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Document 32002D0577
2002/577/EC: Commission Decision of 10 July 2002 on financial aid from the Community towards the eradication of classical swine fever in Germany in 1999 (notified under document number C(2002) 2552)
2002/577/CE: Decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, relativa ad un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1999 [notificata con il numero C(2002) 2552]
2002/577/CE: Decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, relativa ad un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1999 [notificata con il numero C(2002) 2552]
GU L 183 del 12.7.2002, p. 60–61
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/577/CE: Decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, relativa ad un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1999 [notificata con il numero C(2002) 2552]
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 12/07/2002 pag. 0060 - 0061
Decisione della Commissione del 10 luglio 2002 relativa ad un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1999 [notificata con il numero C(2002) 2552] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2002/577/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 572/2001/CE(2), in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5, considerando quanto segue: (1) Nel 1999 si sono manifestati in Germania alcuni focolai di peste suina classica. La comparsa di tale malattia rappresenta un grave pericolo per il patrimonio suinicolo comunitario ed al fine di contribuire all'eradicazione della malattia nel più breve tempo possibile la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro. (2) Le autorità tedesche, non appena la presenza della peste suina classica è stata ufficialmente confermata, hanno notificato di aver adottato gli opportuni provvedimenti, tra cui le misure elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. (3) Il 26 luglio 2000 la Germania ha presentato una domanda di rimborso protocollata in data 2 agosto 2000, corredata dei documenti giustificativi, relativa a tutte le spese sostenute sul proprio territorio nel 1999. (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(3), le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alla normativa comunitaria sono finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 8 e 9 del citato regolamento. (5) Attualmente occorre fissare l'importo del contributo finanziario comunitario. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Germania può beneficiare di un sostegno finanziario massimo di 834000 EUR a titolo del contributo finanziario della Comunità per le spese ammissibili sostenute nell'ambito delle misure di eradicazione dei focolai di peste suina classica manifestatisi nel 1999. Articolo 2 Il contributo finanziario comunitario è versato alla Germania non appena verrà adottata la presente decisione. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. (2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16. (3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.