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Document 32002D0801

    2002/801/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica la decisione 98/509/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

    GU L 278 del 16.10.2002, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/801/oj

    32002D0801

    2002/801/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica la decisione 98/509/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

    Gazzetta ufficiale n. L 278 del 16/10/2002 pag. 0020 - 0020


    Decisione del Consiglio

    dell'8 ottobre 2002

    che modifica la decisione 98/509/CE relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

    (2002/801/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda(1) (in appresso denominato "l'accordo") è opportuno modificare la decisione 98/509/CE(2) al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo unico

    L'articolo 3 della decisione 98/509/CE è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3

    1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto previsto dall'articolo 12 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione di detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

    2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1."

    Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    T. Pedersen

    (1) GU L 229 del 17.8.1998, pag. 62.

    (2) GU L 229 del 17.8.1998, pag. 61.

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