/854/CE della Commissione, del 3 dicembre 2001, che approva i programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati dagli Stati membri per il 2002 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità(5), modificata dalla decisione 2002/246/CE, ha approvato detti programmi e fissato l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità.

(3) La decisione 2001/854/CE prevede che gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di sorveglianza possano essere modificati alla luce delle relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi medesimi che gli Stati membri devono presentare ogni mese alla Commissione. Dall'analisi delle citate relazioni emerge che alcuni Stati membri non impiegheranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2002, mentre altri eseguiranno una sorveglianza maggiore rispetto al numero delle analisi sovvenzionate. È pertanto opportuno ridistribuire i finanziamenti dagli Stati membri che non utilizzano integralmente la quota ad essi assegnata a quelli le cui spese superano il totale dei finanziamenti ricevuti.

(4) Occorre modificare di conseguenza le decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2001/730/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2001/854/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, "4887000 EUR" è sostituito da "5362385 EUR";

2) all'articolo 2, paragrafo 2, "2892000 EUR" è sostituito da "3240550 EUR";

3) all'articolo 3, paragrafo 2, "21077000 EUR" è sostituito da "23244735 EUR";

4) all'articolo 4, paragrafo 2, "1851000 EUR" è sostituito da "1209935 EUR";

5) all'articolo 5, paragrafo 2, "11240000 EUR" è sostituito da " 8369625 EUR";

6) all'articolo 6, paragrafo 2, "35361000 EUR" è sostituito da "37458845 EUR";

7) all'articolo 7, paragrafo 2, "11136000 EUR" è sostituito da "11748995 EUR";

8) all'articolo 8, paragrafo 2, "11379000 EUR" è sostituito da "9756085 EUR";

9) all'articolo 9, paragrafo 2, "350000 EUR" è sostituito da "283080 EUR";

10) all'articolo 10, paragrafo 2, "6104000 EUR" è sostituito da "6829450 EUR";

11) all'articolo 11, paragrafo 2, "3325000 EUR" è sostituito da "3364830 EUR";

12) all'articolo 12, paragrafo 2, "2874000 EUR" è sostituito da "1473085 EUR";

13) all'articolo 13, paragrafo 2, "1329000 EUR" è sostituito da "1501455 EUR";

14) all'articolo 14, paragrafo 2, "651000 EUR" è sostituito da "612945 EUR".

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.

(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

(3) GU L 274 del 17.10.2001, pag. 20.

(4) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 65.

(5) GU L 318 del 4.12.2001, pag. 54.

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2001/730/CE è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

Percentuale e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>"

Top