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Document 32002D0613

2002/613/CE: Decisione della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2676]

GU L 196 del 25.7.2002, p. 45–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009; abrogato da 32009D0893

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/613/oj

32002D0613

2002/613/CE: Decisione della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2676]

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 25/07/2002 pag. 0045 - 0057


Decisione della Commissione

del 19 luglio 2002

che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina

[notificata con il numero C(2002) 2676]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/613/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina(1), modificata da ultimo dalla decisione 2000/39/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/160/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 1999/150/CE(4), stabilisce un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di sperma di suini.

(2) La decisione 93/199/CEE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 94/667/CE(6), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini dai paesi terzi.

(3) La decisione 95/94/CE della Commissione(7), modificata da ultimo dalla decisione 2001/727/CE(8), stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità.

(4) Successivamente alle missioni condotte dalla Commissione e tenuto conto della situazione zoosanitaria del paese, Cipro deve essere aggiunta all'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni a norma della decisione 93/160/CEE.

(5) I servizi veterinari competenti di Cipro, della Svizzera, del Canada e dell'Ungheria hanno presentato domanda affinché i centri ufficialmente riconosciuti nei propri territori per l'esportazione di sperma di animali domestici della specie suina verso la Comunità siano aggiunti all'elenco stabilito dalla decisione 95/94/CE.

(6) I servizi veterinari competenti dei paesi interessati hanno fornito alla Commissione garanzie circa il rispetto dei requisiti previsti all'articolo 8 della direttiva 90/429/CEE e i centri di raccolta interessati sono stati ufficialmente riconosciuti per l'esportazione nella Comunità.

(7) Il modello del certificato di polizia sanitaria previsto dalla decisione 93/199/CEE deve essere adattato per tener conto della situazione sanitaria di ciascun paese terzo e delle modifiche apportate alla direttiva 90/429/CEE.

(8) È opportuno riunire in un unico documento tutte le informazioni relative all'importazione di sperma di suini (elenco dei paesi terzi autorizzati, condizioni veterinarie applicabili alle importazioni ed elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti nei suddetti paesi terzi) e abrogare di conseguenza le decisioni 93/160/CEE, 93/199/CEE e 95/94/CE.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi di cui all'allegato I di sperma di suini conforme alle condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all'allegato III e raccolto nei centri di raccolta dello sperma riconosciuti di cui all'allegato V.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi di cui all'allegato II di sperma di suini conforme alle condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all'allegato IV e raccolto nei centri di raccolta dello sperma riconosciuti di cui all'allegato V.

Articolo 2

Gli Stati membri possono rifiutare l'ammissione nel loro territorio o in una regione del loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta in cui sono ammessi verri vaccinati contro la malattia di Aujeszky, qualora il loro territorio o la regione suddetti siano stati riconosciuti indenni dalla malattia di Aujeszky ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio(9).

Articolo 3

Le decisioni 93/160/CEE, 93/199/CEE e 95/94/CE sono abrogate.

Articolo 4

Le importazioni di sperma certificate secondo le disposizioni e il modello di certificato precedentemente in vigore sono accettate per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(2) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 21.

(3) GU L 67 del 19.3.1993, pag. 27.

(4) GU L 49 del 25.2.1999, pag. 40.

(5) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 43.

(6) GU L 260 dell'8.10.1994, pag. 32.

(7) GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 87.

(8) GU L 273 del 16.10.2001, pag. 23.

(9) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

ALLEGATO I

Canada

Nuova Zelanda

Stati Uniti d'America

ALLEGATO II

Svizzera

Ungheria

Cipro

ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

>SPAZIO PER TABELLA>

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