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Document 32002D0530
2002/530/EC: Commission Decision of 28 June 2002 amending Decision 2001/925/EC to prolong certain protection measures in relation to the evolution of classical swine fever in Spain in May 2002 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 2376)
2002/530/CE: Decisione della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica la decisione 2001/925/CE al fine di prorogare alcune misure di protezione relative all'evoluzione della peste suina classica in Spagna nel maggio 2002 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2376]
2002/530/CE: Decisione della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica la decisione 2001/925/CE al fine di prorogare alcune misure di protezione relative all'evoluzione della peste suina classica in Spagna nel maggio 2002 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2376]
GU L 172 del 2.7.2002, p. 61–62
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2002
2002/530/CE: Decisione della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica la decisione 2001/925/CE al fine di prorogare alcune misure di protezione relative all'evoluzione della peste suina classica in Spagna nel maggio 2002 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2376]
Gazzetta ufficiale n. L 172 del 02/07/2002 pag. 0061 - 0062
Decisione della Commissione del 28 giugno 2002 che modifica la decisione 2001/925/CE al fine di prorogare alcune misure di protezione relative all'evoluzione della peste suina classica in Spagna nel maggio 2002 [notificata con il numero C(2002) 2376] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/530/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Focolai di peste suina classica si sono manifestati nella comarca di Osona nella Catalogna, in Spagna. (2) La Spagna ha adottato le misure previste nell'ambito della direttiva 2001/89/CE. In relazione a tali focolai della malattia, la Commissione ha adottato: i) la decisione 2001/925/CE, del 20 dicembre 2001, relativa a talune misure protettive concernenti la peste suina classica in Spagna(4), modificata da ultimo dalla decisione 2002/382/CE(5); ii) la decisione 2002/33/CE, del 14 gennaio 2002, relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio(6), modificata da ultimo dalla decisione 2002/382/CE; iii) la decisione 2002/209/CE, dell'11 marzo 2002, che aggiorna le modalità per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica e che fissa le condizioni per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio(7), modificata da ultimo dalla decisione 2002/382/CE. (3) Visto l'evolversi della situazione epidemiologica nella zona interessata della Spagna, dove si è manifestato un focolaio di peste suina classica nel maggio 2002, è opportuno prorogare fino al 31 luglio 2002, soltanto per la comarca di Osona, le misure adottate con la decisione 2001/925/CE. (4) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 2001/925/CE. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 8 della decisione 2001/925/CE: a) la data "20 giugno 2002" è sostituita dalla data "20 luglio 2002"; b) la data "30 giugno 2002" è sostituita dalla data "31 luglio 2002". Articolo 2 L'allegato della decisione 2001/925/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. (4) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56. (5) GU L 136 del 24.5.2002, pag. 20. (6) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 35. (7) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 40. ALLEGATO La comarca di Osona nella Catalogna.