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Document 32002D0820
2002/820/EC: Commission decision of 11 July 2001 on the State aid scheme implemented by Spain for firms in Álava in the form of a tax credit amounting to 45 % of investments (Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2001) 1759)
2002/820/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2001) 1759]
2002/820/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2001) 1759]
GU L 296 del 30.10.2002, pp. 1–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/820/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2001) 1759]
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 30/10/2002 pag. 0001 - 0019
Decisione della Commissione dell'11 luglio 2001 relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti [notificata con il numero C(2001) 1759] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/820/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue: I. PROCEDIMENTO (1) Grazie alle informazioni raccolte in occasione dei procedimenti avviati in conseguenza delle denunce depositate nei confronti degli aiuti di Stato a favore dell'impresa Daewoo Electronics Manufacturing España SA(2) e delle imprese Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA(3), la Commissione è venuta a conoscenza del fatto che nella provincia di Álava, Spagna, esiste un regime di aiuti fiscali agli investimenti non notificato, sotto forma di credito fiscale del 45 %. Il 13 novembre 1998 tale regime è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 129/98. (2) Con lettera del 17 agosto 1999, SG(99) D/6873, la Commissione ha informato la Spagna della sua decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione a questo aiuto. (3) Con lettera della Rappresentanza permanente del 9 novembre 1999, registrata il 12 novembre 1999, la Spagna ha presentato le sue osservazioni nell'ambito del procedimento in questione. (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto in questione entro un mese a partire dalla summenzionata data di pubblicazione. (5) La Commissione ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte di: Comunità autonoma di Castilla y León, il 31 marzo 2000; Confederazione imprenditoriale basca - Euskal Entrepresarien Konfederakuntza (in appresso Confebask), il 13 aprile 2000 e, oltre il termine, osservazioni complementari con lettera del 29 dicembre 2000, registrata il 3 gennaio 2001; governo di La Rioja, oltre il termine, con fax del 19 aprile 2000, registrato il 25 aprile 2000. Con lettera D/53023, del 18 maggio 2000, la Commissione ha trasmesso alla Spagna le osservazioni presentate, offrendole la possibilità di commentarle, ma non ha ricevuto alcun commento. (6) Con lettera della Rappresentanza permanente in data 22 giugno 2000, la Spagna ha informato la Commissione che, poiché non era stata prorogata la settima disposizione aggiuntiva della legge provinciale (Norma Foral) 36/1998 del 17 dicembre, che costituiva la base giuridica del credito fiscale del 45 % nel corso del 1999, la concessione di nuovi crediti fiscali aveva cessato di essere applicabile dal 1o gennaio 2000. II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO (7) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, che non sono state contestate né dalle autorità spagnole né da terzi, gli aiuti fiscali in questione sono entrati in vigore il 1o gennaio 1995 in virtù della sesta disposizione aggiuntiva della legge provinciale(5) n. 22/1994, del 20 dicembre 1994(6), per la durata di un anno. In seguito le misure sono state prorogate in virtù della quinta disposizione aggiuntiva della legge provinciale(7) n. 33/1995, del 20 dicembre 1995, fino alla fine del 1996 e, in virtù della settima disposizione aggiuntiva della legge provinciale(8) n. 31/1996, del 18 dicembre 1996, fino alla fine del 1997. D'altra parte, esse sono state modificate dal punto 2.11 della disposizione in deroga della legge provinciale(9) n. 24/1996, del 5 luglio 1996, relativa all'imposta sulle società. Tramite l'undicesima disposizione aggiuntiva della legge provinciale(10) n. 33/1997, del 19 dicembre 1997, le autorità provinciali hanno istituito nuovi aiuti esclusivamente per l'anno 1998 in gran parte simili agli aiuti fiscali precedenti. Tramite la settima disposizione aggiuntiva della legge provinciale(11) n. 36/1998, del 17 dicembre 1998, le autorità provinciali hanno istituito altri aiuti esclusivamente per l'anno 1999, in gran parte simili anch'essi agli aiuti fiscali dell'anno precedente. (8) Per quanto concerne il credito fiscale del 45 % in vigore dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, il testo della sesta disposizione aggiuntiva della citata legge provinciale 22/1994 del 20 dicembre 1994 è il seguente: "Gli investimenti in nuove attività fisse materiali effettuati fra il 1o gennaio 1995 e il 31 dicembre 1995 e superiori a 2,5 miliardi di ESP godono, previa conferma dell'Amministrazione provinciale (Diputación Foral) di Álava, di un credito fiscale del 45 per cento dell'importo dell'investimento determinato dall'Amministrazione stessa, applicabile alla quota da versare a titolo delle imposte sul reddito. La deduzione non applicata per insufficienza di quota si potrà applicare entro i nove anni successivi a quello nel quale è stata emessa la conferma dell'amministrazione provinciale di Álava. Tale conferma dell'amministrazione provinciale di Álava fisserà i termini e le limitazioni applicabili in ciascun caso. I benefici riconosciuti secondo la presente disposizione sono incompatibili con qualsiasi altro beneficio tributario esistente in ragione degli stessi investimenti. L'Amministrazione provinciale di Álava determinerà altresì la durata del processo di investimento, che potrà comprendere investimenti realizzati nella fase di preparazione del progetto all'origine dell'investimento." (9) Per quanto riguarda la base giuridica del credito fiscale del 45 % in vigore dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, la modifica del testo citato è consistita nella soppressione del riferimento ai nove anni di cui al secondo capoverso. In questo modo, la deduzione non applicata per insufficienza di quota si è potuta applicare senza limiti di tempo. (10) Per quanto concerne la base giuridica del credito fiscale in vigore dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, il testo della citata undicesima disposizione aggiuntiva della legge provinciale n. 33/1997 del 19 dicembre 1997 è il seguente: "1. A valere esclusivamente per il 1998, i processi di investimento iniziati a partire dal 1o gennaio 1998 e superiori a 2,5 miliardi di ESP godono di un credito fiscale del 45 % dell'ammontare dell'investimento. Tale credito fiscale si applica alla quota da versare a titolo delle imposte sul reddito. 2. La deduzione non applicata per insufficienza di quota si potrà applicare negli anni successivi. 3. Rientrano nel processo di investimento quegli investimenti che, realizzati nella fase di preparazione del progetto all'origine dell'investimento, abbiano una relazione necessaria e diretta con il citato processo. 4. Per l'applicazione del credito fiscale oggetto della presente disposizione generale, occorrerà una comunicazione da parte del contribuente al governo provinciale di Álava tramite apposito modulo approvato dal 'Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos'. 5. I benefici riconosciuti secondo la presente disposizione sono incompatibili con qualsiasi altro beneficio tributario esistente in ragione degli stessi investimenti." (11) Per quanto concerne il credito fiscale del 45 % in vigore dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, il testo della citata undicesima disposizione aggiuntiva della legge provinciale n. 36/1998 del 17 dicembre 1998 è il seguente: "1. A valere esclusivamente per il 1999, i processi di investimento iniziati a partire dal 1o gennaio 1999 e superiori a 2,5 miliardi di ESP godono di un credito fiscale del 45 % dell'ammontare dell'investimento. Tale credito fiscale si applica alla quota da versare a titolo delle imposte sul reddito. 2. Agli effetti del computo della cifra di 2,5 miliardi di ESP di cui al paragrafo precedente, non si terrà conto delle sovvenzioni ricevute dal contribuente. 3. La base di cui si deve tener conto per applicare la percentuale del credito fiscale, non comprenderà le sovvenzioni ricevute dal contribuente. 4. La deduzione non applicata per insufficienza di quota si potrà applicare negli anni successivi. 5. Rientrano nel processo di investimento quegli investimenti che, realizzati nella fase di preparazione del progetto all'origine dell'investimento, abbiano una relazione necessaria e diretta con il citato processo. 6. Per l'applicazione del credito fiscale oggetto della presente disposizione generale, occorrerà una comunicazione da parte del contribuente al governo provinciale di Álava tramite apposito modulo approvato dal 'Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos'. 7. I benefici riconosciuti secondo la presente disposizione sono incompatibili con qualsiasi altro beneficio tributario esistente in ragione degli stessi investimenti." (12) Per riassumere, da queste disposizioni si deduce che l'obiettivo dell'aiuto è costituito da una parte da investimenti in nuove attività fisse materiali nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, in secondo luogo dal processo di investimento compreso fra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, e infine dalle spese di investimento(12) realizzate in fase di preparazione del progetto all'origine dell'investimento, purché gli investimenti stessi superino i 2,5 miliardi di ESP e abbiano avuto inizio nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1995 e il 31 dicembre 1999. (13) Inoltre, nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999, la possibili sovvenzioni ricevute dal beneficiario non vengono tenute in considerazione né per stabilire se l'investimento supera la soglia dei 2,5 miliardi di ESP, né per determinare la base imponibile alla quale si applica il credito fiscale del 45 %. (14) Dato che il regime non pone come condizione che l'investimento che dà diritto agli aiuti sia localizzato nella provincia di Álava, un'impresa con domicilio fiscale nel territorio potrebbe ottenere un credito fiscale pari al 45 % dell'ammontare degli investimenti realizzati altrove, fuori dalla provincia di Álava. (15) Inoltre, il regime si applica a investimenti realizzati in qualsiasi settore, dato che non deve essere soddisfatta alcuna condizione settoriale quali quelle contenute nelle norme comunitarie applicabili alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli e della pesca di cui all'allegato I del trattato, all'industria del carbone, alla siderurgia, ai trasporti, alla costruzione navale, alle fibre sintetiche e all'industria dell'automobile. (16) Inoltre, qualsiasi impresa può essere beneficiaria del credito fiscale del 45 % in questione, indipendentemente dalla sua situazione economica e finanziaria, compreso il caso in cui sia in difficoltà. (17) Sebbene il citato credito fiscale del 45 % sia incompatibile con qualsiasi altro beneficio tributario esistente in ragione degli stessi investimenti, non si esclude tuttavia il cumulo di detto credito fiscale del 45 % con altri aiuti, compresi quelli sotto forma di sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, acquisizioni di partecipazioni, ecc. (18) Nella decisione di aprire il procedimento in oggetto, la Commissione ha ricordato che, nell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, il carattere fiscale delle misure in questione è indifferente poiché l'articolo 87 si applica alle misure di aiuto "sotto qualsiasi forma". Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che per essere definite aiuti le misure in questione devono soddisfare cumulativamente i quattro criteri definiti nell'articolo 87 e che sono richiamati in appresso. (19) In primo luogo la Commissione segnala che il citato credito fiscale concede ai beneficiari un vantaggio che ammonta al 45 % dell'importo degli investimenti e che riduce gli oneri che normalmente gravano sul loro bilancio, applicando una riduzione parziale del carico fiscale da pagare. (20) In secondo luogo, la Commissione ha temporaneamente ritenuto che il credito fiscale in questione comporti una perdita di introiti fiscali e dunque equivalga all'impiego di risorse pubbliche sotto forma di spese fiscali. (21) In terzo luogo, la Commissione ha considerato che il credito fiscale del 45 % incida sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra Stati membri. Infatti, tenuto conto che i beneficiari esercitano attività economiche che possono essere oggetto di scambi commerciali tra gli Stati membri, l'aiuto rafforza la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario, influendo pertanto sullo stesso. Inoltre, le imprese beneficiarie vedono migliorare la loro redditività a causa dell'aumento del risultato netto (profitti al netto delle imposte). Esse sono così in grado di fare concorrenza alle imprese escluse dal vantaggio degli aiuti. (22) Infine, la Commissione ritiene che il credito fiscale del 45 % sia specifico o selettivo nel senso che favorisce alcune imprese. In effetti, solamente le imprese che realizzano investimenti per un importo superiore alla soglia di 2,5 miliardi di ESP (15025303 ECU) possono avvalersi del credito fiscale in questione. Tutte le altre imprese con investimenti che non superano la citata soglia di 2,5 miliardi di ESP restano escluse dal beneficio degli aiuti. (23) D'altra parte, la Commissione ha considerato, nella fase preliminare, che il carattere di vantaggio selettivo derivi anche dal potere discrezionale dell'amministrazione fiscale. Nel caso in questione, la Commissione ha constatato che l'Amministrazione provinciale di Álava dispone di un potere discrezionale, in particolare per determinare quali investimenti possono beneficiare del credito fiscale del 45 %, nonché per fissare la durata del processo di investimento e della fase di preparazione dell'investimento oggetto dell'aiuto. (24) In conclusione, la Commissione ha ritenuto, nella fase di avvio del procedimento, che il credito fiscale del 45 % costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE poiché soddisfa i seguenti criteri cumulativi: rappresenta un vantaggio, è accordato dallo Stato tramite risorse statali, influisce sugli scambi tra gli Stati membri e falsa la concorrenza favorendo talune imprese. (25) Poiché gli aiuti fiscali in questione non sono sottoposti, in particolare, alla condizione di non superare l'importo di 100000 EUR su un periodo di tre anni, la Commissione ritiene che questi aiuti non si possono considerare aiuti rientranti nella regola(13) de minimis. (26) Trattandosi provvisoriamente di aiuti di Stato che non rientrano nella regola de minimis, la Commissione ha provvisoriamente indicato che ricadono sotto l'obbligo di notifica preliminare stabilito all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 62, paragrafo 3, dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Tuttavia le autorità spagnole non hanno rispettato quest'obbligo. Pertanto la Commissione ha considerato in via provvisoria che gli aiuti possono considerarsi illegali. (27) La Commissione ha constatato anche, in fase, di avvio del procedimento, che il credito fiscale del 45 % è un aiuto condizionato alla realizzazione di un investimento(14). Tuttavia, in mancanza di una definizione precisa di spese ammissibili, la Commissione non può escludere per il momento che una parte delle spese di investimento che possono avvalersi del beneficio del credito fiscale del 45 % rientrino nell'ambito della definizione comunitaria di investimento iniziale(15). (28) Per ciò che riguarda le spese di investimento che ricadono nella definizione comunitaria, la Commissione ha ritenuto che detto credito fiscale del 45 % abbia in tutto o in parte carattere di aiuto all'investimento e debba quindi essere esaminato alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti all'investimento. Al contrario, gli aiuti destinati alle spese di investimento che non rientrano nella definizione comunitaria, non si possono considerare aiuti all'investimento bensì aiuti rivolti ad altre finalità, per esempio, aiuti al funzionamento. (29) Il credito fiscale del 45 % in questione, non essendo soggetto a nessuna restrizione settoriale, può essere concesso ad imprese dei settori disciplinati da norme comunitarie specifiche. In tali circostanze, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità di detti aiuti nel caso in cui il beneficiario appartenga a un settore regolato da siffatte norme. (30) Lo stesso dicasi nel caso del credito fiscale del 45 % concesso a imprese in difficoltà, quali definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Tuttavia, la concessione degli aiuti fiscali in questione non è soggetta alle condizioni specificate negli stessi. Per questo motivo, gli aiuti in questione pongono il problema della loro compatibilità con il mercato comune quando siano destinati a imprese in difficoltà. (31) Per quanto riguarda l'ammissibilità della provincia di Álava alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione ricorda che nel periodo 1995-1999 sono state successivamente in vigore due carte degli aiuti regionali. La prima è la carta approvata nel 1988 tramite la decisione (88/C 351/04) della Commissione, la quale prevedeva che solamente alcune zone della provincia di Álava (con limiti massimi dal 20 al 30 %) potevano ricorrere agli aiuti e che il resto del territorio non rientrava nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La seconda è la carta approvata tramite decisione della Commissione del 26 luglio 1995 la quale stabiliva che, a partire da quella data, tutto il territorio di Álava poteva beneficiare degli aiuti (con un limite massimo del 25 % ESN). (32) D'altra parte, la Commissione ha rilevato che questi limiti massimi si applicano soltanto a certi costi sovvenzionabili compresi nella base tipo, purché si accordino alla citata definizione comunitaria di investimento iniziale, che, fra l'altro, esclude gli investimenti di sostituzione. Inoltre la Commissione ha indicato che, nel caso degli aiuti istituiti nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999, a essi si applicano i citati orientamenti regionali. Pertanto, gli aiuti agli investimenti che non eccedono i suddetti limiti massimi sono soggetti anche a certe condizioni aggiuntive stabilite nei citati orientamenti regionali. (33) Orbene, la Commissione ha osservato nella fase d'avvio del procedimento e a titolo preliminare che gli aiuti fiscali in forma di credito fiscale del 45 % non erano limitati (nel periodo che va dal 1o gennaio 1995 al 26 luglio 1995) alle zone industriali della valle del Nervión e alle zone pirenaiche (che erano le uniche zone che potevano beneficiare degli aiuti secondo la carta di aiuti regionali allora vigente) e non erano limitati al 30, 25 o 20 % ESN, secondo le zone e i periodi, nel caso delle grandi imprese, né al 30 % ESN nel caso delle PMI localizzate nelle zone ammissibili. Al di fuori di queste zone, tali aiuti non si limitavano al 15 % in equivalente sovvenzione lordo (ESL) nel caso delle piccole imprese né al 7,5 % ESL nel caso delle medie imprese. D'altra parte, la Commissione ha osservato in detta fase che i costi sovvenzionabili potevano non corrispondere a quelli della succitata base tipo. In queste circostanze, la Commissione ha rilevato temporaneamente non potersi escludere che detti aiuti abbiano carattere di aiuti al funzionamento, essendo destinati a ridurre le spese correnti delle imprese beneficiarie. Di conseguenza la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità degli aiuti fiscali in questione, alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. (34) Per quanto riguarda il periodo successivo al 1o settembre 1998, la Commissione ha ritenuto altresì che non si può escludere che l'investimento oggetto di aiuto rientri nell'ambito degli orientamenti multisettoriali (98/C 107/05). Orbene, gli aiuti fiscali in questione non sono condizionati né alla notifica nel caso dei cosiddetti grandi progetti, né alla possibile riduzione dell'intensità di aiuto derivata dalla valutazione della Commissione. In queste condizioni, la Commissione ha temporaneamente insistito sul fatto che perduravano dubbi sulla compatibilità di questi aiuti fiscali nel caso dei grandi progetti. (35) Per riassumere, nella fase di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità degli aiuti fiscali in questione con il mercato comune, in conformità alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che si riferisce agli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo [...] di talune regioni economiche...". Lo stesso dicasi in relazione alle altre deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato in quanto questi aiuti non si possono considerare aiuti di carattere sociale, previsti all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), non sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e non corrispondono alle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), relative agli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività...". Inoltre, non hanno l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Infine, non sono destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). (36) Oltre alla richiesta rivolta alle autorità spagnole di presentare osservazioni, nel quadro del procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha altresì sollecitato dalle stesse tutte le informazioni pertinenti per valutare gli aiuti fiscali sotto forma di credito fiscale del 45 % nella provincia di Álava. A questo riguardo, la Commissione ha indicato che le informazioni pertinenti si riferivano in modo particolare ai possibili aiuti fiscali sotto forma di credito fiscale agli investimenti in vigore nel periodo 1986-1994, e ha richiesto di fornirle copia delle decisioni di concessione dell'aiuto nel periodo 1995-1997 e copia, nel formulario ufficiale, delle comunicazioni degli interessati all'amministrazione provinciale nel periodo 1998-1999, nelle quali figurassero almeno la natura dei costi di investimento che potevano beneficiare degli aiuti, l'ammontare del credito fiscale di ciascun beneficiario e il saldo di ciò che restava da versare, l'eventuale carattere di impresa in difficoltà dei beneficiari soggetti ai citati orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, i particolari in caso di cumulo (importi, costi sovvenzionabili, regimi di aiuto applicati, se del caso, ecc.) e la definizione esatta e particolareggiata dei termini "investimento" e "investimenti in fase di preparazione". III. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITA SPAGNOLE (37) Le autorità spagnole hanno presentato le proprie osservazioni con lettera della Rappresentanza permanente del 9 novembre 1999. Essenzialmente, le autorità spagnole ritengono che il credito fiscale in questione non costituisce aiuto di Stato agli effetti dell'articolo 87 del trattato. A sostegno di questa tesi, le autorità spagnole rigettano l'ipotesi della Commissione secondo la quale il regime incide sugli scambi commerciali perché le imprese beneficiarie svolgono attività economiche che possono essere oggetto di scambi commerciali fra gli Stati membri. Secondo le autorità spagnole, l'incidenza sugli scambi non può essere stabilita, come fa la Commissione, a livello generale, ma va accertata in ciascun caso concreto poiché esiste la possibilità che, in alcuni casi, non ci siano conseguenze. In questi casi, mancherebbe una delle condizioni necessarie perché una misura statale si possa annoverare fra gli aiuti di Stato. (38) Dette autorità sostengono inoltre che la misura non è né specifica né selettiva. Ritengono che il fatto che la misura sia aperta a tutti i settori e a tutti i contribuenti che soddisfano i criteri afferenti elimina ogni carattere di specificità. D'altra parte, considerando che in Spagna esistono cinque sistemi fiscali, uno dei quali nella provincia di Álava, si può affermare che le norme fiscali applicabili in questo territorio hanno il carattere di misura generale per i contribuenti ai quali si applica. Pertanto, non hanno nessuna specificità regionale. (39) In quanto alla specificità materiale, essa non esiste dato che la misura è aperta a tutti i settori e a tutti i contribuenti. A questo riguardo, le autorità spagnole indicano che la condizione di investire 2,5 miliardi di ESP non è una condizione discriminatoria, bensì una condizione oggettiva che deriva dalla necessità di garantire l'efficacia della misura per raggiungere l'obiettivo prefissato. Tuttavia, se la Commissione ritenesse che si tratta di una misura specifica, questa si giustificherebbe grazie alla natura e all'economia del sistema, ai sensi di quanto disposto nella comunicazione(16) (98/C 384/03). In effetti, la misura in questione si giustifica grazie alla natura del sistema tributario, poiché si inquadra nell'unico sistema fiscale applicabile nel territorio di Álava Deriva pertanto dall'esercizio delle competenze delle quali dispone l'amministrazione provinciale per prendere decisioni in materia fiscale. Inoltre si giustifica grazie all'economia di detto sistema, poiché l'obiettivo consiste nel sostegno dell'attività economica. In aggiunta, appare logico che gli incentivi siano diretti ai grandi investimenti poiché, da una parte, sono proprio questi che porteranno beneficio alla provincia di Álava nel lungo periodo, consentendo all'amministrazione fiscale di recuperare introiti fiscali di entità maggiore rispetto alle spese fiscali sostenute all'inizio degli investimenti e, d'altra parte, la soglia minima di investimento non danneggia le piccole e medie imprese dato che queste già possono beneficiare di numerosi programmi comunitari di finanziamento. (40) D'altra parte, le autorità spagnole contestano il carattere discrezionale delle misure in questione nel periodo compreso fra il 1995 e il 1997, sostenendo che gli aiuti sono concessi automaticamente una volta che sia soddisfatta la condizione oggettiva di investire una somma minima di 2,5 miliardi di ESP. L'amministrazione provinciale si limita dunque a verificare che tutte le condizioni siano soddisfatte senza disporre del potere di modulare l'aiuto né di aggiungere condizioni alla sua concessione. Inoltre le autorità spagnole sottolineano che il diritto fiscale spagnolo non consente di determinare arbitrariamente le caratteristiche essenziali degli obblighi fiscali dei contribuenti. Del resto, la norma è stata modificata sin dal 1997 per eliminare tutti gli elementi che la Commissione considera di carattere discrezionale. (41) Le autorità spagnole rigettano anche l'argomento che le norme fiscali non soddisfino le condizioni delle norme settoriali. Chiedono alla Commissione di specificare quali sarebbero le condizioni concrete violate dalle norme fiscali in questione. Riguardo all'applicazione delle norme fiscali alle imprese in difficoltà, le autorità spagnole credono che la condizione di investire almeno 2,5 miliardi di ESP fa sì che sia molto difficile per queste imprese ottenere gli aiuti. Tale condizione rappresenta piuttosto una garanzia che le norme fiscali non si applicheranno a dette imprese. Per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative agli aiuti a finalità regionale, le autorità spagnole ritengono che non sia pertinente poiché, nella fattispecie, non si tratta di aiuti di Stato. (42) Tenendo conto degli argomenti summenzionati, le autorità spagnole ritengono che la Commissione debba chiudere il procedimento aperto tramite una decisione che stabilisca che le misure fiscali in questione non soddisfano i criteri per essere considerate aiuti di Stato. (43) Per il resto, le autorità spagnole ritengono che non sia necessario rispondere alle richieste di informazioni da parte della Commissione, in particolare, a quelle relative alle decisioni di concessione del credito fiscale, dato che non esistono elementi di aiuto di Stato. Di conseguenza, non mettono a disposizione nessuno dei dati richiesti dalla Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento. IV. ALTRE OSSERVAZIONI RICEVUTE DALLA COMMISSIONE (44) La Commissione sottolinea che i commenti riportati in appresso non pregiudicano la questione intesa ad accertare se le parti che li hanno sottoposti possano essere considerate come parti interessate ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. Osservazioni della Comunità Autonoma di Castilla y León (45) La Comunità Autonoma di Castilla y León ricorda a titolo preliminare che le misure fiscali in questione fanno parte di quell'insieme di misure fiscali adottate dal governo provinciale in questione che sono state contestate tanto a livello interno dello Stato membro che a livello comunitario. (46) La Comunità Autonoma di Castilla y León segnala inoltre che delle misure fiscali costituiscono aiuti di Stato poiché soddisfano cumulativamente i quattro criteri stabiliti dall'articolo 87 del trattato. A sostegno di questa dichiarazione, fa valere, in sostanza, le stesse argomentazioni contenute nella decisione d'avvio del procedimento. (47) D'altra parte, la Comunità Autonoma di Castilla y León considera che gli aiuti fiscali in questione non si possono considerare compatibili a titolo delle deroghe del citato articolo 87. Inoltre, questi aiuti non hanno rispettato l'obbligo di notifica stabilita all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. (48) Pertanto, la Comunità autonoma di Castilla y León ritiene che le misure fiscali in questione debbano essere considerate come aiuti di Stato illegali, in quanto non si è rispettata la procedura di notifica dell'articolo 88, paragrafo 3, e incompatibili con il mercato comune. Commenti della Confederazione imprenditoriale basca - Euskal Entrepresarien Konfederakuntza (Confebask) (49) A titolo preliminare, Confebask mette in rilievo le radici storiche dell'attuale giurisdizione fiscale autonoma della provincia di Álava. Quanto al merito, Confebask fa valere in sostanza le considerazioni che seguono. a) La presunta riduzione del debito fiscale. La Commissione ritiene a torto che esista un debito fiscale la cui riduzione comporta una perdita di introiti fiscali. Se tale ragionamento fosse corretto, ogni deduzione di imposta comporterebbe sempre una perdita di introiti fiscali rispetto all'importo che si sarebbe dovuto pagare in linea di principio. Confebask sollecita la Commissione a rivedere la sua posizione poiché, in caso contrario, si configurerebbe un'armonizzazione irregolare delle imposte che consisterebbe nel fatto di stabilire un importo normale in relazione al quale occorrerebbe determinare le eventuali perdite di entrate fiscali. b) L'incidenza sugli scambi commerciali. Secondo la Commissione, nella misura in cui i beneficiari intervengono negli scambi, le misure fiscali in questione ne comportano la distorsione. Tuttavia, le divergenze tra i sistemi fiscali hanno sempre incidenza sugli scambi. Per determinare l'effetto sul commercio, la Commissione dovrebbe analizzare il sistema fiscale nel suo insieme e non disposizioni individuali. A tale riguardo, Confebask sottolinea che, secondo uno studio, la pressione fiscale nel Paese Basco sarebbe superiore a quella del resto della Spagna. La Commissione dovrebbe spiegare perché proprio queste misure e non altre divergenze fiscali debbano avere ripercussioni sugli scambi commerciali. In ogni caso, anche se esistessero tali effetti, il modo per eliminarli sarebbe l'armonizzazione e non gli aiuti di Stato. c) Il carattere selettivo degli aiuti. Secondo Confebask, il carattere selettivo delle misure fiscali deve essere valutato considerando che si tratta sia di una norma di abilitazione che conferisce all'autorità fiscale il potere di assegnare a posteriori un vantaggio concreto, sia di una norma che assegna direttamente l'agevolazione fiscale senza bisogno di concretizzazione ulteriore. Tuttavia, la Commissione utilizza un'argomentazione nel primo contesto e un'altra nel secondo. Tenuto conto del carattere alternativo di questi contesti, la Commissione dovrebbe spiegare in quale contesto si situano le misure fiscali in questione poiché, in caso contrario, sarebbe contraddittorio utilizzarli entrambi. - Per quanto riguarda il considerare le misure fiscali in questione come norme d'abilitazione, Confebask contesta quest'approccio poiché l'amministrazione non disponeva di tale potere discrezionale né prima né dopo il 1997, in quanto la concessione è automatica. Infatti, l'amministrazione si limita a verificare se il richiedente soddisfa le condizioni per beneficiare degli aiuti. Inoltre, se si considerano le misure fiscali in questione come norme d'abilitazione che permettono di concedere aiuti a posteriori, ne consegue che il presente procedimento, nella misura in cui si mettono in dubbio le norme e non i casi d'applicazione concreti, è privo di contenuto. Inoltre, secondo il primo paragrafo della lettera della Commissione agli Stati membri(17) una disposizione generale che assegna dei vantaggi si considera aiuto soltanto quando si tratta di un quadro "legislativo che permette la sua concessione senza altri atti". Al contrario, poiché la norma d'abilitazione è astratta, essa non si può considerare come aiuto di Stato e, di conseguenza, non può essere oggetto di una valutazione degli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. - Per quanto riguarda il considerare le misure fiscali in questione come norme di concessione diretta degli aiuti, Confebask ricorda che, secondo i punti 17, 19 e 20 della citata comunicazione 98/C 384/03, una misura fiscale può essere specifica e, dunque, può configurare un aiuto di Stato, quando è indirizzata esclusivamente a imprese pubbliche, a certe forme di impresa oppure a imprese di una certa regione. Tuttavia, le misure fiscali in questione non hanno nessuna di queste caratteristiche, neppure quella della collocazione territoriale, poiché si applicano all'insieme del territorio sul quale hanno giurisdizione le autorità regionali che le hanno instaurate. Riguardo alla specificità derivante dalla soglia di 2,5 miliardi di ESP, Confebask ritiene che l'uso di soglie oggettive è una pratica abituale delle normative fiscali nazionali e comunitarie. Inoltre, Confebask sottolinea, sulla base di numerose sentenze della Corte di giustizia e di decisioni della Commissione, che fino ad oggi l'esistenza di soglie non è mai stata considerata come una specificità. Inoltre, la stessa Commissione riconosce, al punto 14 della comunicazione citata, che l'effetto di privilegiare alcuni settori non implica automaticamente una specificità; d'altra parte, al punto 207 della relazione di concorrenza del 1998, si afferma che le misure che hanno effetti intersettoriali e sono indirizzate a favorire l'insieme dell'economia sono misure generali e non aiuti statali. In conclusione, le misure fiscali in questione non sono specifiche perché non favoriscono un settore particolare né determinate imprese. Al contrario, sono aperte a tutti i settori e a tutte le imprese presenti nel territorio di giurisdizione delle autorità provinciali. d) Il carattere illegale del credito fiscale del 45 %. Fermo restando il suo rifiuto del carattere di aiuto statale, senza il quale le misure in questione non possono considerarsi illegali, Confebask sostiene che considerare gli aiuti come illegali mette in dubbio i principi di tutela del legittimo affidamento, di divieto delle decisioni arbitrarie da parte delle istituzioni, di certezza giuridica e di proporzionalità, poiché la Commissione ha già considerato conforme al diritto il regime fiscale basco nella sua decisione 93/337/CEE(18). Al limite, la Commissione potrebbe modificare la sua posizione nei casi futuri, ma non in quelli trascorsi. Inoltre, Confebask ritiene che le misure fiscali in questione siano aiuti esistenti. In effetti, nel 1983 esistevano già norme che prevedevano agevolazioni dello stesso tipo (deduzione del 65 % dell'aliquota da versare per nuovi investimenti). Nel 1984 è stata introdotta la soglia di 500 milioni di ESP per poter godere di un credito fiscale del 50 % degli investimenti. Orbene, secondo la definizione di aiuto esistente di cui al citato regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che stabilisce le norme di applicazione dell'articolo 93 del trattato(19), contenuta all'articolo 1, lettera a), per aiuto esistente si intende "tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore". Nel caso in questione, gli aiuti sono pertanto legali agli effetti dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. e) L'incompatibilità con il mercato comune. Se si considerano le misure fiscali in questione come norme d'abilitazione, Confebask ritiene che non se ne possa valutare la compatibilità se non quando l'aiuto sia stato concesso per mezzo di una decisione amministrativa. Il procedimento è dunque privo di contenuto, incapace per sua natura di produrre risultati in merito alla compatibilità degli aiuti. Se invece si considerano le misure fiscali in questione come norme di concessione diretta degli aiuti, Confebask ritiene che la prassi della Commissione e della Corte di giustizia esige che le misure abbiano una specificità settoriale, perché si possa valutare la compatibilità dell'aiuto. Inoltre, occorrerebbe stabilire, da un lato, la pressione fiscale globale sulle imprese e, dall'altro, la pressione fiscale di riferimento. Questo approccio porterebbe alla conclusione assurda che qualsiasi pressione fiscale inferiore alla pressione fiscale più elevata fra tutti gli Stati membri costituirebbe un aiuto di Stato. Confebask rigetta anche l'argomentazione della Commissione secondo la quale le misure fiscali in questione sono incompatibili poiché non contengono disposizioni specifiche per gli aiuti settoriali, regionali, per grandi investimenti, ecc., poiché le norme fiscali non possono né devono comprendere dettagli di questo tipo. Secondo la Corte di giustizia(20), la Commissione nelle sue decisioni deve specificare concretamente gli effetti negativi sulla concorrenza determinando l'impatto reale delle misure in esame. L'incompatibilità non può dunque essere determinata in situazioni astratte proprie di un sistema fiscale poiché in questo caso ogni discrepanza tra i sistemi fiscali diventerebbe necessariamente un aiuto. Ciò porta Confebask a ribadire l'assenza di una riduzione del debito fiscale normale provocata dalle misure fiscali in questione. f) Di conseguenza, Confebask chiede alla Commissione di adottare una decisione finale di chiusura del procedimento che dichiari che le misure fiscali contestate sono conformi al diritto comunitario. (50) Le osservazioni complementari di Confebask trasmesse con lettera del 29 dicembre 2000, registrata il 3 gennaio 2001, non sono state prese in considerazione, essendo pervenute alla Commissione oltre il termine(21). La Commissione segnala inoltre che Confebask non ha mai presentato domanda di proroga del termine impartito, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999. Commenti del governo di La Rioja (51) Le osservazioni del governo di La Rioja trasmesse tramite fax il 19 aprile 2000, e registrate il 25 aprile 2000, non sono state a loro volta prese in considerazione, essendo pervenute alla Commissione oltre il termine. La Commissione segnala inoltre che il governo di La Rioja non ha mai presentato domanda di proroga del termine impartito, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999. V. TRASMISSIONE DELLE OSSERVAZIONI DEI TERZI ALLA SPAGNA (52) Con lettera del 18 maggio 2000 alla Rappresentanza permanente della Spagna, la Commissione ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, le succitate osservazioni dei terzi, con l'invito a presentare osservazioni in merito entro un mese a partire dalla data della lettera; non ha peraltro ricevuto nessuna osservazione in proposito, salvo una richiesta di proroga di 20 giorni del termine di risposta. La Spagna non ha quindi presentato osservazioni ai commenti in questione. VI. VALUTAZIONE DELL'AIUTO VII. CARATTERE D'AIUTO DI STATO (53) La Commissione ricorda che, per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, il carattere fiscale delle misure in questione è indifferente poiché l'articolo 87 si applica alle misure di aiuto "sotto qualsiasi forma". Tuttavia, la Commissione sottolinea che per configurarsi come aiuti, le misure in questione devono soddisfare i quattro criteri definiti nell'articolo 87 e che sono esposti in appresso. (54) In primo luogo, la misura deve procurare ai suoi beneficiari un vantaggio che riduca gli oneri che normalmente sono a carico del loro bilancio. Tale vantaggio può essere ottenuto tramite una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa in varie forme e in particolare tramite una riduzione totale o parziale dell'aliquota d'imposizione. Il credito fiscale del 45 % in questione soddisfa questo criterio nella misura in cui offre alla imprese beneficiarie una riduzione del carico fiscale equivalente al 45 % dell'importo dell'investimento ammissibile. Infatti, in assenza di questo credito fiscale del 45 %, l'impresa beneficiaria dovrebbe pagare il 100 % dell'aliquota definitiva dell'imposta sui redditi. Il credito fiscale del 45 % comporta così una deroga al regime fiscale generale applicabile. (55) In secondo luogo, la Commissione ritiene che il citato credito fiscale del 45 % comporti una perdita di introiti fiscali e dunque equivalga all'impiego di risorse pubbliche sotto forma di spese fiscali. Questo criterio vale anche per gli aiuti accordati dalle amministrazioni regionali e locali degli Stati membri(22). D'altra parte, l'intervento dello Stato può esplicarsi sia tramite disposizioni fiscali di natura legislativa, normativa o amministrativa che tramite azioni dell'amministrazione fiscale. Nel caso in questione, l'intervento statale è operato dall'amministrazione provinciale di Álava tramite una disposizione di natura legislativa. (56) Per quanto riguarda l'argomentazione esposta sopra in alcune osservazioni dei terzi, secondo la quale sarebbe errato ritenere che il credito fiscale del 45 % comporti una perdita di introiti fiscali rispetto a un importo normale (fissato dalla Commissione) dell'imposta da versare, va rilevato che il livello normale dell'imposta deriva dal sistema fiscale in questione e non da una decisione della Commissione con celati intenti di armonizzazione. Inoltre, occorre ricordare che secondo la citata comunicazione (98/C 384/03), punto 9, primo capoverso, secondo trattino, per qualificarsi come aiuto statale: "Innanzitutto, la misura deve conferire ai beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri che come regola generale gravano sul loro bilancio. Tale vantaggio può risultare da una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa, sotto varie forme tra cui: [...] - una riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta (esenzione, credito d'imposta, ecc.)". È proprio questo il caso del vantaggio fiscale conferito dalla riduzione parziale del 45 % del credito fiscale in questione. Pertanto, l'osservazione presentata da alcuni terzi è priva di fondamento. (57) La misura deve, in terzo luogo, incidere sulla concorrenza e sugli scambi fra gli Stati membri. A tale riguardo, va rilevato che, secondo una relazione(23) sulla dipendenza dell'economia basca dall'estero nel periodo 1990-1995, le esportazioni verso l'estero sono aumentate(24) non soltanto in termini assoluti ma anche in termini relativi a scapito delle esportazioni verso il resto della Spagna. Il mercato estero si è dunque sostituito parzialmente al mercato del resto della Spagna. Inoltre, secondo un'altra relazione statistica(25) sul commercio estero del Paese basco, la "propensione all'esportazione" (rapporto tra le esportazioni e il PIL) dell'economia basca supera, con il 28,9 %, quella della Germania e degli altri paesi europei, che si colloca attorno al 20 %. Secondo questa relazione, la bilancia commerciale basca è rimasta chiaramente in attivo nel periodo 1993-1998. In particolare, nel 1998, per ogni 100 ESP di importazioni, le esportazioni hanno raggiunto la somma di 144 ESP. Per riassumere, l'economia basca è un'economia molto aperta verso l'estero con una fortissima tendenza ad esportare la sua produzione.Risulta da queste caratteristiche dell'economia basca che le imprese beneficiarie esercitano attività economiche suscettibili di essere oggetto di scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza, l'aiuto rafforza la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario incidendo così sugli scambi. Inoltre, le imprese beneficiarie vedono migliorata la loro redditività a causa dell'aumento del risultato netto (profitti al netto delle imposte). In questo modo, sono in condizione di competere con le imprese che non beneficiano del credito fiscale, sia perché non hanno investito, sia perché gli investimenti non hanno raggiunto la soglia dei 2,5 miliardi di ESP successivamente all'istituzione del credito fiscale del 45 % in questione. (58) Poiché nel caso in questione le norme fiscali in esame hanno un carattere generale e astratto, la Commissione osserva che l'analisi della loro incidenza non può essere operata solo a detto livello generale e astratto, senza che sia possibile concretizzare l'effetto particolare su un determinato mercato, settore o prodotto come si pretende nei commenti di alcuni terzi citati sopra. Questa posizione è stata ratificata da una giurisprudenza(26) consolidata della Corte di giustizia. (59) Per quanto riguarda talune osservazioni di terzi secondo cui l'effetto sugli scambi dovrebbe essere valutato dalla Commissione confrontando l'insieme dei sistemi fiscali, la Commissione ricorda che le distorsioni della concorrenza oggetto del presente procedimento ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato sono quelle che derivano da una specifica norma in deroga che favorisce alcune imprese rispetto ad altri contribuenti dello Stato membro, e non già le eventuali distorsioni della concorrenza derivanti da divergenze tra i sistemi fiscali degli Stati membri che, semmai, potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni degli articoli da 93 a 97. (60) Quanto al carattere specifico che gli aiuti di Stato debbono rivestire, la Commissione è dell'avviso che il citato credito fiscale del 45 % sia specifico o selettivo nel senso che favorisce talune imprese. Infatti, soltanto quelle imprese che realizzano investimenti superiori alla soglia di 2,5 miliardi di ESP (15025303 EUR) posteriormente al 1o gennaio 1997 possono beneficiare del credito fiscale del 45 % in questione. Tutte le altre imprese che realizzano investimenti senza superare la citata soglia di 2,5 miliardi di ESP restano escluse dal beneficio degli aiuti. Il carattere oggettivo della soglia citata non impedisce, come pretendono le autorità spagnole e alcune osservazioni di terzi, che essa sia selettiva, dal momento che esclude le imprese che non soddisfano le citate condizioni. (61) La Commissione ritiene inoltre in via sussidiaria che il credito fiscale del 45 % sia specifico in ragione del potere discrezionale dell'amministrazione fiscale. Nel caso in questione, la Commissione ha constatato che l'amministrazione provinciale di Álava disponeva di un potere discrezionale in ordine alla modulazione dell'aiuto oltre che alla sua concessione. Effettivamente, nel corso degli esercizi 1995, 1996 e 1997, l'amministrazione provinciale di Álava doveva decidere la concessione del credito fiscale del 45 %, che non era automatico, determinare le scadenze e le limitazioni applicabili in ciascun caso e, infine, determinare la durata del processo di investimento che poteva abbracciare investimenti realizzati in fase di preparazione del progetto all'origine degli investimenti. Tutte queste competenze dell'amministrazione provinciale di Álava conferiscono alla stessa un margine di manovra discrezionale per determinare l'ammontare del credito fiscale del 45 % o le sue caratteristiche secondo le circostanze particolari di ciascun richiedente. Inoltre, un elemento discrezionale aggiuntivo deriva dal margine di valutazione nella determinazione degli investimenti realizzati in fase di preparazione del progetto all'origine dell'investimento. A questo riguardo occorre ricordare che, nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha indicato che mancava una definizione precisa e obbiettiva di questo tipo di investimenti. Non è stata fornita alcuna informazione al riguardo, né nei commenti presentati dalle autorità spagnole, né in quelli dei terzi. Orbene, in mancanza di una definizione precisa e generalmente accettata, appare che la determinazione dell'ammontare di questo tipo di investimenti lascia un margine di valutazione alle autorità regionali. (62) Inoltre la Commissione osserva che a partire dal 1o gennaio 1998 alcune di queste condizioni sono state addirittura modificate o eliminate. È stato introdotto invece un concetto nuovo: il "processo di investimento", che sostituisce quello di "investimenti in nuove attività fisse materiali" in vigore dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1997. Occorre sottolineare al riguardo che le leggi provinciali che stabiliscono il concetto di "processo di investimento" non definiscono il termine. Contrariamente al concetto di "investimenti in attività fisse materiali" che è definito nelle norme contabili(27) e in altre disposizioni(28), non esiste una definizione precisa e generalmente accettata di "processo di investimento". Pertanto, in mancanza di una definizione precisa, le autorità regionali dispongono di un margine di valutazione per determinare l'importo concreto del "processo di investimento" di ciascun beneficiario. (63) D'altra parte, occorre sottolineare che se nella citata decisione 93/337/CEE la Commissione ha utilizzato solamente il criterio di specificità spaziale e settoriale per giustificare il carattere specifico e selettivo degli aiuti del regime qui considerato, ciò non esclude che gli aiuti in questione possano avere altre specificità in relazione ad altri criteri. Per qualificare una misura statale come selettiva o specifica in relazione al concetto di aiuti di Stato, è sufficiente infatti identificarne una sola caratteristica. Non occorre, pertanto, che ciascuna decisione della Commissione esamini esauristicamente tutte le caratteristiche specifiche che le misure di Stato considerate possono rivestire per giustificarne il carattere selettivo. Non si può quindi accettare l'argomentazione esposta da alcuni terzi secondo la quale il fatto di non menzionare il carattere selettivo della soglia minima di investimento per godere degli aiuti implicherebbe che la Commissione non la considerasse selettiva. (64) Riguardo all'esistenza di misure fiscali sotto forma di credito fiscale a favore di investimenti che eccedono una certa soglia in altri Stati membri e che la Commissione non ha ritenuto costituissero una specificità materiale a causa di detta soglia - fatto che, secondo alcuni commenti di terzi, implicherebbe un legittimo affidamento rispetto a tutti i crediti fiscali simili - la Commissione rileva che i regimi citati da alcuni interessati sono assai diversi dal credito fiscale del 45 %. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui alcuni di questi regimi fossero simili e la Commissione non avesse reagito, non sarebbe giustificato continuare nell'approccio erroneo in relazione al caso concreto. A questo riguardo occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "un'eventuale violazione da parte di uno Stato membro d'un obbligo impostogli dal trattato, in relazione al divieto di cui all'articolo 92, non può essere giustificata dalla circostanza che altri Stati membri siano anch'essi venuti meno a detto obbligo. Più distorsioni della concorrenza non hanno sugli scambi tra Stati membri l'effetto di neutralizzarsi reciprocamente, ma anzi si cumulano fra loro, il che ne aumenta le conseguenze pregiudizievoli per il mercato comune"(29). (65) Quanto al problema sollevato da alcune osservazioni di terzi sul carattere di norma d'abilitazione o norma di concessione diretta degli aiuti, la Commissione ribadisce che, nella fattispecie, le norme che hanno instaurato il credito fiscale del 45 % in questione configurano un regime di aiuti. A sostegno di questa valutazione, basti ricordare che, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 659/1999, articolo 1, lettera d), per regime di aiuti si intende un "atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta ...". Tale carattere di regime di aiuti non pregiudica, come pretendono alcune osservazioni dei terzi, la presenza o l'assenza di potere discrezionale nell'esecuzione del regime. Il potere discrezionale nella concessione degli aiuti dipenderà dalle caratteristiche concrete del regime. (66) Per quanto riguarda la giustificazione del credito fiscale del 45 % in virtù della natura o dell'economia del sistema fiscale, secondo la tesi delle autorità spagnole, la Commissione vorrebbe sottolineare che si tratta di accertare se le misure fiscali in questione rispondono a obiettivi inerenti al sistema tributario stesso o se, invece, riguardano altri obiettivi, anche legittimi, ma esterni al sistema fiscale. Nella fattispecie, sembra che il credito fiscale del 45 % non risponda agli obiettivi interni del sistema fiscale spagnolo che, a parte l'obiettivo principale inerente a ogni sistema tributario di raccogliere entrate destinate a finanziare le spese pubbliche, si ispira fra l'altro ai principi d'uguaglianza e di progressività(30). Va osservato al riguardo che il credito fiscale del 45 % implica(31) una discriminazione a favore delle unità economiche maggiori, che va a detrimento di altre unità di minore importanza e capacità, senza che la discriminazione sia giustificata dalla logica interna del sistema fiscale. In definitiva, non rispettando i principi interni inerenti al sistema fiscale, il credito fiscale del 45 % non si giustifica in virtù della natura o dell'economia di detto sistema. Al riguardo, la Commissione sottolinea che neanche il fatto che il credito fiscale del 45 % sia stato istituito dagli organi amministrativi che hanno competenza in materia implica, contrariamente a quanto affermato dalla autorità spagnole nelle loro osservazioni, che esso risponda alla natura del sistema fiscale. (67) D'altra parte, le autorità spagnole segnalano nelle loro osservazioni che il credito fiscale del 45 % risponde all'obiettivo di sostenere l'attività economica. Esso risponde così agli obiettivi di politica industriale perseguiti dal governo basco. Infatti, secondo il documento del governo basco "Política Industrial. Marco General de Actividades 1996-1999" (Politica industriale. Quadro generale delle attività 1996-1999): "[...] le politiche fiscali sono indispensabili per favorire lo sviluppo economico e per sostenere i progetti industriali che puntano allo sviluppo industriale del Paese (basco)" (pagina 131); nel capitolo intitolato "Strumenti di politica fiscale" si legge: "[...] l'autonomia fiscale di cui disponiamo (nel Paese basco) può anche condurci a cercare formule originali per realizzare 'abiti fiscali cuciti su misura', ad esempio per progetti prioritari, oppure agevolazioni fiscali per grandi imprese" (pagina 133). Di conseguenza, il credito fiscale del 45 % in questione s'iscrive nel contesto di una politica industriale i cui obiettivi non sono inerenti al sistema fiscale stesso. (68) Per riassumere, la Commissione constata che, come segnalato dalle autorità spagnole, il credito fiscale del 45 % in questione ha un obiettivo di politica economica che non è inerente al sistema fiscale. La riduzione non è dunque giustificata dalla natura o dall'economia del sistema. (69) Quanto all'argomentazione, reiterata in alcune osservazioni dei terzi, sull'esistenza nel Paese basco di una pressione fiscale complessivamente più elevata, la Commissione ribadisce che non è pertinente, nella fattispecie, poiché il procedimento è stato avviato nei confronti di una misura specifica e non nei confronti dell'intero sistema fiscale di uno dei tre territori baschi. (70) In conclusione, la Commissione considera che il citato credito fiscale del 45 % configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, poiché attribuisce un vantaggio, è accordato dallo Stato mediante risorse statali, incide sugli scambi commerciali tra Stati membri e falsa la concorrenza favorendo talune imprese. VIII. CARATTERE ILLEGALE DEL CREDITO FISCALE DEL 45 % (71) Poiché il regime in questione non prevede l'impegno delle autorità spagnole di accordare gli aiuti nel rispetto delle condizioni(32) relative agli aiuti de minimis, la Commissione ritiene che questi aiuti non possano essere considerati come aiuti che ricadono nell'ambito di tale norma. Va rilevato al riguardo, che le autorità spagnole non hanno mai fatto valere, nell'ambito del procedimento, che gli aiuti in questione abbiano in tutto o in parte il carattere di aiuti de minimis. Detti aiuti non potrebbero d'altronde rispettare le norme de minimis, in particolare, perché nulla garantisce che non venga superata la soglia di 100000 EUR. Questi aiuti non rivestono neppure il carattere di aiuti esistenti per il fatto che non soddisfano le condizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 659/1999, articolo 1, lettera b). (72) Il carattere di aiuto esistente che, secondo alcune osservazioni dei terzi, il credito fiscale del 45 % rivestirebbe, deve essere escluso. In difesa di questo argomento, alcune osservazioni dei terzi fanno cenno dell'esistenza di due crediti fiscali precedenti all'istituzione del credito fiscale del 45 %. L'esame di questi regimi rivela tuttavia, che sono sostanzialmente diversi dal credito fiscale del 45 % in questione. In effetti, il primo regime non fissa alcuna soglia e il secondo fissa una soglia di 500 milioni di ESP, sensibilmente inferiore alla soglia di 2,5 miliardi di ESP. Orbene, secondo l'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999, per nuovo aiuto si intende "tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti". Per questo motivo, il credito fiscale in questione, che apporta modifiche sostanziali rispetto a detti regimi, ha carattere di nuovo aiuto e, conformemente al paragrafo 1, dell'articolo 2, di detto regolamento, deve essere notificato, salvo indicazione contraria dei regolamenti(33) adottati in applicazione dell'articolo 89 del trattato. Inoltre, sembra che anche i regimi menzionati non avessero carattere di aiuti esistenti poiché, a quanto risulta, non erano in vigore il 1o gennaio 1986, data dell'adesione della Spagna all'Unione europea. Di conseguenza, essi non rispettano il citato criterio dell'articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 659/1999, di essere stati posti in esecuzione prima della data di adesione e rimasti in vigore dopo la stessa. (73) Per quanto riguarda gli aiuti di Stato che non ricadono sotto la norma "de minimis" e che non sono aiuti esistenti, la Commissione fa valere che cadono sotto l'obbligo di notifica preliminare stabilita all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 62, paragrafo 3, dell'accordo SEE. Tuttavia le autorità spagnole non hanno rispettato quest'obbligo. Pertanto la Commissione ritiene che detti aiuti devono considerarsi illegali. La Commissione deplora a tale riguardo l'inadempimento delle autorità spagnole all'obbligo di notifica preliminare degli aiuti in questione. (74) Quanto all'argomentazione avanzata in alcuni commenti dei terzi riguardante in sostanza una presunta violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, la Commissione è in dovere di respingerla poiché, da un lato, il credito fiscale del 45 % non è un aiuto esistente e, dall'altro, non essendo mai stato notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la Commissione non è stata in grado di deciderne la compatibilità con il mercato comune. D'altra parte la Commissione ritiene che non si possa giustificare l'esistenza di una fondata speranza di compatibilità del credito fiscale del 45 % in ragione del fatto che, come affermano alcuni commenti dei terzi, il regime fiscale basco fosse già stato considerato conforme al diritto mediante la citata decisione 93/337/CEE della Commissione relativa a un regime di aiuti fiscali agli investimenti. Con tale decisione, infatti, la Commissione ha ritenuto che le misure fiscali in oggetto avevano carattere di aiuti statali e che, pertanto, erano soggette alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato (norme regionali o relative alle PMI, al cumulo e settoriali). Orbene, se, come affermano alcuni commenti dei terzi, il credito fiscale del 45 % in questione fosse una misura simile al regime contemplato nella citata decisione del 1993, da una parte avrebbe dovuto essere notificato in quanto costituiva un nuovo aiuto statale e, dall'altra, avrebbe dovuto conformarsi in particolare alle norme regionali o relative alle PMI, al cumulo e alle norme settoriali. In queste circostanze, i beneficiari non possono far valere nessun legittimo affidamento o certezza del diritto in materia di aiuti statali in relazione al credito fiscale del 45 %. (75) Per riassumere, per quanto riguarda il legittimo affidamento o la sicurezza del diritto invocati dalle osservazioni dei terzi, si osserva che la Commissione non ha dato garanzie concrete né alle autorità spagnole né ai terzi interessati. Di conseguenza, essi non potevano nutrire speranze fondate nella legalità e nella compatibilità degli aiuti in questione. In questo senso occorre ricordare che "È giurisprudenza costante che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative [...]. Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione"(34). Per questo motivo le obiezioni fondate su una violazione del legittimo affidamento o della certezza del diritto sono in questo caso da respingere. A tale riguardo, la Commissione ricorda inoltre che con la sua decisione 93/337/CEE aveva considerato come aiuti di Stato alcune misure fiscali instaurate nel 1988 dai Territori Storici di Álava, Guipúzcoa e Vizcaya. IX. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE (76) A titolo preliminare, la Commissione ribadisce il carattere di regime di aiuti rivestito dal credito fiscale del 45 %. Tenuto conto del carattere generale e astratto di un regime di aiuti, la Commissione ignora le circostanze delle imprese già beneficiarie o che lo diventeranno. Non è dunque in grado di esaminare l'incidenza particolare esercitata dalle imprese concrete sulla concorrenza. In questo contesto, è sufficiente identificare quali imprese potenzialmente beneficiarie potrebbero ottenere aiuti non conformi alle direttive, agli orientamenti e alle discipline applicabili in materia. Inoltre, la Commissione sottolinea che, nella sua decisione di aprire il procedimento, ha chiesto tutte le informazioni pertinenti relative agli aiuti e alle circostanze particolari di ogni beneficiario. Tuttavia, le autorità spagnole non hanno fornito nessuna di queste informazioni. Risulta pertanto contraddittorio rimproverare alla Commissione, come fanno alcune osservazioni dei terzi, il carattere non abbastanza circostanziato della valutazione e rifiutare al tempo stesso di fornire i dati dettagliati richiesti. (77) Gli aiuti statali sotto forma di credito fiscale del 45 % hanno l'effetto di promuovere grandi investimenti per un valore superiore a 2,5 miliardi di ESP. A tale riguardo, la Commissione ricorda che l'allegato I degli orientamenti degli aiuti a finalità regionale (98/C 74/06) precisa che "Gli aiuti fiscali possono essere considerati aiuti inerenti all'investimento quando la loro base è l'investimento stesso. Inoltre, ogni aiuto fiscale può rientrare in questa categoria se è erogato entro un massimale espresso in percentuale dell'investimento". Nel caso in questione, il credito fiscale del 45 % sembra rispettare queste condizioni, almeno in parte, poiché la base è costituita da spese di investimento e, d'altra parte, poiché l'importo ammonta al 45 % dell'investimento. Per questo motivo, la Commissione ritiene che il credito fiscale del 45 % in questione abbia carattere di aiuto all'investimento nella misura in cui rispetta i criteri citati. Ne consegue che è da esaminare alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti all'investimento. (78) Affinché un aiuto statale all'investimento possa godere di una delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato, occorre che la regione nella quale si applica sia stata dichiarata ammissibile al beneficio di una delle suddette deroghe nella carta degli aiuti a finalità regionale. Per quanto riguarda l'ammissibilità della provincia di Álava, la Commissione ricorda che questo territorio non è mai stato ammesso alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, per il fatto che il PIL pro capite(35) della regione [definita al livello NUTS(36) II] di cui tale provincia fa parte - ossia il Paese basco - è sempre stato superiore al 75 % della media comunitaria. Infatti, secondo le norme regionali(37)(38), le condizioni di ammissibilità alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, sono soddisfatte soltanto quando la regione, a livello NUTS II, abbia un rapporto PIL/abitante non superiore al 75 % della media comunitaria. (79) Per quanto riguarda l'ammissibilità alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione ricorda che nel periodo 1995-1999 sono state in vigore due carte successive degli aiuti regionali. La prima è la carta adottata nel 1988 con decisione (88/C 351/04) della Commissione, che prevedeva che gli aiuti agli investimenti per lo sviluppo regionale sarebbero stati considerati compatibili con il mercato comune, ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché non superassero il limite massimo del 30 % in equivalente di sovvenzione netto (ESN) nel caso delle grandi imprese della zona industriale della valle del Nervión e del 20 % nel caso delle grandi imprese delle zone pirenaiche. Gli aiuti agli investimenti nel resto del territorio di Álava non potevano invece essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù della deroga regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. (80) Inoltre la Commissione ricorda che con la sua decisione del 26 luglio 1995(39), relativa alla modifica della carta degli aiuti regionali in Spagna, ha proposto alle autorità spagnole, conformemente al procedimento stabilito dall'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, di rivedere la carta in questione considerando ormai che la zona di Álava era una regione dove gli aiuti a favore dello sviluppo regionale potevano essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché non superassero il limite massimo del 25 % ESN nel caso delle grandi imprese. Le autorità spagnole hanno accettato tale proposta con lettera della Rappresentanza permanente del 26 settembre 1995. La nuova carta è così entrata in vigore a partire dalla suddetta data. (81) La Commissione ricorda altresì che, nel caso delle PMI(40), l'intensità dell'aiuto all'investimento, secondo gli orientamenti(41) comunitari sugli aiuti alle PMI, può superare di 10 punti percentuali il massimale regionale applicabile alle grandi imprese, purché il totale non ecceda il 30 % ESN. (82) D'altra parte occorre ricordare che in materia di aiuti statali all'investimento si considerano ammissibili alla sovvenzione le spese di investimento materiale compatibili, in particolare, con le definizioni comunitarie di investimento iniziale e di base tipo(42). Al contrario, non si considerano spese di investimento ammissibili tutte le altre spese di investimento che non sono compatibili con queste definizioni, come gli investimenti di sostituzione o le spese che non siano per terreni, fabbricati e impianti. Benché il credito fiscale del 45 % sia effettivamente un aiuto condizionato alla realizzazione di investimenti materiali(43) in nuove attività fisse materiali, non sono esclusi gli investimenti di sostituzione(44) né le spese legate ai "processi di investimento" e gli "investimenti in fase di preparazione". Orbene, in mancanza di una definizione precisa di questi termini, non si può escludere che l'oggetto del credito fiscale del 45 % in questione si applichi non solo alle spese comprese nella base tipo, bensì anche alle spese legate ad investimenti di sostituzione o ad altre spese che non rientrano in detta base. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'oggetto degli aiuti in questione può di fatto essere costituito, oltre che dall'investimento iniziale, anche da altre spese che ai sensi delle norme comunitarie in materia non possono essere considerate quali spese di investimento. (83) Inoltre, la Commissione ricorda che dall'entrata in vigore dei citati orientamenti regionali (98/C 74/06), gli aiuti che possono beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato nella provincia di Álava, non solo devono conformarsi alle citate definizioni comunitarie di investimento iniziale e di base tipo e ai citati massimali, ma devono rispettare anche altre condizioni. Nella fattispecie, si tratta delle condizioni seguenti: contributo minimo del 25 % dell'investimento da parte del beneficiario (paragrafo 4.2), presentazione della domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti di investimento (paragrafo 4.2), mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni (paragrafo 4.10) e rispetto dei relativi massimali di aiuto in caso di cumulo (paragrafi dal 4.18 al 4.21). (84) Nella fattispecie, la Commissione osserva che gli aiuti fiscali in forma di credito fiscale del 45 % non erano limitati (nel periodo fino all'entrata in vigore della citata decisione del 26 settembre 1995) alle zone industriali della valle del Nervión e alle zone pirenaiche (le sole ammesse a beneficiare di aiuti secondo la carta degli aiuti regionali allora vigente) e non erano limitati al 30, 25 o 20 % ESN, secondo le zone e i periodi, nel caso delle grandi imprese, o al 30 % ESN nel caso delle PMI. Inoltre la Commissione constata che le spese ammissibili possono non essere completamente conformi a quelle della citata base imponibile tipo nella misura in cui, da una parte, non sono esclusi gli investimenti di sostituzione, e, dall'altra, si potrebbero sovvenzionare altre spese. Date le circostanze, la Commissione ritiene che un credito fiscale che ammonta al 45 % degli investimenti, poiché non rispetta le norme comunitarie regionali, non può considerarsi compatibile con il mercato comune ai sensi della deroga regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. (85) In quanto agli aiuti a favore delle spese di investimento(45) che non si conformano alla definizione comunitaria, non si possono considerare aiuti agli investimenti. In effetti, ai sensi dei citati orientamenti (98/C 74/06), allegato I, ogni aiuto fiscale può rientrare nella categoria degli aiuti agli investimenti se il suo importo raggiunge una determinata soglia, espressa in percentuale delle spese di investimento, in accordo con le norme comunitarie. Tuttavia, nel caso in questione, l'importo degli aiuti raggiunge una percentuale delle spese di investimento che non è in accordo con le norme comunitarie. Per questo motivo, secondo le suddette norme, questi aiuti non si possono considerare aiuti agli investimenti. Al contrario, questi aiuti possono finanziare spese di tipo periodico e inevitabile, quali le spese legate agli investimenti di sostituzione. Questo tipo di spese correnti o periodiche sono quelle che un'impresa deve sostenere nel quadro della gestione ordinaria o delle normali attività. Gli aiuti a questo tipo di investimento fanno parte, pertanto, della categoria degli aiuti al funzionamento ai quali vengono applicate norme specifiche. (86) A tale riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla comunicazione del 1998(46) e ai citati orientamenti (98/C 74/06), gli aiuti regionali che hanno il carattere di aiuti al funzionamento sono, in linea di principio, vietati. Eccezionalmente, però, possono essere concessi in regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché rispettino specifiche condizioni di cui al paragrafo 6 della citata comunicazione e ai punti da 4.15 a 4.17 dei suddetti orientamenti regionali, oppure nelle regioni ultraperiferiche o nelle regioni a bassa densità di popolazione, quando sono destinati a compensare i costi aggiuntivi di trasporto. Orbene, la regione NUTS III di Álava non è ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e, d'altra parte, la concessione dei suddetti aiuti al funzionamento non dipende dalle citate condizioni. Inoltre, la NUTS III di Álava non ha il carattere di regione ultraperiferica(47) né di regione a bassa densità di popolazione(48). Per questo motivo, gli elementi di aiuto al funzionamento insiti nel credito fiscale del 45 % sono proibiti, in particolare perché non sono concessi in una regione che beneficia della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, né in una regione ultraperiferica, né in una regione a bassa densità di popolazione. Questi aiuti sono dunque, nella fattispecie, incompatibili. (87) Di conseguenza, la Commissione ritiene che il regime di aiuti fiscali in questione non può considerarsi compatibile con il mercato comune conformemente alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, nella misura in cui non si conforma alle suddette norme in materia dei aiuti di Stato a finalità regionale. (88) Per ciò che riguarda gli investimenti realizzati dalle PMI fuori dalle regioni assistite di Álava nel periodo 1.1.1995-26.7.1995 da una parte e, dall'altra, fuori dalla provincia di Álava nel periodo 1.1.1995-31.12.1999, la Commissione ricorda che, in questi casi, gli aiuti corrispondenti non si possono considerare aiuti a finalità regionale. Di conseguenza, la deroga regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato non si può applicare a detti aiuti. Lo stesso dicasi quando questi investimenti sono opera di grandi imprese. Al contrario, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato alle PMI, quando il beneficiario è una PMI si può applicare l'altra deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato finalizzata a promuovere certe attività. A questo riguardo occorre ricordare che, oltre a stabilire le condizioni di conformarsi alla definizione di investimento iniziale e alle spese ammissibili della base tipo, gli orientamenti dispongono che la deroga sarà applicabile agli aiuti agli investimenti materiali purché questi non superino l'intensità del 15 % per le piccole imprese e del 7,5 % nel caso delle medie imprese. Orbene, la Commissione osserva che gli aiuti fiscali sotto forma di credito fiscale del 45 % non si limitano al 15 % ESL nel caso delle piccole imprese e al 7,5 % ESL nel caso delle medie imprese. Inoltre la Commissione constata che gli investimenti sovvenzionabili non si conformano completamente alla definizione di investimento iniziale del paragrafo 4.2.1, dei citati orientamenti (96/C 213/04), e che i costi ammissibili non si accordano a quelli della base tipo fissati nello stesso paragrafo 4.2.1 dato che non sono esclusi gli investimenti di sostituzione né altre spese diverse da quelle della base tipo. Pertanto, la Commissione ritiene che questi aiuti fiscali non si possano considerare compatibili con il mercato comune a titolo della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in favore dello sviluppo di determinate attività. (89) D'altra parte, occorre ricordare che i citati orientamenti regionali (98/C 74/06) escludono dal proprio campo di applicazione i settori della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli e della pesca dell'allegato I del trattato, e quello dell'industria del carbone. Riguardo ai trasporti, alla siderurgia, alla costruzione navale, alle fibre sintetiche e all'industria automobilistica, si applicano norme speciali che si aggiungono a quelle enunciate nei citati orientamenti. Norme specifiche si applicano anche agli investimenti contemplati negli orientamenti comunitari multisettoriali (98/C 107/05). Si deve quindi tener conto di dette norme, all'atto di esaminare la compatibilità degli aiuti in questione, quando l'impresa beneficiaria appartiene a questi settori o quando l'investimento rientra nel campo degli orientamenti multisettoriali. (90) Oltre all'applicazione della deroga regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, occorre esaminare l'eventuale applicazione della deroga prevista dalla stessa disposizione con riferimento ad altre finalità. A tale riguardo, si può constatare che il credito fiscale del 45 % non ha per oggetto lo sviluppo di un'attività economica ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in particolare lo sviluppo di azioni a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, della creazione di posti di lavoro o della formazione conformemente alle norme comunitarie corrispondenti. In queste circostanze, tali aiuti fiscali non possono beneficiare della deroga relativa allo sviluppo di talune attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), a titolo dei suddetti obiettivi. (91) Inoltre, il credito fiscale del 45 % in questione, che non è sottoposto ad alcuna restrizione settoriale, può essere accordato senza alcuna limitazione a imprese dei settori sensibili sottoposti a norme comunitarie specifiche, come quelle applicabili alle attività di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli dell'allegato I del trattato, alla pesca, all'industria del carbone, alla siderurgia, alla costruzione navale, alle fibre sintetiche e all'industria dell'automobile(49). La Commissione ritiene dunque possibile che gli aiuti fiscali sotto forma di credito fiscale del 45 % non rispettino le suddette norme settoriali. Nella fattispecie, il credito fiscale del 45 % non rispetta la condizione di non promuovere nuove capacità di produzione al fine di non aggravare i problemi di eccesso di capacità di cui soffrono tradizionalmente questi settori. Di conseguenza, nel caso in cui il beneficiario appartenga ad uno dei settori sopra enumerati, la Commissione ritiene che, non essendo sottoposti alle summenzionate norme settoriali, gli aiuti non siano ammissibili alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato a favore dello sviluppo di talune attività. (92) Per quanto riguarda il periodo successivo all'1 settembre 1998, la Commissione ritiene inoltre che non si può escludere che l'investimento oggetto di aiuto ricada nell'ambito degli orientamenti multisettoriali(50) (98/C 107/05). Effettivamente, tutti i progetti di investimento di valore superiore a 50 milioni di EUR (15 milioni di EUR nel caso dei settori tessile e dell'abbigliamento), con un'intensità superiore al 50 % del massimale regionale e un aiuto per posto di lavoro superiore a 40000 EUR (30000 per posto di lavoro nel caso dei settori tessile e dell'abbigliamento), così come i progetti di investimento per i quali l'aiuto totale supera i 50 milioni di EUR, sono soggetti alle condizioni disposte nei detti orientamenti. In questo caso, ogni progetto di investimento deve essere previamente notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato affinché la Commissione possa determinare l'intensità massima dell'aiuto compatibile con il mercato comune. Orbene, gli aiuti fiscali in questione non sono condizionati né alla notifica nel caso dei cosiddetti grandi progetti, né alla possibile riduzione dell'intensità di aiuto derivata dalla valutazione della Commissione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli aiuti fiscali in questione non possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune a titolo della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, atteso che la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato non si applica nella provincia di Álava. (93) Dato che la concessione degli aiuti fiscali in questione non tiene conto della situazione economica e finanziaria delle imprese beneficiarie, la Commissione ritiene che non si possa escludere la possibilità che il beneficiario sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti(51) (1999/C 288/02), benché, come affermano le autorità spagnole, sia poco probabile che il credito fiscale, così come è strutturato, si applichi a siffatte imprese in difficoltà. A questo riguardo, la Commissione osserva che la concessione degli aiuti fiscali in questione non è soggetta alle condizioni(52) stabilite in detti orientamenti comunitari. Orbene, il paragrafo 20 dei citati orientamenti (1999/C 288/06) recita: "La Commissione ritiene che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, quando siano rispettate le condizioni indicate nei presenti orientamenti". Se le condizioni non sono rispettate, gli aiuti destinati alle imprese in difficoltà sono incompatibili con il mercato comune.Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti fiscali in questione a favore delle imprese in difficoltà non possono essere compatibili con il mercato comune a titolo della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato a favore dello sviluppo di talune attività. Applicazione di altre deroghe (94) Gli aiuti in esame non possono essere compatibili con le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, né con le altre deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, poiché non si possono considerare aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e non sono destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Inoltre, non hanno l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Infine, non sono destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Riassunto (95) La Commissione ritiene che questi aiuti statali sotto forma di credito fiscale del 45 % non sono conformi alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, dato che la provincia di Álava non può beneficiare di questa deroga, né della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, relativa agli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo [...] di talune regioni economiche [...]", giacché non rispettano le norme relative agli aiuti a finalità regionale. Questi aiuti non possono neppure beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato relativa agli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo [...] di determinate attività" poiché, da una parte non sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili in questo caso alle PMI e, dall'altra, per quanto riguarda le grandi imprese, il regime non riguarda attività determinate. Né possono essere compatibili con le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, poiché non si possono considerare aiuti a carattere sociale previsti nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a); non sono destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Nemmeno hanno l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Peraltro, non sono destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Di conseguenza, questi aiuti sono incompatibili con il mercato comune. (96) Dato che la deduzione fiscale rimasta inapplicata a causa di una quota insufficiente d'imposta da versare può essere contabilizzata negli anni successivi all'adozione della decisione di concessione(53), si può supporre che una parte degli aiuti non sia ancora stata versata. Tali aiuti sono in ogni caso illegali e incompatibili. Le autorità spagnole devono quindi astenersi dall'effettuare l'accredito dell'eventuale saldo d'imposta di cui alcuni beneficiari potrebbero ancora disporre. (97) Per quanto riguarda gli aiuti incompatibili già versati, occorre ricordare che secondo le argomentazioni sviluppate sopra, i beneficiari non possono prevalersi dei principi generali del diritto comunitario come la tutela del legittimo affidamento o la certezza del diritto. In queste condizioni, nulla osta all'applicazione della disposizione del citato regolamento (CE) n. 659/1999, articolo 14, paragrafo 1, secondo la quale "Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario". Perciò, le autorità spagnole devono adottare tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti già versati al fine di ristabilire la situazione economica nella quale si troverebbe l'impresa beneficiaria senza la concessione illegale dell'aiuto. Il recupero degli aiuti si deve effettuare conformemente alle procedure previste e alle disposizioni stabilite dalla legislazione spagnola e comprendere la totalità degli interessi dovuti, calcolati a partire dalla data di concessione dell'aiuto fino alla data effettiva del rimborso sulla base del tasso di riferimento in vigore alla stessa data per calcolare l'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Spagna(54). (98) La presente decisione si riferisce al regime in questione e deve essere oggetto di esecuzione immediata, compreso il recupero di qualsiasi aiuto individuale concesso nel quadro del regime stesso. La Commissione ricorda altresì che, come di regola, la presente decisione non pregiudica la possibilità di considerare certi aiuti individuali totalmente o parzialmente compatibili con il mercato comune in funzione delle loro caratteristiche proprie, sia nel quadro di una decisione posteriore della Commissione sia in applicazione dei regolamenti di esenzione. (99) Tenuto conto del fatto che la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato sotto forma di credito fiscale concessi all'impresa Daewoo Electronics Manufacturing España SA e alle imprese Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA sono state oggetto di rispettive decisioni della Commissione, la presente decisione non si riferisce a quegli aiuti. X. CONCLUSIONI (100) In base alle considerazioni suesposte, la Commissione constata che: - la Spagna ha illegalmente dato esecuzione, nella provincia di Álava, a un credito fiscale del 45 % degli investimenti, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, - il credito fiscale del 45 % degli investimenti è incompatibile con il mercato comune, - le autorità spagnole devono sopprimere il pagamento dell'eventuale saldo del credito fiscale di cui alcuni beneficiari potrebbero ancora disporre. Per quanto riguarda gli aiuti incompatibili già versati, le autorità spagnole adottano tutte le misure necessarie per recuperarli al fine di ristabilire la situazione economica nella quale si troverebbero le imprese beneficiarie senza la concessione illegale dell'aiuto, - la presente decisione non riguarda i crediti fiscali concessi all'impresa Daewoo Electronics Manufacturing España SA e alle imprese Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto di Stato, sotto forma di credito fiscale del 45 %, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nella provincia di Álava, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, tramite la Norma Foral 22/1994 del 20 dicembre 1994, la quinta disposizione aggiuntiva della Norma Foral 33/1995 del 20 dicembre 1995, la sesta disposizione aggiuntiva della Norma Foral 31/1996 del 18 dicembre 1996, modificata in virtù della disposizione in deroga della Norma Foral 24/1996 del 5 luglio 1996 relativa all'imposta sulle società, l'undicesima disposizione aggiuntiva della Norma Foral 33/1997 del 19 dicembre 1997 e la settima disposizione aggiuntiva della Norma Foral 36/1998 del 17 dicembre 1998, è incompatibile con il mercato comune. Articolo 2 La Spagna sopprime il regime di aiuti di cui all'articolo 1, qualora sia ancora in applicazione. Articolo 3 1. La Spagna adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione. La Spagna annulla ogni pagamento in relazione agli aiuti non ancora versati. 2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale. Articolo 4 Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. Articolo 5 La presente decisione non riguarda gli aiuti concessi in applicazione del regime in questione all'impresa Daewoo Electronics Manufacturing España SA e alle imprese Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA. Articolo 6 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 8. (2) Decisione 1999/718/CE della Commissione (GU L 292 del 13.11.1999, pag. 1). (3) Decisione 2000/795/CE della Commissione (GU L 318 del 16.12.2000, pag. 36). (4) Cfr. nota 1. (5) Norma Foral 22/1994 del 20 dicembre 1994 (sesta disposizione aggiuntiva). (6) Boletín del territorio Histórico de Álava (Gazzetta ufficiale del Territorio Storico di Álava) del 13.1.1995. (7) Norma Foral 33/1995 del 20 dicembre 1995 (quinta disposizione aggiuntiva). (8) Norma Foral 31/1996 del 18 dicembre 1996 (settima disposizione aggiuntiva). (9) Norma Foral 24/1996 del 5 luglio 1996 (disposizione in deroga, punto 2.11). (10) Norma Foral 33/1997 del 19 dicembre 1997 (undicesima disposizione aggiuntiva). (11) Norma Foral 36/1998 del 17 dicembre 1998 (settima disposizione aggiuntiva). (12) Non è stata fornita una definizione precisa di ciò che le autorità spagnole intendono per "investimento realizzato in fase di preparazione" per l'applicazione degli aiuti fiscali in questione. (13) Cfr. il punto 3.2 degli orientamenti comunitari sugli aiuti alle PMI (GU C 213 del 19.8.1992) e la comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996). (14) Cfr. l'allegato della comunicazione della Commissione del 1979 (GU C 31 del 3.2.1979). (15) Cfr. il paragrafo 18 dell'allegato alla comunicazione della Commissione del 1979 (GU C 31 del 3.2.1979) o il paragrafo 4.4 degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale (98/C 74/06). (16) Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998). (17) Lettera della Commissione agli Stati membri SG (89) D/5521 del 27.4.1989. (18) GU L 134 del 3.6.1993. (19) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. (20) Sentenze della Corte di giustizia del 14 settembre 1994 nelle cause C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103. (21) Il termine dell'invito a presentare osservazioni era di un mese a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (26.2.2000). (22) Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione, causa 248/84, Racc. 1994, pag. 4013. (23) "La dependencia exterior vasca en el periodo 1990-1995" di Paxti Garrido Espinosa e Ma Victoria García Olea pubblicato dall'ufficio statistico del governo basco, Euskal Estatistika-Erakundea/ Instituto Vasco de Estadística (Eustat). (24) Le esportazioni all'estero rappresentavano il 28,5 % delle esportazioni totali (che comprendono le vendite al resto della Spagna) nell'anno 1990 e, cinque anni più tardi, nel 1995, il 40,8 %. (25) "Estadística de Comercio Exterior para la Comunidad Autónoma de Euskadi en el año 1998" elaborato da Eustat. (26) Cfr. i punti 48 e 51 della sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, causa C-75/97 ("Maribel"), Belgio/Commissione; i punti dall'80 all'82 della sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000 nella causa T-298/97, Alzetta, Mauro e a./Commissione, e i punti 54 e 55 delle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo del 17 maggio 2001 nella causa C-310/99 Repubblica italiana/Commissione e il punto 31 delle conclusioni dell'avvocato generale Saggio del 27 gennaio 2000 nella causa C-156/98 Germania/Commissione: "Va a questo proposito osservato che, nell'ambito di un regime generale di aiuti, per poter stabilire l'incidenza di un siffatto regime sugli scambi è sufficiente che, in una valutazione ex ante, sia ragionevolmente sostenibile che detta incidenza può verificarsi. Qualora la posizione di un'impresa (ovvero, come nel nostro caso, di un numero imprecisato di imprese) venga rafforzata da un regime di aiuti, detto trattamento di favore in linea di principio atto ad influire sugli scambi tra Stati membri". (27) Per esempio nel "Piano generale di contabilità". (28) Per esempio nella legge spagnola sulle società per azioni. (29) Cfr. il punto 24 della sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977 nella causa C-78/76, Steinike & Weinlig/Repubblica Federale di Germania. D'altra parte, nel punto 45 della sentenza della Corte di giustizia del 24 marzo 1993 nella causa C-313/90 Comité International de la rayonne et des fibres synthétique e a./Commissione si dichiara che né il principio di pari trattamento né quello della tutela del legittimo affidamento possono essere invocati per giustificare la ripetizione di una interpretazione non corretta di un atto. (30) Articolo 31 della Costituzione spagnola. (31) Cfr. il sesto motivo della sentenza 411/99 della Corte superiore di giustizia del Paese basco del 17 maggio 1999, nella causa 907/98, Administración del Estado/Juntas Generales de Álava. (32) Il risultato della valutazione degli aiuti in questione risulta il medesimo basandosi sulla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996) o sul regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30). (33) Per tutta la durata in cui il regime in questione è rimasto in vigore, non era in vigore nessun regolamento di esenzione della notifica adottato in applicazione dell'articolo 89 del trattato. (34) Punto 300 della sentenza del Tribunale di primo grado del 15.12.1999 nelle cause riunite T-132/96 e T-143/96 Stato libero di Sassonia e a./Commissione. Racc. 1999 pag. II-3663. (35) Prodotto interno lordo (PIL) per abitante misurato in standard di potere d'acquisto (SPA). (36) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. (37) I riferimenti alle norme regionali si riferiscono, nelle considerazioni seguenti, agli orientamenti per gli aiuti con finalità regionale (98/C 74/06) e alle norme regionali precedenti. In ogni caso, la valutazione degli aiuti in questione resta immutata. (38) Cfr. il paragrafo 1 della comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali (GU C 212 del 12.8.1988) e il paragrafo 3.5 degli orientamenti regionali (98/C 74/06). (39) GU C 25 del 31.1.1996. (40) Ai sensi degli orientamenti comunitari per gli aiuti alle PMI (GU C 213 del 19.8.1992) o della raccomandazione della Commissione del 3.4.1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (96/C 213/04). (41) Orientamenti comunitari per gli aiuti alle PMI (GU C 213 del 19.8.1992) od orientamenti comunitari per gli aiuti alle PMI (GU C 213 del 23.7.1996). (42) Cfr. la risoluzione del Consiglio del 20.10.1971, paragrafo 5 dell'allegato, lettera c), (GU C 111 del 4.11.1971), la comunicazione della Commissione del 1979, paragrafo 18 dell'allegato (GU C 31 del 3.2.1979), i citati orientamenti comunitari sugli aiuti alle PMI, paragrafo 4.2.1, o gli orientamenti sugli aiuti di stato a finalità regionale (98/C 74/06), (GU C 74 del 10.3.1998), paragrafi 4.4 ["Per investimento iniziale s'intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento)"], 4.5 ["L'aiuto all'investimento iniziale viene calcolato in percentuale del valore dell'investimento. Tale valore è stabilito sulla base di un insieme di spese uniforme (base tipo), che comprende tre categorie di spese d'investimento: terreni, fabbricati e impianti"] e la nota 23 ["Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non possono rientrare tra le spese uniformi (base tipo). Queste spese non sono quindi ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali"]. (43) Cfr. l'allegato della comunicazione della Commissione del 1979 (GU C 31 del 3.2.1979). (44) Negli orientamenti (98/C 74/06), nota 21, si specifica che "L'investimento di sostituzione è dunque escluso da questo concetto. Gli aiuti a favore di questo tipo d'investimento rientrano nella categoria degli aiuti al funzionamento, ai quali si applicano le regole indicate dai punti 4.15, 4.16 e 4.17". (45) Occorre segnalare che né le autorità spagnole né altre hanno contestato l'esistenza di questo tipo di spese di investimento. (46) Comunicazione della Commissione relativa al metodo di applicazione agli aiuti regionali dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) (GU C 212 del 12.8.1988). (47) Non compare nell'elenco delle regioni ultraperiferiche dell'articolo 299 del trattato. (48) Ai sensi del paragrafo 3.10.4 degli orientamenti regionali (98/C 74/06). (49) Per le norme settoriali attualmente in vigore cfr., oltre alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il sito della direzione generale concorrenza: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/. (50) Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti (GU C 107 del 7.4.1998). (51) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (94/C 368/05), (GU C 368 del 23.12.1994), sostituiti nel 1999 dagli orientamenti (1999/C 288/02), (DO C 288, del 9.10.1999). (52) Fra queste condizioni compare, in particolare, l'obbligo di condizionare l'aiuto all'esecuzione di un piano di ristrutturazione che permetta di stabilire l'efficienza economica dell'impresa nel lungo periodo. (53) Nel caso dei crediti fiscali concessi in applicazione della Norma Foral 22/1994 del 20 dicembre 1994, il periodo di applicazione è limitato a 9 anni. Questo limite è invece soppresso per i crediti concessi in applicazione delle leggi provinciali successive. (54) Lettera della Commissione del 4 marzo 1991, SG (91) D/4577 agli Stati membri. Cfr. anche la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia del 21 marzo 1990 nella causa 142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-950.