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Document 32002D0383
2002/383/EC: Commission Decision of 23 May 2002 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in France, Germany and Luxemburg and repealing Decision 2002/302/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 1920)
2002/383/CE: Decisione della Commissione, del 23 maggio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo e che abroga la decisione 2002/302/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1920]
2002/383/CE: Decisione della Commissione, del 23 maggio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo e che abroga la decisione 2002/302/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1920]
GU L 136 del 24.5.2002, pp. 22–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2002; abrogato da 32002D1009 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
2002/383/CE: Decisione della Commissione, del 23 maggio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo e che abroga la decisione 2002/302/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1920]
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 24/05/2002 pag. 0022 - 0024
Decisione della Commissione del 23 maggio 2002 recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo e che abroga la decisione 2002/302/CE [notificata con il numero C(2002) 1920] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/383/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Focolai di peste suina classica si sono manifestati in allevamenti di suini situati in alcune zone frontaliere della Francia, della Germania e del Lussemburgo, dove questa malattia ha colpito anche i suini selvatici. (2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altre parti della Comunità in seguito agli scambi di suini vivi. (3) La Francia, il Lussemburgo e la Germania hanno preso i provvedimenti opportuni nel quadro della direttiva 2001/89/CE. (4) La Commissione ha adottato: i) la decisione 1999/335/CE, del 7 maggio 1999, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Baden-Württemberg e nella Renania-Palatinato(4); ii) la decisione 2002/161/CE, del 22 febbraio 2002, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e nella Saar(5); iii) la decisione 2002/181/CE, del 28 febbraio 2002, che approva il piano presentato dal Lussemburgo per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici presenti in alcune aree del suo territorio(6); iv) la decisione 2002/302/CE, del 18 aprile 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Germania(7). (5) A seguito della recente conferma della presenza della peste suina classica nei suini selvatici nella Mosella, in Francia, e nella Renania settentrionale-Vestfalia, in Germania, questi due paesi presenteranno un piano di eradicazione della malattia dalla popolazione di suini selvatici. (6) Poiché la malattia si sta ancora diffondendo nella popolazione di suini selvatici e continuano a manifestarsi focolai negli allevamenti di suini domestici nonostante le misure adottate, è necessario prendere ulteriori misure di lotta contro la peste suina classica nell'intera zona colpita dalla malattia, che comprende alcune zone frontaliere della Francia, della Germania e del Lussemburgo. (7) Per motivi di chiarezza tali misure devono essere contenute in un'unica decisione. Occorre pertanto abrogare la decisione 2002/302/CE. (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Francia, la Germania e il Lussemburgo provvedono affinché non vengano spediti suini, a meno che: a) provengano da una zona non compresa tra quelle indicate nell'allegato, e b) provengano da un'azienda in cui, nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione, non sia stato introdotto alcun suino vivo proveniente dalle zone indicate nell'allegato. 2. Il transito di suini spediti in altri Stati membri attraverso le zone di cui all'allegato è autorizzato soltanto sulle strade principali e su ferrovia, senza alcuna fermata. Articolo 2 1. La Francia, la Germania e il Lussemburgo provvedono affinché non venga spedita alcuna partita di sperma suino, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio(8), situato al di fuori delle zone di cui all'allegato. 2. La Francia, la Germania e il Lussemburgo provvedono affinché non venga spedita alcuna partita di ovuli ed embrioni di suini, a meno che provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle zone di cui all'allegato. Articolo 3 1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio(9), che scorta le spedizioni di suini provenienti dalla Francia, dalla Germania e dal Lussemburgo devono essere completate come segue: "Animali conformi alla decisione 2002/383/CE della Commissione, del 23 maggio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo e che abroga la decisione 2002/302/CE". 2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che scorta le spedizioni di sperma suino proveniente dalla Francia, dalla Germania e dal Lussemburgo deve essere completato come segue: "Sperma conforme alla decisione 2002/383/CE della Commissione, del 23 maggio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo e che abroga la decisione 2002/302/CE". 3. Il certificato sanitario previsto dalla decisione 95/483/CEE della Commissione(10) che scorta le spedizioni di ovuli e embrioni di suini provenienti dalla Francia, dalla Germania e dal Lussemburgo devono essere completati come segue: "Ovuli/Embrioni(11) conformi alla decisione 2002/383/CE della Commissione, del 23 maggio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo e che abroga la decisione 2002/302/CE". Articolo 4 1. La Francia, la Germania e il Lussemburgo provvedono affinché le disposizioni di cui all'articolo 15, lettera b), secondo, quarto, quinto, sesto e settimo trattino, della direttiva 2001/89/CE del Consiglio siano applicate nelle aziende suinicole situate all'interno delle zone indicate nell'allegato. 2. La Francia, la Germania e il Lussemburgo provvedono affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di suini provenienti da aziende situate all'interno delle zone indicate nell'allegato vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca la prova della disinfezione avvenuta. Articolo 5 1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, e previa approvazione dello Stato membro di destinazione, la Francia, la Germania e il Lussemburgo possono autorizzare la spedizione di suini provenienti da aziende situate nelle zone indicate nell'allegato verso altre aziende o macelli situati all'interno delle zone di cui all'allegato di un altro Stato membro, a condizione che i suini provengano da un'azienda in cui: a) non sia stato introdotto nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in causa; b) un veterinario ufficiale abbia effettuato un esame clinico per la peste suina classica, conformemente alla procedura di controllo prevista al capitolo 4, punto A.2, primo comma, punto D.1, punto D.2 e punto D.3 dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione(12); c) nei sette giorni immediatamente precedenti la loro spedizione siano stati effettuati, con esito negativo, esami sierologici per la peste suina classica su campioni prelevati dal gruppo di suini da trasportare. Il numero minimo di suini da esaminare deve poter rilevare un tasso di prevalenza della malattia del 10 % con un'affidabilità del 95 % nel gruppo di suini considerati. Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano ai suini inviati direttamente al macello per esservi immediatamente macellati. 2. All'atto della spedizione dei suini di cui al paragrafo 1, la Francia, la Germania e il Lussemburgo verificano che sul certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, figurino anche i dati relativi alle date dell'esame clinico, al campionamento e all'esame, al numero di campioni esaminati, al tipo di test utilizzato e ai risultati. Articolo 6 1. La Francia, la Germania e il Lussemburgo possono autorizzare il trasporto di suini provenienti da aziende situate nelle zone indicate nell'allegato e spediti verso altre zone nello stesso Stato membro solamente a partire da aziende in cui siano stati effettuati, con esito negativo, l'esame clinico e gli esami sierologici per la peste suina classica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1. 2. La Francia, la Germania e il Lussemburgo informano la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sui risultati della sierosorveglianza della peste suina classica praticata nelle zone indicate nell'allegato. Articolo 7 La decisione 2002/302/CE è abrogata. Articolo 8 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 9 La presente decisione lascia impregiudicate le decisioni 1999/335/CE, 2002/161/CE e 2002/181/CE. La presente decisione viene riesaminata prima del 20 giugno 2002. Essa si applica fino al 30 giugno 2002. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. (4) GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21. (5) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 43. (6) GU L 61 del 2.3.2002, pag. 54. (7) GU L 103 del 19.4.2002, pag. 28. (8) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. (9) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (10) GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30. (11) Cancellare la dicitura non pertinente. (12) GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>