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Document 32002D0606

    2002/606/CE: Decisione della Commissione, del 16 luglio 2002, che esenta determinate parti dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, e revoca l'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2002) 2638]

    GU L 195 del 24.7.2002, p. 81–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/606/oj

    32002D0606

    2002/606/CE: Decisione della Commissione, del 16 luglio 2002, che esenta determinate parti dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, e revoca l'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2002) 2638]

    Gazzetta ufficiale n. L 195 del 24/07/2002 pag. 0081 - 0085


    Decisione della Commissione

    del 16 luglio 2002

    che esenta determinate parti dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, e revoca l'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97

    [notificata con il numero C(2002) 2638]

    (2002/606/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2238/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese(3),

    visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97, diversi assemblatori hanno chiesto, a norma del suo articolo 3, di essere esentati dal dazio antidumping esteso alle importazioni di alcuni parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese con regolamento (CE) n. 71/97 ("dazio antidumping esteso"). La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee vari elenchi di richiedenti(5) per i quali il pagamento del dazio antidumping esteso è stato sospeso, per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.

    (2) Dopo aver chiesto e ricevuto le informazioni necessarie dalle parti elencate all'articolo 1 della presente decisione, la Commissione ha giudicato ammissibili tutte le richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97. Le informazioni fornite sono state esaminate e verificate, all'occorrenza, presso le sedi delle parti in questione.

    (3) Basandosi sui dati accertati, la Commissione ritiene che le operazioni di assemblaggio dei richiedenti non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96. Si è riscontrato in particolare che il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tutti i richiedenti elencati all'articolo 1 della presente decisione era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate.

    (4) In considerazione di quanto precede, e in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, sarebbe opportuno esentare dal dazio antidumping esteso le parti elencate all'articolo 1 della presente decisione. Dopo aver informato le parti interessate, si è data loro la possibilità di rendere note le loro osservazioni.

    (5) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, l'esenzione delle parti elencate all'articolo 1 della presente decisione dal dazio antidumping esteso dovrebbe applicarsi dalla data di ricezione della domanda. La loro obbligazione doganale riguardante il dazio antidumping esteso viene considerata nulla a decorrere da tale data.

    (6) Alcune parti elencate all'articolo 2 della presente decisione, che avevano chiesto di essere esentate dal dazio antidumping esteso, non esistono più o non procedono più all'assemblaggio delle biciclette. L'esenzione di cui beneficiano deve pertanto essere revocata. La Commissione ha informato, per quanto possibile, le parti interessate della sua intenzione di revocare l'esenzione dando loro la possibilità di formulare osservazioni.

    (7) Poiché la Commissione non ha ricevuto commenti entro il termine stabilito, l'esenzione concessa alle parti in questione deve essere revocata.

    (8) Una volta adottata la presente decisione, si dovrebbe pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, l'elenco aggiornato delle parti esentate a norma dell'articolo 7 e delle parti le cui richieste sono all'esame a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le parti sottoelencate sono esentate dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio(6) e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio(7) sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese.

    Le esenzioni entrano in vigore, per ciascuna parte, a decorrere dalla data indicata nella colonna "Data di applicazione".

    Parti esentate

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Le esenzioni dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sono revocate per le parti elencate qui di seguito a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione delle presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Parti le quali l'esenzione è revocata

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti elencate qui di seguito:

    AT Zweirad GmbH, Boschstraße 18, D-48341 Altenberge, Germania;

    Bicicletas Monty SA, C/ El Pla 106, E-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spagna;

    Checker Pig GmbH, Venusberger Straße 42, D-09430 Drebach, Germania;

    Cicli Adriatica srl Uninominale, Via Toscana 13, I-61100 Pesaro, Italia;

    Cicli Casadei srl, Via dei Mestieri 23, I-44020 S. Giuseppe di Commacchio, Italia;

    Cicli Douglas di Battistello Albano & C. snc, Via Copernico 3-Z.I., I-35028 Piove di Sacco (PD), Italia;

    Cicli Lombardo di Gaspare Lombardo & C. snc, Via Roma 233, I-91012 Buseto Palizollo, Italia;

    Cobran snc di Perrino Agostino & C., Via Zingarina 6, I-47900 Rimini, Italia;

    Cycles Eddie Koepler/Eddie Koepler International SARL, Rue Louis Dacquin - Batterie 900, F-59309 Valenciennes Cedex, Francia;

    Diamant Fahrradwerke GmbH, Schönaicher Straße 1, D-09232 Hartmannsdorf, Germania;

    Dino Bikes SpA, Via Cuneo 11, I-12011 Borgo San Dalmazzo, Italia;

    Dutch Bicycle Group BV, Adriean Banckertstraat 7, 311 5JE Schiedam, Paesi Bassi;

    F.lli Zanoni srl, Via C. Castiglioni 27, I-20010 Arluno, Italia;

    Fabrica Biciclette Trubbiani e C. snc, Santa Maria in Selva Via Arno 1, I-62010 Treia, Italia;

    Family Bike sarl, Via Serenissima 6, I-36041 Montecchio Maggiore, Italia;

    FARAM srl, Zona Industriale-Traversa della Meccanica, I-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italia;

    Forza A/S, Industrivej 20, DK-5750 Ringe, Danimarca;

    Gatsoulis, Vitinis 26, GR-14342 Nea Filadelfeia, Atene, Grecia;

    GTA My Bicycle SAS, Viale Stazione 55, I-35029 Pontelongo, Italia;

    Kynast GmbH, Artlandstr. 55, D-49610 Quakenbrück, Germania;

    Love Bike Srl, Strada Valle Maira 135/3, I-12020 Roccabruna, Italia;

    Paul Lange & Co., Hofener Straße 114, D-70372 Stoccarda, Germania;

    PRO-FIT Sportprodukte GmbH, Biaser Str. 29, D-39261 Zerbst, Germania;

    Rex Industri AB, Box 303, S-301 08 Halmstad, Svezia;

    SBB srl, Via Cuneo 121A, I-12020 Cervasca, Italia;

    SPDAD Lda, Rua do Pinhal - lote 9-12, P-4470 Maia, Portogallo;

    Shivati Bicycles BV, Straelseweg 27a, 591 1CL Venlo, Paesi Bassi;

    Shock Blaze Srl, Via Vittorio Veneto 29/31, I-31020 S. Martino di Colle Umberto, Italia;

    Starway, c/o Madame Nadine Breion, Mandataire Judiciaire auprès des Tribunaux de la Cour d'Appel d'Orléans, 25, rue Nationale, F-37000 Tours, Francia;

    Teikotec Bike-Trading GmbH, Robert-Bosch Str. 6, D-56727 Mayen, Germania;

    TRIX SAS, Via Montesuello 45, I-25015 Desenzano del Garda, Italia;

    United Bicycles Assembly NV, Oude Bunders 2030, B-3630 Maasmechelen, Belgio;

    VILAR Indústrias Metalúrgicas SA, Rua Central do Ribeiro 512, P-4745 Alvarelhos, Portogallo.

    Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2002.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

    (3) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

    (4) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

    (5) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5 e GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2.

    (6) GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

    (7) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

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