This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002D0754
2002/754/CFSP: Council Decision of 13 September 2002 implementing Common Position 2002/145/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe
2002/754/PESC: Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2002, che attua la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
2002/754/PESC: Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2002, che attua la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
GU L 247 del 14.9.2002, pp. 56–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2003
2002/754/PESC: Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2002, che attua la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 247 del 14/09/2002 pag. 0056 - 0059
Decisione del Consiglio del 13 settembre 2002 che attua la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2002/754/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, vista la posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(1) e in particolare il combinato disposto degli articoli 5 di detta posizione comune e 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, considerando quanto segue: (1) Con la posizione comune 2002/145/PESC il Consiglio ha imposto un divieto di concessione del visto e il congelamento dei beni nei confronti del governo dello Zimbabwe e delle persone che sono ampiamente responsabili di serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. (2) Il 22 luglio 2002 la posizione comune 2002/145/PESC è stata modificata dalla posizione comune 2002/600/PESC(2). (3) In seguito a un rimpasto di governo avvenuto nello Zimbabwe il 26 agosto 2002, dovrebbe essere aggiornato l'elenco delle persone di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2002/145/PESC come modificata dalla posizione comune 2002/600/PESC è sostituito dall'elenco che figura in allegato. Articolo 2 La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data di adozione. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller (1) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1. (2) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 1. ALLEGATO Elenco delle persone di cui all'articolo 1 >SPAZIO PER TABELLA>