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Document 32002D0186

2002/186/CE: Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2001, sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Zeitzer-Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2957]

GU L 62 del 5.3.2002, p. 44–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/186/oj

32002D0186

2002/186/CE: Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2001, sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Zeitzer-Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2957]

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 05/03/2002 pag. 0044 - 0053


Decisione della Commissione

del 10 ottobre 2001

sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Zeitzer-Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH

[notificata con il numero C(2001) 2957]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/186/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) A seguito di un articolo di giornale pubblicato nella Frankfurter Allgemeine Zeitung del 30 settembre 1997 sulla seconda privatizzazione dell'impresa Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH, ("ZEMAG") la Commissione ha richiesto informazioni in merito alla Germania. Con lettera del 24 marzo 1998, il governo tedesco ha informato la Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, degli aiuti alla ristrutturazione concessi per la seconda ristrutturazione di ZEMAG. Con lettera del 5 maggio 1998, la Commissione ha informato il governo tedesco del fatto che avrebbe registrato dette misure come aiuti non notificati, poiché una parte degli aiuti erano già stati autorizzati e in parte versati prima che la Commissione potesse prendere posizione in merito. La Commissione ha richiesto al governo tedesco ulteriori informazioni con lettere dell'8 giugno 1998, 2 marzo 1999, 18 giugno 1999, 6 dicembre 1999, 23 maggio 2000 e 18 ottobre 2000. Il governo tedesco ha risposto con lettere del 20 luglio 1998, 8 settembre 1998, 24 marzo 1999, 26 agosto 1999, 20 gennaio 2000, 9 febbraio 2000, 10 ottobre 2000 e 22 novembre 2000.

(2) Il 30 marzo 1999 a Berlino e il 21 gennaio 2000 a Zeitz hanno avuto luogo colloqui con i rappresentanti del governo tedesco e con l'investitore.

(3) Con lettera del 1o febbraio 2001, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania la sua decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in relazione alle misure di aiuto summenzionate. Nel contempo ha comunicato al governo tedesco la propria decisione di emettere un'ingiunzione di fornire informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio(2). Le decisioni della Commissione sull'avvio del procedimento e sull'ingiunzione di fornire informazioni sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

(4) Il 5 giugno 2001 il curatore fallimentare di ZEMAG ha trasmesso la sua presa di posizione sull'avvio del procedimento.

(5) Il governo tedesco ha risposto il 16 gennaio 2001, l'11 maggio 2001 e il 16 luglio 2001 all'ingiunzione e all'avvio del procedimento.

II. DESCRIZIONE

II.1. Descrizione del caso fino alla seconda ristrutturazione

(6) ZEMAG è ubicata a Zeitz, nel Land tedesco Sassonia-Anhalt. L'impresa progettava e fabbricava macchinari e impianti per la brichettazione e la lavorazione del gesso e della lignite, per l'alimentazione delle centrali elettriche e per la granulazione del letame. Sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, il Land Sassonia-Anhalt è una regione ammissibile agli aiuti regionali.

(7) ZEMAG faceva parte di un gruppo di otto imprese tedesco-orientali privatizzate nel 1994 come EFBE Verwaltungs- GmbH & Co. Management KG, ora LINTRA Beteiligungsholding GmbH ("LINTRA"). Il piano di ristrutturazione nell'ambito di LINTRA è stato considerato fallito alla fine del 1996. Nel gennaio 1997 il Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben ("BvS") ha deciso di proseguire la ristrutturazione di ZEMAG allo scopo di preparare l'impresa ad ulteriore cessione.

II.2. La seconda ristrutturazione

(8) Nel 1997 ZEMAG aveva circa 140 addetti, con un fatturato di 28 milioni di DEM. Non superando le soglie del numero di dipendenti e dei massimali finanziari previsti, ZEMAG viene considerata una PMI ai sensi della raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese(4).

(9) Secondo quanto dichiarato dal governo tedesco, l'investitore per la seconda ristrutturazione è stato scelto mediante una procedura di gara aperta e non limitata. In base ai negoziati condotti con le società interessate, l'offerta migliore è risultata quella presentata da Lobeck e Jacobi, due imprenditori privati.

(10) Il 27 ottobre 1997 tutte le azioni di ZEMAG sono state cedute da LINTRA a Lobeck e Jacobi al prezzo di 1 DEM.

II.3. Il piano di ristrutturazione

(11) Il piano di ristrutturazione presentato prevedeva un periodo di ristrutturazione compreso tra la fine del 1997 e il 2000. Il piano riguardava tre ambiti principali, considerati la causa dell'insuccesso della prima privatizzazione:

- mancanza di management commerciale: ZEMAG disponeva di numerosi ingegneri con molta esperienza, ma non aveva manager esperti per compiti commerciali quali le finanze, il controllo della gestione e la distribuzione,

- personale in esubero: ZEMAG, prima dell'attuale ristrutturazione, occupava circa 120 addetti in esubero, il che determinava una perdita mensile di circa 1-1,5 milioni di DEM. Il personale è stato dunque ridotto nel 1997 a circa 140 dipendenti,

- marketing e produzione: data la sensibile diminuzione della produzione di lignite era necessario trovare nuovi mercati per i prodotti di ZEMAG. Inoltre, doveva essere sospesa la fabbricazione di prodotti che producevano perdite sotto il profilo strutturale, quali le gru.

(12) Secondo il piano di ristrutturazione il fatturato dovrebbe passare da 28 milioni di DEM nel 1997 a 66 milioni di DEM nel 2000. A partire dal 1998 si è cercato di conseguire un risultato di esercizio positivo.

(13) I costi di ristrutturazione complessivi di ZEMAG per la seconda ristrutturazione, secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche, ammontano a 43,66 milioni di DEM:

>SPAZIO PER TABELLA>

(14) Il governo tedesco ha comunicato i seguenti dati relativi al finanziamento pubblico dei costi della seconda ristrutturazione di ZEMAG:

>SPAZIO PER TABELLA>

(15) Le autorità tedesche hanno precisato che, nel settore industriale in cui ZEMAG opera, sono generalmente necessari elevati capitali d'esercizio sotto forma di garanzie ("Avalrahmen") e di liquidità per le operazioni commerciali ("Kontokorrent"). Le garanzie servono a prefinanziare lavori connessi a contratti e a coprire le obbligazioni di garanzia.

(16) Le autorità tedesche hanno dettagliato il contributo privato ai costi della seconda ristrutturazione di ZEMAG come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

(17) Le autorità tedesche hanno comunicato altre informazioni che confermano che il personale era desideroso di aiutare la propria impresa con una ulteriore riduzione dei costi del personale(5). Non hanno tuttavia fornito altre indicazioni che permettano di concludere che il modello per la partecipazione dei dipendenti sia stato effettivamente applicato.

II.4. Analisi del mercato

(18) L'impresa progettava e fabbricava macchinari e impianti per la lavorazione della lignite destinata ai sistemi d'alimentazione di centrali elettriche e per la granulazione del concime. Tali macchinari vengono prodotti come elementi di impianti industriali o come macchinari autonomi. Questi prodotti appartengono alla categoria dei macchinari per uso non precisato, comprese le macchine per centrali elettriche (codice NACE 29.1 e 29.2)(6).

(19) Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, i principali mercati geografici di ZEMAG erano la Germania, l'Europa orientale, la Turchia, l'India, la Cina, il Sudafrica ed il Brasile. Fino al 1997 la Germania era praticamente il solo mercato di ZEMAG. Dopo la ristrutturazione, ZEMAG avrebbe dovuto raggiungere con i suoi prodotti le seguenti quote di mercato:

>SPAZIO PER TABELLA>

(20) Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, non è stata segnalata una sovraccapacità sui mercati nei quali ZEMAG era presente.

(21) L'evoluzione economica e della capacità di produzione di ZEMAG è descritta nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(22) Da 210000 ore di produzione/anno nel 1994, la capacità di produzione di ZEMAG è stata ridotta a 130000 ore di produzione/anno a fine dicembre 1996, mentre il numero dei dipendenti è passato da 347 nel 1994 a 140 nel 1997. Nel 2000 il numero di occupati doveva salire a 161. Grazie a quest'aumento e all'introduzione di un sistema a due turni, il totale delle ore di produzione massima avrebbe dovuto raggiungere le 173000 ore/anno.

II.6. Avvio del procedimento d'indagine

(23) Con decisione del 21 dicembre 2000, comunicata alla Germania il 1o febbraio 2001, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Nel contempo, ha comunicato alla Germania la sua decisione di inviarle, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, un'ingiunzione di fornire informazioni in merito ad un contributo finanziario concesso, secondo le informazioni ricevute, in base ad un regime di aiuti già approvato dalla Commissione.

(24) Nella sua decisione di avviare il procedimento formale d'indagine, la Commissione ha espresso dubbi riguardo alle questione seguenti:

a) se il piano di ristrutturazione potesse permettere all'impresa di coprire tutti i propri costi, compresi i costi d'ammortamento e gli oneri finanziari e se, in questo contesto, il criterio della redditività fosse soddisfatto;

b) se potesse essere autorizzata un'applicazione meno restrittiva del principio della riduzione proporzionale della capacità di produzione;

c) se l'aumento delle ore di produzione fosse indispensabile al ripristino della redditività dell'impresa;

d) se i beneficiari dell'aiuto avrebbero contribuito per proprio conto in maniera significativa al programma di ristrutturazione.

(25) La Commissione ha anche stabilito che 8,7 milioni di DEM di riduzione dei costi del personale non dovessero essere considerati come un contributo del beneficiario dell'aiuto, ma come un contributo del personale al piano di ristrutturazione. Un ulteriore pagamento di 2,1 milioni di DEM da parte dei dipendenti non è stato considerato come un contributo alla ristrutturazione, poiché, a quanto risultava, non erano ancora stati stabiliti tutti i dettagli di tale misura.

(26) La Commissione ha constatato che una banca privata prevedeva di aumentare la linea di credito di ZEMAG a 3 milioni di DEM e la linea di garanzia di 3 milioni di DEM, per un totale di 15 milioni di DEM. Poiché la Germania non ha fornito altre informazioni sulle condizioni esatte di questi contributi finanziari e non ha precisato se questi ultimi siano stati alla fine accordati, la Commissione non ha potuto valutare se essi siano stati concessi senza riserve alle condizioni di mercato. Per questo motivo questi contributi non sono stati inclusi nell'analisi relativa alla proporzionalità dell'aiuto.

(27) La Commissione ha inoltre accertato che i contributi finanziari destinati alla prima ristrutturazione di ZEMAG, che erano stati dichiarati incompatibili con il mercato comune nella decisione relativa a LINTRA, dovevano essere presi in considerazione nella valutazione del contributo dell'investitore privato al piano di ristrutturazione(7).

III. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA E OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

(28) In data 16 gennaio 2001, la Germania ha informato la Commissione che ZEMAG aveva dichiarato fallimento il 27 dicembre 2000.

(29) Il 5 giugno 2001 il curatore fallimentare di ZEMAG ha presentato la sua presa di posizione sull'avvio del procedimento, sottolineando che le misure in questione dovevano essere valutate anche a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Egli ha inoltre dichiarato che, a suo parere, il piano di ristrutturazione avrebbe potuto ripristinare la redditività di ZEMAG, precisando che, in mancanza di decisioni sul contributo pubblico, era stato necessario utilizzare i mezzi finanziari dell'impresa per coprire due prestiti di una banca privata. Poiché tali risorse non potevano più essere destinate al finanziamento delle misure di ristrutturazione, il ripristino della redditività di ZEMAG era stato dunque ritardato.

(30) Il 16 luglio 2001, le autorità tedesche hanno comunicato le informazioni necessarie per stabilire se l'aiuto fosse stato concesso in base ad un regime già approvato e se soddisfacesse le condizioni enunciate nella relativa decisione. Al tempo stesso hanno presentato osservazioni sull'avvio del procedimento formale di indagine. La Germania continua a ritenere che, nel momento in cui l'aiuto è stato concesso, il piano di ristrutturazione avrebbe potuto ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

IV.1. Compatibilità dell'aiuto con il trattato CE

(31) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la condizione dell'incidenza sugli scambi è soddisfatta se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri.

(32) La Commissione osserva che l'aiuto è stato concesso mediante risorse statali a favore di un'impresa che ne risulta avvantaggiata per la conseguente riduzione dei costi che di norma avrebbe dovuto sostenere per realizzare il progetto di ristrutturazione notificato. L'impresa ZEMAG, beneficiaria dell'aiuto, inoltre, sviluppava e produceva macchinari che erano oggetto di scambi tra gli Stati membri. Pertanto l'aiuto ricade nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(33) Eccezioni o deroghe al divieto generale di concedere aiuti previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, possono essere concesse ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3.

(34) In base all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), la Commissione può approvare gli aiuti concessi all'economia di determinate aree della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

(35) La Germania e i terzi interessati non hanno fornito alcun elemento che dimostri che gli aiuti in questione erano destinati in particolare a compensare gli svantaggi causati dalla divisione della Germania. Dalle informazioni fornite dalle autorità tedesche risulta al contrario che gli aiuti erano stati concessi per ristrutturare un'impresa in difficoltà. Non è stata la divisione della Germania a causare le difficoltà dell'impresa. Secondo la giurisprudenza delle Corti europee, l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE, non sarebbe in questo caso giustificata(8).

(36) Il caso in oggetto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, a norma del quale la Commissione può autorizzare gli aiuti di Stato ad alcune condizioni ben precise. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la Commissione ha la facoltà di autorizzare gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Il Land Sassonia-Anhalt soddisfa questi criteri. Nel caso di specie, tuttavia, l'aiuto era destinato soprattutto a promuovere lo sviluppo di un determinato settore economico e non a favorire lo sviluppo economico di una regione. Di conseguenza, le misure in questione devono essere valutate a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e non dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

(37) Negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione(9) (di seguito "gli orientamenti"), la Commissione precisa i criteri di valutazione degli aiuti destinati alla ristrutturazione di un'impresa.

(38) Secondo il punto 2.1 degli orientamenti i sintomi tipici di tali difficoltà sono: peggioramento della redditività o aumento delle perdite, diminuzione del fatturato, diminuzione del cash-flow e del valore dal capitale netto. La Commissione ha constatato che l'impresa ha registrato delle perdite sin dalla privatizzazione avvenuta nel 1994. Nel 1997 le perdite erano pari a 15 milioni di DEM ed è per questo che ZEMAG è considerata un'impresa in difficoltà.

IV.2. Aiuti concessi, secondo le informazioni ricevute, in base ad un regime di aiuti approvato

(39) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha constatato che, sui contributi pubblici complessivamente concessi per i costi di ristrutturazione, 1,85 milioni di DEM sono stati concessi, secondo le informazioni trasmesse, in base ad un regime di aiuti approvato. Poiché tuttavia la Germania non aveva fornito dettagli sufficienti affinché la Commissione potesse stabilire se il contributo rispettava le soglie e le condizioni del regime sistema di aiuti, quest'ultima ha inviato al governo tedesco, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, un'ingiunzione di fornire informazioni.

(40) Secondo le informazioni fornite a seguito dell'ingiunzione, il 27 settembre 1995 la Germania ha accordato a ZEMAG una sovvenzione agli investimenti pari a 4,345 milioni di DEM, concessa in base ad un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione(10). Il 26 luglio 2000 la sovvenzione è stata ridotta a 2,07 milioni di DEM a causa dello scarso livello di investimenti di ZEMAG. Poiché l'impresa ha dichiarato fallimento nel dicembre 2000, la sovvenzione è stata versata soltanto per un importo di 1,85 milioni di DEM.

(41) La Commissione constata che questo contributo rispetta le soglie e le condizioni stabilite nel regime di aiuti. Di conseguenza, la sovvenzione viene considerata a tale data come un aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 659/1999. Nella sua decisione la Commissione non deve pertanto valutare la compatibilità di questo aiuto. L'aiuto di 1,858 milioni di DEM deve tuttavia essere preso in considerazione nella valutazione della proporzionalità dell'aiuto ai sensi del paragrafo 3.2.2 iii) degli orientamenti.

IV.2.1. Ripristino della redditività

(42) La concessione di aiuti alla ristrutturazione necessita di un piano di ristrutturazione dettagliato, che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Per soddisfare questo criterio di redditività, il piano di ristrutturazione deve permettere all'impresa di coprire tutti i suoi costi, compresi i costi di ammortamento e gli oneri finanziari.

(43) Al momento dell'avvio del procedimento formale di indagine, la Commissione ha espresso riserve sul fatto che il piano di ristrutturazione potesse consentire all'impresa di coprire tutti i suoi costi, mettendo dunque in dubbio il soddisfacimento del criterio di redditività previsto dagli orientamenti.

(44) Nella risposta all'avvio del procedimento, le autorità tedesche e il curatore fallimentare di ZEMAG hanno sottolineato che, al momento della concessione dell'aiuto, il piano di ristrutturazione avrebbe potuto ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

(45) La Commissione constata che ZEMAG era presente su un settore di mercato nel quale si devono dare diverse garanzie contrattuali che vanno mantenute fino a cinque anni dopo l'esecuzione del contratto. Inoltre, le imprese che operano in questo settore di mercato devono essere in grado di prefinanziare contratti e garantire crediti se il cliente non paga entro i termini previsti.

(46) La Commissione constata inoltre che, in passato, ZEMAG aveva soddisfatto il proprio fabbisogno di garanzie e prefinanziamenti soprattutto tramite fondi pubblici. Secondo il piano di ristrutturazione presentato, il futuro fabbisogno di garanzie doveva essere soddisfatto mediante una linea di garanzia del Land Sassonia-Anhalt(11).

(47) La Commissione sottolinea inoltre che gli investitori di ZEMAG erano due imprenditori privati che disponevano soltanto di mezzi limitati per effettuare conferimenti di capitale all'impresa.

(48) La Commissione ha altresì preso in considerazione il fatto che il piano di ristrutturazione presentato prevedeva un contributo finanziario supplementare ai costi di ristrutturazione (cfr. considerando 25 e 26) da parte del personale e di una banca privata. Secondo le informazioni fornite, sembra che questo contributo finanziario non sia stato mai effettuato, il che dimostra che gli investitori del mercato, in base al piano di ristrutturazione, non erano disposti a fornire all'impresa i mezzi finanziari necessari.

(49) Tenuto conto di queste circostanze, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione non abbia adeguatamente affrontato il problema di permettere all'impresa di coprire tutti i suoi costi, compresi i costi d'ammortamento e gli oneri finanziari. Questo punto di vista viene del resto confermato dall'evoluzione economica reale dell'impresa nel periodo di ristrutturazione. Per questo motivo la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione non soddisfi il criterio di redditività previsto dagli orientamenti. Va inoltre stabilito se l'obbligo di rimborso di LINTRA abbia rappresentato un onere supplementare per l'impresa.

(50) La Commissione sottolinea che il 27 dicembre 2000 l'impresa ha dichiarato fallimento. È dunque ovvio che non era possibile ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

IV.2.2. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(51) Nell'ambito della ristrutturazione devono essere adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti, poiché, in caso contrario, gli aiuti sarebbero contrari al comune interesse e non potrebbero beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(52) Ciò significa che, quando una valutazione oggettiva della situazione della domanda e dell'offerta dimostra che esiste una sovraccapacità strutturale sul mercato dell'UE sul quale l'impresa opera, il piano di ristrutturazione deve contribuire in modo significativo - in proporzione all'aiuto ricevuto - alla ristrutturazione dell'economia del mercato in questione, riducendo o eliminando irrevocabilmente la capacità di produzione.

(53) I mercati sui quali ZEMAG operava sono mercati di prodotti estremamente specializzati. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, su questi mercati non è stata segnalata alcuna sovraccapacità.

(54) Secondo il piano di ristrutturazione presentato, ZEMAG doveva aumentare la sua capacità di produzione nel periodo 1997-2000, facendola passare da 130000 h/a a 173000 h/a. Un'impresa che beneficia di aiuti alla ristrutturazione può tuttavia aumentare la propria capacità di produzione soltanto se, in caso contrario, la sua sopravvivenza stessa fosse messa in pericolo. Una deroga di questo genere deve essere espressamente dichiarata e giustificata. Nella fattispecie non è stata fatta alcuna dichiarazione sulla necessità di aumentare la capacità di produzione.

(55) Per le ragioni sopra esposte, la Commissione non può concludere che il piano di ristrutturazione presentato conteneva misure sufficienti per attenuare eventuali conseguenze sfavorevoli per i concorrenti.

IV.2.3. Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

(56) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. Il beneficiario dell'aiuto deve pertanto contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia mediante risorse proprie che tramite finanziamenti esterni.

(57) Al momento dell'avvio del procedimento, la Commissione ha constatato che il personale aveva contribuito al piano di ristrutturazione per un importo di 8,7 milioni di DEM. Il contributo aggiuntivo dei lavoratori dipendenti di 2,1 milioni di DEM non è stato preso in considerazione in quanto i dettagli della partecipazione del personale non erano stati stabiliti in maniera definitiva. Poiché questo contributo non è stato effettuato durante il periodo di ristrutturazione, non era inoltre certo che la Commissione potesse considerarlo come una misura di ristrutturazione.

(58) La Commissione ha constatato che una banca privata prevedeva di aumentare la linea di credito di ZEMAG a 3 milioni di DEM e la linea di garanzia a 15 milioni di DEM. Poiché la Germania non ha fornito altre informazioni sulle condizioni esatte di questi contributi finanziari e non ha precisato se questi ultimi fossero stati alla fine accordati, la Commissione non ha potuto integrarli nell'analisi della proporzionalità dell'aiuto, né come misura di ristrutturazione né come finanziamento esterno del piano di ristrutturazione.

(59) Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ha ritenuto nella sua decisione che il costo totale della seconda ristrutturazione di ZEMAG dovrebbe ammontare a 41058000 DEM. Il contributo del beneficiario dell'aiuto dovrebbe ammontare a 3900000 DEM, cioè meno del 10 % del costo totale, senza tenere conto dell'onere supplementare dell'obbligo di rimborso a LINTRA. Si tratta dunque di un contributo che non si può considerare "significativo" come richiesto dagli orientamenti.

(60) La Commissione constata che, in base alle informazioni fornite a seguito dell'avvio del procedimento di indagine, il contributo supplementare del personale al piano di ristrutturazione non ha avuto luogo e che la banca non ha effettivamente concesso i mezzi finanziari supplementari.

(61) Inoltre, al momento dell'avvio del procedimento, la Commissione ha stabilito che l'aiuto accordato a ZEMAG tramite LINTRA fino al 1997 doveva essere considerato come facente parte del caso C 41/99 LINTRA Beteiligungsholding GmbH. Nel caso in esame, anche questo aiuto doveva essere preso in considerazione per valutare se l'investitore contribuiva in maniera significativa al piano di ristrutturazione.

(62) Il 28 marzo 2001, la Commissione ha adottato una decisione parzialmente negativa sugli aiuti a favore di LINTRA e delle sue filiali. È stato ingiunto alla Germania di richiedere a LINTRA e alle sue filiali la restituzione di 34,978 milioni di DEM. L'importo degli aiuti incompatibili con il mercato comune che sono stati concessi a ZEMAG ammonta a 6,37 milioni di DEM.

(63) La Commissione rileva che la Germania non ha fornito elementi sul modo in cui quest'importo andava valutato per quanto riguarda l'analisi per accertare se l'aiuto fosse limitato allo stretto necessario e se il beneficiario dell'aiuto avesse contribuito in maniera significativa al piano di ristrutturazione con risorse proprie.

(64) Occorre infine sottolineare che il beneficiario dell'aiuto, a quanto risulta, ha contribuito per un importo di 3,9 milioni di DEM al piano di ristrutturazione, che ammonta nel complesso a 41,058 milioni di DEM. I contributi pubblici di cui ha beneficiato la seconda ristrutturazione, compresa la somma di 1,85 milioni di DEM accordata sulla base di un regime di aiuti già approvato, ammontano a circa 28,45 milioni di DEM. Quest'importo non comprende i contributi finanziari di 6,37 milioni di DEM giudicati incompatibili con il mercato comune e che devono essere restituiti in applicazione della decisione LINTRA. Non è pertanto possibile concludere che gli aiuti sono proporzionati ai costi e ai benefici della ristrutturazione, il che conferma la valutazione della Commissione, secondo la quale il piano di ristrutturazione non è atto a ripristinare la redditività a lungo termine di ZEMAG.

(65) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione non può concludere che questo criterio degli orientamenti sia soddisfatto.

V. CONCLUSIONI

(66) La Commissione constata che la Germania ha dato esecuzione illegalmente all'aiuto in oggetto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(67) L'impresa ZEMAG deve restituire gli aiuti incompatibili con il mercato comune per un importo di 26,6 milioni di DEM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi dalla Germania all'impresa Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH non sono compatibili con il mercato comune per un importo di 26,6 milioni di DEM.

Articolo 2

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegalmente a sua disposizione.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure nazionali, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'importo degli aiuti da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità degli aiuti illegali fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2001.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 133 del 5.5.2001, pag. 3.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3) Cfr. nota 1.

(4) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4; cfr. in particolare allegato, articolo 1, paragrafi 1 e 6.

(5) Secondo le informazioni fornite dalla Germania, il personale doveva accettare altri tre anni senza aumenti di stipendio (per un importo di 600000 DEM) né premi di fine d'anno né indennità di congedo (per un importo di 1,5 milioni di DEM). In cambio avrebbero ottenuto quote della società.

(6) Panorama dell'industria europea 1999.

(7) Il 28 marzo 2001, la Commissione ha adottato una decisione parzialmente negativa sugli aiuti a favore di LINTRA e delle sue controllate. È stato ingiunto alla Germania di richiedere a LINTRA e alle sue filiali la restituzione di 34,978 milioni di DEM. Gli aiuti accordati a ZEMAG che sono stati utilizzati indebitamente ammontano a 6,37 milioni di DEM.

(8) Cfr. in particolare la sentenza del 15 dicembre 1999 nelle cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen/Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663.

(9) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 368 del 23.12.1994). Gli orientamenti sono stati rivisti nel 1999 (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). La nuova versione non si applica nel caso di specie, poiché tutti gli aiuti sono stati concessi prima della sua pubblicazione (cfr. punto 7 della versione del 1999).

(10) "Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur'" (aiuto N 531/95).

(11) A tale scopo, le due garanzie concesse da BvS nel 1997 sono state trasformate in una garanzia del Land Sassonia-Anhalt. Tale garanzia doveva essere accordata in base ad un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione.

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