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Document 32002D0801
2002/801/EC: Council Decision of 8 October 2002 amending Decision 98/509/EC on the conclusion of an Agreement on mutual recognition in relation to conformity assessment between the European Community and New Zealand
2002/801/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica la decisione 98/509/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda
2002/801/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica la decisione 98/509/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda
GU L 278 del 16.10.2002, p. 20–20
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In force
2002/801/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica la decisione 98/509/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 16/10/2002 pag. 0020 - 0020
Decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2002 che modifica la decisione 98/509/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (2002/801/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda(1) (in appresso denominato "l'accordo") è opportuno modificare la decisione 98/509/CE(2) al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo, DECIDE: Articolo unico L'articolo 3 della decisione 98/509/CE è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3 1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto previsto dall'articolo 12 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione di detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo. 2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1." Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002. Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen (1) GU L 229 del 17.8.1998, pag. 62. (2) GU L 229 del 17.8.1998, pag. 61.