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Document 32002D0904
2002/904/CFSP: Council Decision of 11 November 2002 extending and amending Decision 1999/730/CFSP concerning a European Union contribution to combating the destabilising accumulation and spread of small arms and light weapons in Cambodia
2002/904/PESC: Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia
2002/904/PESC: Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia
GU L 313 del 16.11.2002, pp. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2003; vedi art. 1 e 31999D0730 e abrog. impl. da 32003D0806
2002/904/PESC: Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 16/11/2002 pag. 0001 - 0002
Decisione del Consiglio dell'11 novembre 2002 che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia (2002/904/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'adozione comune 1999/34/PESC(1), in particolare l'articolo 6, considerando quanto segue: (1) Il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/730/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia(2), intesa ad attuare l'azione comune 1999/34/PESC(3). (2) Taluni obiettivi non hanno potuto essere conseguiti fino al 15 novembre 2002, data di scadenza della decisione 2001/796/PESC, mentre altri obiettivi dovrebbero essere consolidati ed estesi dopo tale data. (3) Il proseguimento del contributo dell'Unione europea si inserisce nella proroga del programma d'azione inteso a prevenire, combattere ed eliminare il commercio illegale di armi portatili e di armi leggere sotto tutti i suoi aspetti, adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (New York, 9-20 luglio 2001). Ciò dovrebbe incoraggiare altri finanziatori ad appoggiare gli sforzi di riduzione e di controllo delle armi leggere e delle armi portatili e consentire, se del caso, l'esecuzione di progetti congiunti con altri finanziatori. (4) È opportuno di conseguenza prorogare e modificare la decisione 1999/730/PESC, DECIDE: Articolo 1 La decisione 1999/730/PESC è modificata come segue: a) all'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di riferimento finanziario è sostituito da quello di 1568000 EUR; b) all'articolo 4, secondo comma, la data del "15 novembre 2002" è sostituita da quella del "15 novembre 2003"; c) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione ha effetto il 16 novembre 2002. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente B. Mikkelsen (1) GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1. (2) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 5. Decisione prorogata e modificata da ultimo dalla decisione 2001/796/PESC (GU L 301 del 17.11.2001, pag. 1). (3) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1. ALLEGATO MANDATO DEL RESPONSABILE DI PROGETTO 1. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il responsabile di progetto, con il supporto degli esperti in materia, continuerà ad operare per lo sviluppo di leggi e regolamenti adeguati. A tal fine, il responsabile di progetto assisterà il governo e il Parlamento nel processo che porterà all'adozione del relativo progetto di legge, contribuirà alla sua applicazione, soprattutto mediante l'elaborazione di leggi e regolamentazioni di diritto derivato. Esso appoggerà altresì i programmi di informazione e di sensibilizzazione del pubblico relativi a detto progetto di legge. 2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il responsabile di progetto, con la collaborazione delle forze armate cambogiane, proseguirà gli sforzi per la registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi e per lo sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore. A tal fine, il responsabile di progetto garantirà il controllo dei progetti attuati precedentemente nella regione militare 2 (Kampong Cham) e nella regione militare 5 (Battambang). In caso di disponibilità di fondi, organizzerà un progetto in un'altra regione militare e, a livello nazionale, continuerà gli sforzi intrapresi in materia di formazione, sviluppo di sistemi e registrazione di armi. Provvederà, in caso di attuazione di un ulteriore progetto, al coinvolgimento diretto delle autorità interessate nella definizione e nell'attuazione del nuovo progetto. Nel perseguire questi stessi obiettivi, per quanto riguarda in particolare le forze di polizia, il responsabile di progetto attuerà, in stretta cooperazione con il ministero dell'Interno, un progetto pilota relativo alla registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi, come raccomandato nello studio di fattibilità eseguito nel 2002 dall'esperto di polizia addetto all'assistenza dell'Unione europea per la riduzione delle armi di piccolo calibro in Cambogia (ASAC). A tal fine avvierà lavori, insieme con la polizia di Phnom Penh e di almeno un'altra provincia, relativi alla registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi e allo sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore. Provvederà al coinvolgimento diretto delle autorità interessate nell'attuazione del progetto. 3. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il responsabile di progetto, con il supporto degli esperti in materia, continuerà ad appoggiare e promuovere il programma nazionale del governo riguardante le cerimonie di distruzione pubblica delle armi raccolte e, se del caso, di armi eccedenti dell'esercito e delle forze di polizia e di sicurezza (soprattutto nell'ambito dei programmi di smobilitazione e di reinserimento). Il responsabile di progetto potrà all'occorrenza ed entro certi limiti contribuire a sviluppare le capacità della Commissione nazionale per la riforma e la gestione delle armi (National Commission for Weapons Reform and Management). Il responsabile di progetto continuerà ad assicurare il controllo e la valutazione dell'attuazione dei programmi di consegna volontaria delle armi ("Armi in cambio di sviluppo"); ciò vale sia per i programmi su grande scala, come quello realizzato in passato a Kratie e Pursat, sia per i programmi su piccola scala, come quello eseguito attualmente da ONG locali in varie province. 4. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), l'assistenza finanziaria sarà destinata dal responsabile di progetto al sostegno di attività di organizzazioni non governative in Cambogia, inclusa la coalizione che costituisce il "Gruppo di lavoro per la riduzione delle armi in Cambogia", quali sensibilizzazione, scambio di informazioni e programmi di istruzione e formazione. Queste attività potranno svolgersi in regioni specificamente scelte della Cambogia, in base ad accordi tra il responsabile di progetto e le organizzazioni competenti. Si presterà particolare attenzione ad un coordinamento e una cooperazione finanziaria rafforzati tra tali organizzazioni, nella misura in cui le loro attività abbiano attinenza con il mandato relativo all'ASAC dell'Unione europea. 5. Il responsabile di progetto provvederà affinché siano istituite opportune procedure per un controllo e una valutazione efficaci delle attività. A tal fine egli cercherà la piena cooperazione del governo della Cambogia e delle forze di polizia e di sicurezza. 6. Il responsabile di progetto incoraggerà e assisterà altri finanziatori a sostenere gli sforzi per la riduzione e il controllo delle armi leggere e delle armi portatili, mostrandosi eventualmente disposto ad eseguire siffatti progetti assieme ad altri finanziatori, entro i limiti dei compiti oggetto del presente mandato. Tenuto conto del ruolo d'avanguardia dell'Unione europea in tale settore, egli svolgerà un ruolo centrale negli sforzi compiuti a livello internazionale ed eventualmente contribuirà alla gestione di progetti sostenuti da altri finanziatori.