This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002D0927
2002/927/EC: Commission Decision of 26 November 2002 conferring management of aid on implementing agencies for pre-accession measures in agriculture and rural development in Hungary in the pre-accession period
2002/927/CE: Decisione della Commissione, del 26 novembre 2002, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Ungheria nel periodo precedente l'adesione
2002/927/CE: Decisione della Commissione, del 26 novembre 2002, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Ungheria nel periodo precedente l'adesione
GU L 322 del 27.11.2002, pp. 51–52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/927/CE: Decisione della Commissione, del 26 novembre 2002, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Ungheria nel periodo precedente l'adesione
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 27/11/2002 pag. 0051 - 0052
Decisione della Commissione del 26 novembre 2002 che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Ungheria nel periodo precedente l'adesione (2002/927/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001(3), un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente l'Ungheria è stato approvato con decisione della Commissione del 18 ottobre 2000 e modificato con decisione del 26 novembre 2002. (2) Il governo dell'Ungheria e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il 1o marzo 2001 la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (di seguito denominato "Programma Sapard"). (3) L'autorità competente dell'Ungheria ha nominato come Agenzia Sapard un organismo pubblico con personalità giuridica, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, cui spetterà mettere in applicazione alcune delle misure definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Per i compiti finanziari da svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard è stato designato il Fondo nazionale del ministero delle Finanze. (4) In conformità del regolamento (CE) n. 1266/1999 e del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione(4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2252/2001(5), la Commissione ha analizzato caso per caso la capacità di gestione dei programmi/progetti a livello nazionale e settoriale, le procedure di controllo finanziario e le strutture di finanziamento pubblico ed ha concluso che, per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, l'Ungheria ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000, nonché alle condizioni minime enunciate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999. (5) In particolare, l'Agenzia Sapard ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il riconoscimento: procedure scritte, separazione dei compiti, verifiche preliminari per l'approvazione di progetti e per i pagamenti, procedure di pagamento, procedure contabili, sicurezza dei sistemi informatici, audit interno e, ove del caso, disposizioni sugli appalti pubblici. (6) Il 27 agosto 2002 le autorità ungheresi hanno fornito l'elenco rivisto delle spese ammissibili, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, sezione B, della convenzione pluriennale di finanziamento e la Commissione non ha sollevato obiezioni in merito. (7) Il Fondo nazionale del ministero delle Finanze ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri relativi ai compiti finanziari che è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard per l'Ungheria: pista di controllo, gestione della tesoreria, riscossione dei fondi, esborsi a favore dell'Agenzia Sapard, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno. (8) È pertanto opportuno derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare all'Agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze la gestione degli aiuti in forma decentrata in Ungheria. (9) Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione si fondano su un sistema operativo non entrato ancora in funzione, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard all'Agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000. (10) Il pieno conferimento della gestione del programma suddetto è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze. (11) Per tener conto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della sezione A della convenzione pluriennale di finanziamento, è opportuno stabilire disposizioni sull'ammissibilità al cofinanziamento comunitario delle spese sostenute in applicazione della presente decisione, DECIDE: Articolo 1 È concessa una deroga al requisito dell'approvazione ex-ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti da parte dell'Ungheria di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999. Articolo 2 La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente: a) all'Agenzia Sapard nell'ambito del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Ungheria, per l'esecuzione delle seguenti misure definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale in Ungheria: "Investimenti nelle aziende agricole", "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca", "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali" e "Assistenza tecnica"; b) al Fondo nazionale del ministero delle Finanze per i compiti finanziari da svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard in Ungheria. Articolo 3 Le spese effettuate in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari dalla data di adozione della presente decisione o, se più tardi, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, tranne per gli studi di fattibilità e correlati e per l'assistenza tecnica, qualora tale data sia il 18 ottobre 2000, purché in ogni caso non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data di adozione della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68. (2) GU L 161 del 26.9.1999, pag. 87. (3) GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1. (4) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. (5) GU L 304 del 21.11.2001, pag. 8.