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Document 32002D0185
2002/185/EC: Commission Decision of 12 June 2001 on State aid implemented by Germany for Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Germany (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1549)
2002/185/CE: Decisione della Commissione, del 12 giugno 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Deutschland (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1549]
2002/185/CE: Decisione della Commissione, del 12 giugno 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Deutschland (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1549]
GU L 62 del 5.3.2002, p. 30–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/185/CE: Decisione della Commissione, del 12 giugno 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Deutschland (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1549]
Gazzetta ufficiale n. L 062 del 05/03/2002 pag. 0030 - 0043
Decisione della Commissione del 12 giugno 2001 relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Deutschland [notificata con il numero C(2001) 1549] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/185/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni(1) ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(2) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue: I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 1o dicembre 1998, registrata il 4 dicembre 1998, la Germania ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l'aiuto alla ristrutturazione a favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH ("TGI"). Dato che l'aiuto era già stato erogato, tali misure sono state registrate con il numero NN 147/98. Con lettere del 23 dicembre 1998 e 29 marzo 1999, la Commissione ha chiesto alla Germania informazioni supplementari, che le sono pervenute con le lettere del 19 febbraio 1999, registrata il 19 febbraio 1999 e del 31 maggio 1999, registrata il 1o giugno 1999. Ulteriori informazioni sono state inviate dalle autorità tedesche con le lettere del 15 settembre 1999, registrata il 20 settembre 1999, del 4 ottobre 1999, registrata il 5 ottobre 1999 e del 29 ottobre 1999 registrata il 3 novembre 1999. (2) Con lettera del 4 aprile 2000 la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, riguardo all'aiuto in oggetto. Contemporaneamente essa ha ingiunto alla Germania di fornire ulteriori informazioni. (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi. (4) Con lettera del 3 luglio 2000, registrata il 7 luglio 2000, la Germania ha reagito all'avvio del procedimento e all'ingiunzione di fornire informazioni. Il 7 novembre 2000 si è svolta una riunione con i rappresentanti delle autorità tedesche. Con lettera del 27 febbraio 2001, registrata il 1o marzo 2001, la Germania ha comunicato ulteriori informazioni. (5) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte di due interessati. Essa le ha trasmesse alla Germania offrendo l'opportunità di commentarle e ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 13 dicembre 2000, registrata il 15 dicembre 2000. II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO 2.1. Il beneficiario (6) TGI ha sede a Ilmenau in Turingia, territorio che rientra nelle condizioni previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Essa è stata costituita nel 1994 da due privati, il signor e la signora Geiß, allo scopo di rilevare quattro delle dodici linee di produzione della ex Ilmenauer Glaswerke GmbH ("IGW"), che nel 1994 la Treuhandanstalt ("THA"), azionista unico della società, aveva deciso di porre in liquidazione. Le restanti otto linee di produzione sono state chiuse e smantellate. (7) L'impresa produce vetro tecnico, vetreria da laboratorio, vetro per usi domestici, oculari, tubi e bacchette. Nel 1997 TGI occupava 226 dipendenti e ha registrato un fatturato di 28048000 DEM. (8) Il signor Geiß, principale azionista (99 % del capitale) e amministratore delegato dell'impresa, era anche azionista unico e amministratore delegato di altre due società operanti sullo stesso mercato di TGI: - Laborbedarf Stralsund GmbH ("LS") a Güstrow, Mecklenburgo-Pomerania, e - Paul F. Schröder & Co. Technische Glaswaren GmbH & Co. KG ("PFS") a Ellerau nelle vicinanze di Amburgo. (9) Mentre LS contava solo 2 dipendenti, PFS aveva 74 collaboratori e registrava nel 1997 un fatturato di 9711000 DEM. Nel 1999 LS ha cessato l'attività mentre PFS, nel gennaio 2000 ha dichiarato il fallimento. 2.2. Precedenti misure di finanziamento (10) La vendita delle quattro linee di produzione (bacini) di IGW a TGI è avvenuta attraverso due contratti cosiddetti di "Asset-deal". 2.2.1. Asset-deal 1 (contratto del 26 settembre 1994) (11) Nel settembre 1994, dopo infruttuosi negoziati con altri potenziali investitori, le prime tre linee di produzione sono state vendute a TGI. Questa vendita è stata finalmente autorizzata nel dicembre 1994 da THA, l'unico azionista di IGW. (12) Il prezzo di acquisto ammontava complessivamente a 5800000 DEM e doveva essere versato in tre rate entro la fine del 1999. Il pagamento veniva garantito attraverso un "debito fondiario" (Grundschuld) dell'ammontare di 4000000 di DEM e una garanzia bancaria pari a 1800000 DEM. Quest'ultima a sua volta è stata assicurata attraverso controgaranzie e depositi vincolati. (13) Nel quadro di questo contratto di Asset-deal la Germania ha concesso le seguenti misure di aiuto per un valore di 58500000 DEM: >SPAZIO PER TABELLA> (14) Oltre ai prestiti all'investimento dell'Istituto di credito per la ricostruzione ("KfW") per un valore di 17100000 DEM, e i sussidi e premi all'investimento per 7900000 DEM, TGI ha ottenuto dall'Istituto federale per le azioni speciali collegate alla riunificazione ("BvS") dei sussidi per la ristrutturazione di un impianto pilota pari a 16500000 DEM e dei sussidi THA/BvS a copertura delle perdite per gli esercizi dal 1994 al 1997 pari a 17000000 di DEM. 2.2.2. Asset-deal 2 (contratto dell'11 dicembre 1995) (15) Nel dicembre 1995 venne venduta la quarta linea di produzione a TGI, in quanto non si era trovato alcun altro investitore. Il prezzo d'acquisto ammontava a 50000 DEM. (16) Nel quadro del contratto di Asset-deal 2 la Germania ha concesso le seguenti misure di aiuto pari a complessivamente 8925000 DEM: >SPAZIO PER TABELLA> (17) Indipendentemente dai premi agli investimenti pari a 425000 DEM e a un prestito della "Thüringer Aufbaubank" ("TAB") pari a 2000000 di DEM, la TGI ha ottenuto delle sovvenzioni BvS per la ristrutturazione della quarta linea di produzione per 4000000 di DEM, dei sussidi agli investimenti di BvS per 1000000 di DEM e sussidi BvS/THA per il ripiano delle perdite degli esercizi dal 1996 al 1998 per un valore di 1500000 DEM. (18) Per l'Asset-deal 2 TGI doveva presentare una garanzia bancaria. Dato che questa mancava, questo Asset-deal è rimasto temporaneamente inoperante fino al febbraio 1998. 2.3. Il piano di ristrutturazione e le misure finanziarie (19) Secondo le informazioni fornite dalla Germania le difficoltà per TGI sono iniziate a causa del ritardo di un anno e mezzo dell'avvio degli investimenti, in quanto THA ha autorizzato solo nel dicembre 1994 l'Asset-deal 1. (20) Per questo motivo gli investimenti hanno potuto cominciare solo nell'aprile del 1995, mentre l'impresa aveva fatto assegnamento su un loro inizio già nel quarto trimestre 1994. Ciò ha avuto come conseguenza che gli investimenti successivi vennero ritardati. (21) Inoltre TGI non ha potuto presentare tempestivamente la garanzia richiesta per l'esecuzione dell'Asset-deal 2. Questo, a sua volta, ha avuto come conseguenza che BvS non ha messo a disposizione i fondi previsti per la ristrutturazione della quarta linea di produzione per un valore di 4000000 di DEM, in modo che non si è potuto procedere ai necessari investimenti. Dato che TGI, inoltre, fin dall'inizio ha sofferto per una costante mancanza di liquidità, l'intero progetto ha rischiato di fallire mentre la liquidità dell'impresa, nel 1997, era pressoché esaurita. (22) Al fine di ripristinare la sua efficienza economica TGI ha dovuto risolvere il problema della liquidità e ricostituire capitale e riserve. A questo fine BvS, il Land della Turingia e l'investitore privato, nel febbraio 1998, hanno deciso un'azione concertata. (23) La Germania ha trasmesso, assieme alla notifica, il seguente piano di ristrutturazione. Per la ristrutturazione era previsto il periodo dal 1998 al 2000: >SPAZIO PER TABELLA> (24) Il prezzo d'acquisto per le prime tre linee di produzione non era ancora stato pagato. Inoltre erano necessari 4000000 di DEM per la ristrutturazione della quarta linea di produzione e 6000000 di DEM per gli investimenti connessi. Per i piani di aumento della produttività e una revisione generale delle linee di produzione erano previsti 4500000 di DEM. Per i debiti esistenti verso i fornitori del 1997 e per il pagamento degli affitti che scadevano originariamente nel 1997, era necessario un importo di 1925000 DEM. (25) I costi di ristrutturazione sopracitati avrebbero dovuto essere finanziati nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> (26) BvS ha rinunciato al pagamento dei 4000000 di DEM del prezzo d'acquisto originario. Inoltre la garanzia bancaria, del valore di 1800000 DEM dell'Asset-deal 1 è stata trasformata in un debito fondiario, al fine di migliorare la situazione di liquidità dell'impresa. (27) BvS ha autorizzato infine l'Asset-deal 2 senza insistere sulla garanzia bancaria, un prerequisito in ragione del quale il contratto era rimasto provvisoriamente invalido fino al febbraio 1998. I sussidi per la ristrutturazione della quarta linea di produzione per un valore di 4000000 di DEM potevano quindi essere versati definitivamente. Inoltre l'impresa otteneva dei sussidi THA/BvS per il ripiano delle perdite, per un valore di 1325000 DEM. (28) Nel quadro della ristrutturazione venivano concessi all'impresa premi all'investimento per un valore di 475000 DEM. (29) L'impresa otteneva da TAB, attraverso il Fondo di consolidamento della Turingia, secondo l'accordo nel quadro dell'Asset-deal 2, un prestito di 2000000 di DEM. (30) Secondo il piano di ristrutturazione, i costi di ristrutturazione per 4175000 DEM verranno finanziati con i mezzi propri dell'impresa, sotto forma di cash flow. Non è stato indicato però se questo cash flow sia già stato ottenuto o quando dovrebbe esserlo. Un investitore privato, che doveva ancora essere reperito, avrebbe contribuito alla ristrutturazione con un importo di 3850000 DEM. (31) Oltre a ciò, il personale ha rinunciato alla gratifica natalizia per un valore di 650000 DEM. (32) Attraverso lo sblocco della cauzione sulla garanzia per il posto di lavoro sono stati resi liberi 250000 DEM per la ristrutturazione. Non sono disponibili ulteriori informazioni in merito alla suddetta cauzione. (33) Secondo il conto profitti e perdite provvisorio, il 1999 doveva registrare un risultato di esercizio positivo per TGI. Queste aspettative non si sono realizzate. La tabella che segue indica lo sviluppo programmato e quello effettivo: >SPAZIO PER TABELLA> (34) Secondo le ultime informazioni fornite dalla Germania non è stato possibile trovare un nuovo investitore esterno in grado di fornire un contributo di 3850000 DEM, come era stato previsto nel piano di ristrutturazione. Alla Commissione non è stato presentato un piano di ristrutturazione modificato. 2.4. Analisi di mercato (35) Fra i prodotti di TGI figura il vetro speciale. Il vetro speciale nel 1997 costituiva il 6 % della produzione di vetro totale nella Comunità e rappresenta un settore caratterizzato da una molteplicità di prodotti e un numero limitato di imprese di produzione. TGI è una delle dieci imprese nella Comunità che produce vetro illuminotecnico. (36) Secondo le informazioni a disposizione della Commissione(4), il settore del vetro speciale nel 1997 rientrava fra i settori in crescita con un aumento della produzione superiore al 5 % rispetto all'anno precedente. Il mercato del vetro illuminotecnico nel 1997 registrava una crescita di circa il 4 %. Questo sviluppo positivo nel 1998, contrariamente a tutte le aspettative, si interrompeva a causa della crisi asiatica. Dalla metà del 1999 il mercato si è ripreso e il fatturato del vetro speciale in Germania è cresciuto del 3,4 %. Le prospettive generali sono positive. 2.5. Apertura del procedimento di esame formale (37) La Commissione ha avviato il procedimento di esame formale in relazione alla rinuncia al credito di 4000000 DEM del prezzo d'acquisto inizialmente fissato nell'Asset-deal 1, in quanto essa nutriva dei dubbi che tale rinuncia, come affermato dalla Germania, potesse corrispondere al comportamento di un creditore privato. Tale misura è stata quindi considerata un aiuto di Stato a favore di TGI. (38) Inoltre la Commissione aveva seri dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune sulla base degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 23 dicembre 1994(5) ("orientamenti"). Essa dubitava che l'impresa, al momento della rinuncia al prezzo d'acquisto si trovasse in difficoltà. In effetti essa aveva subito delle perdite, ma aveva ricevuto un'importante somma a copertura delle stesse. Anche se l'impresa fosse stata effettivamente in difficoltà la Commissione dubitava che con il piano di ristrutturazione sarebbe stato possibile ripristinare la redditività dell'impresa. La condizione della proporzionalità dell'aiuto non è stata soddisfatta in quanto non vi è stato alcun contributo di un investitore privato. Dato che una parte del finanziamento delle misure non è stato assicurato, bisognava anche dubitare che il piano di ristrutturazione potesse essere applicato. (39) La Germania ha affermato inoltre che diverse misure di aiuto erano state concesse nel quadro di regimi di aiuto autorizzati. Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione non ha potuto accertare se i tre prestiti all'investimento di KfW per un valore globale di 17100000 DEM rientrassero effettivamente nei regimi di aiuto, nell'ambito dei quali essi sarebbero stati concessi, in quanto non sono state comunicate né le condizioni del prestito né i regimi di aiuto relativi. (40) Oltre a ciò la Commissione dubitava seriamente che il prestito TAB, del valore di 2000000 di DEM, fosse conforme alle disposizioni del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione, in base al quale il prestito sarebbe stato concesso. Come già affermato, la Commissione nutriva dei dubbi che l'impresa si trovasse effettivamente in difficoltà al momento in cui è stato concesso l'aiuto. (41) La Commissione ha emesso una ingiunzione di fornire informazioni, per poter accertare se i prestiti KfW e il prestito TAB, coincidessero effettivamente con le disposizioni dei regimi di aiuto in base ai quali essi sarebbero stati autorizzati. (42) Per evitare un'ulteriore ritardo della decisione concernente la rinuncia al prezzo d'acquisto del valore di 4000000 di DEM, la Commissione intende chiudere il procedimento di esame formale con una decisione definitiva concernente queste misure. La Commissione avvierà eventualmente un procedimento separato per quelle misure di aiuto che non sono state oggetto dell'apertura del procedimento e che alla luce delle informazioni ricevute in relazione alla ingiunzione di fornire informazioni, debbono essere considerati nuovi aiuti. III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI (43) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di un concorrente dell'impresa e da TGI stessa. Queste osservazioni sono state trasmesse alla Germania con lettere del 20 ottobre 2000 e 6 novembre 2000 perché potesse esprimere il proprio parere in merito. Per quanto riguarda le tesi del concorrente la Commissione ha ricevuto una risposta da parte della Germania il 15 dicembre 2000. Per quanto riguarda le osservazioni di TGI la Commissione non ha ricevuto alcuna reazione da parte del governo tedesco. (44) Nelle sue osservazioni sull'apertura del procedimento il concorrente ha sostenuto che il beneficiario dell'aiuto vendeva sistematicamente i propri prodotti al di sotto del prezzo di mercato e addirittura al di sotto dei costi di produzione e ha dichiarato che questo era possibile solo grazie agli aiuti di Stato concessi a favore di TGI. Inoltre, a suo parere, in alcuni mercati di prodotto, sui quali operava TGI, in particolare il vetro per uso domestico, gli oculari e i tubi, sussistevano degli eccessi di capacità strutturali. Il concorrente inoltre ha espresso dei dubbi sulla identità del vero beneficiario degli aiuti e ha fatto riferimento alla stretta relazione esistente fra TGI e le altre imprese appartenenti al socio principale e amministratore delegato di TGI. (45) TGI ha dichiarato nelle sue osservazioni sull'apertura del procedimento, che la rinuncia al pagamento di una parte del prezzo d'acquisto, nonché il prestito TAB non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'impresa ha sostenuto che nel quadro della privatizzazione delle prime tre linee di produzione, il Land della Turingia avrebbe promesso di mettere a disposizione sussidi agli investimenti per un valore di 10750000 DEM. In conclusione però sono stati versati solo 6750000 DEM. Pertanto essa considerava troppo elevato il prezzo originario di 4800000 DEM. La rinuncia al prezzo d'acquisto costituirebbe quindi un adeguamento dell'originario contratto di privatizzazione a cui TGI sarebbe stata legalmente autorizzata. Per quanto riguarda il prestito TAB, TGI ha dichiarato che questo prestito andrebbe a compensare la demolizione di alcuni edifici in seguito all'intenzione del Land della Turingia di costruire un parco tecnologico. Inoltre l'impresa ha sostenuto che entrambe le misure di aiuto, qualora la Commissione intenda considerarle aiuti di Stato, potrebbero essere esentate sulla base degli orientamenti. IV. COMMENTI DELLA GERMANIA (46) Nella sua risposta all'apertura del procedimento la Germania ha dichiarato ancora una volta che, a suo parere, la rinuncia al prezzo d'acquisto non costituiva un aiuto di Stato, ma che poteva essere considerato l'iniziativa di un creditore che agiva in una economia privata. La Germania dichiarava inoltre che, se la Commissione avesse giudicato la rinuncia al prezzo d'acquisto un aiuto di Stato, quest'ultimo avrebbe potuto essere autorizzato in quanto aiuto alla ristrutturazione. (47) La Germania ha trasmesso informazioni per dimostrare che i tre prestiti concessi da KfW o non sono degli aiuti di Stato oppure ricadono sotto uno dei regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione. (48) Inoltre la Germania ha trasmesso informazioni per dimostrare che il beneficiario dell'aiuto sarebbe una piccola e media impresa ("PMI"). La Germania ha sostenuto che TGI e le altre imprese appartenenti allo stesso socio, non costituivano un unico gruppo economico. Le operazioni effettuate fra di loro avvenivano alle normali condizioni di mercato e costituivano solo una piccola parte del fatturato dell'impresa. (49) Nella sua risposta alle osservazioni di un concorrente di TGI, la Germania ha negato le presunte pratiche di dumping. Il fatto che i prezzi di TGI in alcuni casi fossero inferiori ai prezzi del concorrente non è sufficiente a dimostrare che TGI pratichi il dumping, ma sarebbe semplicemente segno di una normale concorrenza su un'economia di mercato. Inoltre la Germania ha dichiarato che il raffronto fatto dal concorrente fra i prezzi di TGI e i suoi prezzi non sarebbe corretto. Il concorrente aveva inoltre affermato che TGI concedeva importanti sconti sui prezzi indicati nel listino dei grossisti. La Germania ha sostenuto che questi prezzi erano destinati al consumatore finale. Tuttavia TGI non vende quasi mai direttamente al consumatore finale. Quando i prodotti vengono venduti a un rivenditore, sono normali degli sconti fino all'80 % sul mercato in questione. Pertanto per un raffronto dei prezzi dovrebbero essere utilizzati i prezzi netti. (50) Per quanto riguarda la questione sollevata dal concorrente di un potenziale eccesso di capacità su alcuni mercati di prodotto, nei quali TGI è rappresentato, la Germania ha dichiarato che la definizione di mercato del concorrente è troppo stretta. Il concorrente si concentrerebbe nella sua analisi sul mercato di singoli prodotti senza tener conto della sostituibilità dal lato dell'offerta. La Germania ha dichiarato che sul mercato in questione non esisterebbero eccessi di capacità. V. VALUTAZIONE (51) TGI ha ricevuto un sostegno finanziario proveniente da fondi pubblici e pertanto un vantaggio nei confronti dei suoi concorrenti. Dato che sul mercato di prodotto in questione sono presenti concorrenti comunitari e si svolgono scambi importanti, sussiste il pericolo che la concorrenza sul mercato comune possa essere falsata. (52) La Commissione deve anzitutto appurare se questi aiuti provenienti da fondi pubblici costituiscano degli aiuti di Stato. In caso affermativo, essa deve accertarne la compatibilità con il mercato comune. 5.1. L'impresa beneficiaria (53) Per la Germania TGI è l'impresa beneficiaria dell'aiuto. Inoltre, secondo il parere della Germania, questa impresa è una PMI ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese(6) ("disciplina comunitaria sulle PMI"). (54) Al momento dell'apertura del procedimento di esame formale la Commissione ha sollevato la questione se l'impresa direttamente interessata sia più grande di TGI. Il socio principale e amministratore delegato di TGI è inoltre socio unico e amministratore delegato di altre due imprese, PFS e LS. Prese assieme TGI, PFS e LS contavano più di 250 dipendenti e superavano quindi la soglia fissata nella disciplina comunitaria sulle PMI. (55) Dato che la questione se TGI sia o no una PMI, ai fini della valutazione della compatibilità della rinuncia al prezzo d'acquisto non è importante, questo problema non verrà più dibattuto nel quadro del presente procedimento. 5.2. Aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e compatibilità con i regimi di aiuto autorizzati 5.2.1. Contributi di THA/BvS nel quadro dell'Asset-deal 1 (56) Gli aiuti nel quadro dell'Asset-deal 1 rientravano nel campo di applicazione del regime di aiuto THA E 15/92(7). Dato che la chiusura dell'impresa avrebbe costituito la soluzione economicamente più favorevole e lo Stato ne ha invece deciso la privatizzazione attraverso aiuti di Stato, questo ha comportato dei costi per quest'ultimo pari a 33500000 DEM. Il prezzo da calcolare per l'impresa di 5800000 DEM è pertanto un prezzo negativo. Dato che l'impresa contava meno di 1000 occupati, questo sostegno finanziario di THA/BvS a TGI è coperto dal regime di aiuto THA E 15/92. 5.2.2. Contributi di THA/BvS nel quadro dell'Asset-deal 2 (57) Gli aiuti nel quadro dell'Asset-deal 2 rientravano nel campo di applicazione del regime di aiuto THA N 768/94(8). Dato che la chiusura dell'impresa avrebbe costituito la soluzione economicamente più favorevole e lo Stato ne ha invece deciso la privatizzazione attraverso aiuti di Stato, questo ha comportato dei costi per quest'ultimo pari a 6500000 DEM. Il prezzo da calcolare per l'impresa di 50000 DEM è pertanto un prezzo negativo. Dato che l'impresa contava meno di 250 occupati, questo sostegno finanziario di THA/BvS a TGI è coperto dal regime di aiuto THA N 768/94. 5.2.3. Prestiti all'investimento di KfW nel quadro dell'Asset-deal 1 (58) KfW ha concesso tre prestiti per complessivamente 17100000 DEM presumibilmente sulla base di regimi di aiuto autorizzati in precedenza dalla Commissione. Dato che la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per stabilire se questi prestiti ricadessero effettivamente sotto uno dei suddetti regimi di aiuto, essa ha inviato un'ingiunzione di fornire delle informazioni. (59) Il primo prestito di 10000000 DEM è stato concesso nel quadro di un programma di KfW per le medie imprese, il secondo prestito per 5100000 DEM nel quadro di un programma di KfW per la promozione dell'occupazione nelle piccole e medie imprese. Secondo le informazioni fornite dalla Germania entrambi i prestiti sono stati concessi alle condizioni di mercato con un tasso di interesse superiore al tasso di interesse di riferimento. Dato che l'impresa al momento dell'aiuto non si trovava in difficoltà, la Commissione è giunta alla conclusione che non si tratta di aiuti di Stato. (60) Il terzo prestito del valore di 2000000 DEM è stato messo a disposizione nel quadro del programma di ricostruzione ERP, uno dei regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione in precedenza(9). Questo prestito soddisfa le condizioni del regime di aiuto, in base al quale è stato presumibilmente concesso ed è quindi effettivamente coperto da tale regime. Pertanto si tratta qui di un aiuto esistente che non deve essere valutato nuovamente nel corso del presente procedimento. 5.2.4. Sussidi e premi agli investimenti (61) Nel quadro dell'Asset-deal 1 TGI ha ricevuto dei sussidi agli investimenti per un valore di 9750000 DEM sulla base del 23o programma quadro dell'azione comune per il miglioramento della struttura economica regionale, uno dei regimi di aiuto regionali autorizzati dalla Commissione(10). (62) Nel quadro di entrambi gli Asset-deal sono stati concessi premi agli investimenti per un valore di 1575000 DEM. Inoltre TGI ha ricevuto al di fuori degli Asset-deals, nel 1996 premi agli investimenti pari a 876000 DEM e nel 1997 premi per 748000 DEM. Tutti i versamenti sono avvenuti sulla base della legge sui premi agli investimenti, uno dei regimi di aiuto regionali autorizzati dalla Commissione(11). (63) La questione della compatibilità dei sussidi agli investimenti e dei premi agli investimenti con il regime di aiuto, sulla cui base essi sono stati presumibilmente concessi, non viene esaminata in questo procedimento ma, qualora ciò si renda necessario, in un procedimento successivo. 5.2.5. Trasformazione delle garanzie per 1800000 DEM del prezzo d'acquisto e dilazione del rimborso (64) BvS si è dichiarata d'accordo nel quadro dell'azione concertata per trasformare la garanzia bancaria di 1800000 DEM nel quadro del 1o contratto in un debito fondiario di secondo grado. Questa garanzia ha un valore più limitato rispetto alla garanzia bancaria. Secondo le informazioni diffuse dal governo tedesco anche la data del rimborso del prezzo d'acquisto residuo è stata spostata ed è ora prevista a partire dal 2003. Dato che queste misure di aiuto costituiscono un vantaggio per l'impresa, che verosimilmente un creditore privato non avrebbe concesso a un'impresa in difficoltà, esse rappresentano manifestamente un aiuto di Stato. (65) La trasformazione delle garanzie e la dilazione di pagamento non vengono valutati nel quadro del presente procedimento. Qualora ciò si renda necessario essi saranno oggetto un procedimento separato. 5.2.6. Rinuncia al pagamento di 4000000 di DEM del prezzo d'acquisto (febbraio 1998) (66) Il governo tedesco sostiene che la suddetta rinuncia dal punto di vista economico sarebbe stata più favorevole per BvS, rispetto ad una ribadita richiesta di pagamento dell'intero prezzo d'acquisto. Pertanto questa rinuncia non costituirebbe un aiuto di Stato. (67) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee per stabilire se una misura di aiuto da parte di un'istituzione pubblica costituisca un aiuto di Stato, bisogna accertare se l'impresa beneficiaria abbia in tal modo ottenuto un vantaggio economico che in condizioni normali di mercato non avrebbe potuto ottenere(12). Pertanto il governo tedesco ha presentato un'analisi per dimostrare che la rinuncia al prezzo d'acquisto di BvS aveva l'obiettivo di massimizzare il pagamento del prezzo d'acquisto concordato nell'Asset-deal 1 e in tal modo ridurre i costi collegati. (68) La Germania ha dichiarato che TGI nel 1997 si trovava sull'orlo del fallimento. Il capitale dell'impresa si era drammaticamente ridotto e l'impresa aveva gravi problemi di liquidità. Il prezzo d'acquisto di circa 5800000 DEM era sempre dovuto. La Germania sostiene che l'impresa sarebbe verosimilmente fallita se BvS avesse insistito sul pagamento dell'intero prezzo. (69) Il governo tedesco fa valere che in caso di fallimento BvS molto probabilmente avrebbe ricavato solo una parte del prezzo d'acquisto, vale a dire 1800000 DEM che erano garantiti dalla garanzia bancaria, sottraendoli alla massa fallimentare. I restanti 4000000 di DEM erano garantiti da un debito fondiario di secondo grado. Secondo le informazioni del governo tedesco questo importo sarebbe andato perso in quanto i crediti degli altri creditori avevano la precedenza. (70) Inoltre il governo tedesco ha dichiarato che l'Asset-deal 2 non sarebbe diventato effettivo, se BvS avesse insistito sul pagamento dell'intero prezzo. La trasformazione dell'Asset-deal 2 era stata temporaneamente rinviata al febbraio 1998, in quanto TGI non aveva potuto presentare la garanzia bancaria che costituiva un requisito per la autorizzazione del contratto da parte di BvS. TGI nel febbraio 1998 era stata dispensata da questo onere. Se l'Asset-deal 2 non fosse divenuto effettivo, sarebbero sorti costi aggiuntivi per BvS per la chiusura della quarta linea di produzione, il ripristino del terreno su cui sorgevano gli impianti e per i costi di amministrazione fino alla vendita dell'immobile, in quanto non era stato possibile trovare un altro investitore. (71) Secondo il governo tedesco BvS si trovava quindi di fronte alla scelta di rinunciare a una parte del prezzo d'acquisto o insistere sul pagamento dell'intero prezzo, il che avrebbe portato l'impresa al fallimento. (72) La Germania ha cercato di dimostrare alla Commissione, raffrontando le due alternative, che la rinuncia al prezzo d'acquisto costituiva dal punto di vista economico la soluzione più favorevole. (73) Una rinuncia e pertanto l'esecuzione dell'Asset-deal 2, secondo le informazioni della Germania, sarebbe costata a BvS, come risultato finale, 1811000 DEM. Questa è la differenza fra le entrate pari a 2847000 DEM (1800000 DEM del prezzo d'acquisto nel quadro dell'Asset-deal 1 e 1047000 DEM per la vendita del terreno sul quale si trovava la quarta linea di produzione a TGI) e costi pari a 4658000 DEM (sussidi di ristrutturazione per 4000000 di DEM e conguaglio delle perdite per 658000 DEM conformemente all'Asset-deal 2). (74) In caso di fallimento e di non esecuzione dell'Asset-deal 2 i costi definitivi per BvS sarebbero cresciuti di 2590000 DEM. BvS avrebbe avuto entrate per 2270000 DEM (1800000 DEM del prezzo d'acquisto nel quadro dell'Assetdeal 1 e approssimativamente 470000 DEM per la vendita del terreno sul quale sorgeva la quarta linea di produzione). I costi per la chiusura della quarta linea di produzione, il ripristino del terreno e i costi amministrativi fino alla vendita del terreno sarebbero ammontati per BvS a 4860000 DEM. (75) Dato che secondo i dati della Germania BvS, in caso di rinuncia, avrebbe dovuto affrontare avuto costi per 1811000 DEM, a fronte di costi definitivi per 2590000 DEM in caso di fallimento, la rinuncia appariva la soluzione economicamente più favorevole. (76) La Commissione non può seguire questa linea di pensiero per tre motivi. Anzitutto, non ci sono indicazioni che l'Asset-deal 2 non sarebbe divenuto effettivo, se BvS non avesse rinunciato a una parte del suo credito. L'Asset-deal 2 era stato concordato originariamente nel dicembre 1995. Fino al febbraio 1998 esso era provvisoriamente inoperante, in quanto TGI non era in grado di presentare una garanzia bancaria che costituiva un requisito per l'esecuzione del contratto. Senza questa garanzia entrambe le parti, TGI e BvS, fino al 31 marzo 1996 avevano il diritto di recedere dal contratto. Nessuna delle parti si è avvalsa di questo diritto. Dato che BvS aveva fatto della presentazione di una garanzia bancaria un requisito per l'attuazione dell'Asset-deal 2, l'efficacia del contratto dipendeva da BvS. BvS avrebbe comunque potuto, rinunciando alle richieste di una garanzia bancaria, rendere comunque il contratto operante in qualsiasi momento. La trasformazione dell'Asset-deal 2 è pertanto indipendente dalla rinuncia al prezzo d'acquisto. L'Asset-deal 2 divenne definitivamente operante nel febbraio 1998 quando BvS non insistette più sulla questione della garanzia bancaria. (77) Non vi è alcuna base per affermare che TGI avrebbe avuto il diritto, al momento della rinuncia al pagamento dell'intero prezzo d'acquisto (febbraio 1998) di recedere dal contratto e che questo sarebbe stato nell'interesse dell'impresa. La Germania sostiene che l'operatività dell'Asset-deal 2 avrebbe addirittura contribuito a stabilizzare la difficile situazione finanziaria di TGI, in quanto potevano finalmente essere versati i sussidi pari a 4000000 di DEM per la ristrutturazione della quarta linea di produzione. Non esiste alcuna indicazione che la rinuncia fosse necessaria o fosse un prerequisito per la validità dell'Asset-deal 2 e in che misura sussistesse un rapporto fra i due elementi. (78) Nessun creditore privato avrebbe quindi accettato di far dipendere l'operatività dell'Asset-deal 2 dalla rinuncia al pagamento di una parte del prezzo d'acquisto. Se l'Asset-deal 2 fosse divenuto effettivo, anche se BvS avesse insistito sul pagamento dell'intero prezzo d'acquisto, di ciò non si dovrebbe tener conto nel raffronto fra le due alternative, in quanto BvS in entrambi i casi (rinuncia al prezzo d'acquisto e fallimento) avrebbe dovuto sostenere gli stessi costi in relazione all'Asset-deal 2. Pertanto deve essere comparato solo il pagamento del prezzo d'acquisto. Nel caso della rinuncia, BvS avrebbe ricevuto 1800000 DEM del prezzo d'acquisto. In caso di fallimento, sarebbe stato garantito il pagamento di 1800000 DEM e inoltre ci sarebbe stata la possibilità che BvS potesse ricevere una parte del residuo prezzo d'acquisto di 4000000 di DEM. La rinuncia al prezzo d'acquisto non costituisce quindi la soluzione più favorevole e non corrisponde pertanto al comportamento di un creditore privato. (79) In secondo luogo, anche se l'Asset-deal 2 non fosse divenuto operativo se BvS avesse insistito sul pagamento dell'intero prezzo d'acquisto, quando invece lo sarebbe stato nel caso di rinuncia al prezzo d'acquisto, non ci sono indicazioni che BvS, decidendo di rinunciare a una parte del prezzo d'acquisto, si sia comportato come un creditore privato. Il governo tedesco afferma che nel caso di un fallimento e della inoperatività dell'Asset-deal 2, BvS avrebbe dovuto sostenere a costi pari a 4860000 DEM per la chiusura della quarta linea di produzione, il ripristino del terreno e per i costi amministrativi fino alla vendita del terreno. La Commissione considera questi costi elevati non comparabili con le obbligazioni che un creditore privato avrebbe dovuto sostenere nella stessa situazione. La Germania indica per il ripristino del terreno sul quale si trova la quarta linea di produzione, costi pari a 2200000 DEM. Il ripristino avviene in conseguenza dell'intenzione del Land della Turingia di creare un parco tecnologico. La Commissione ne deduce che un creditore privato non avrebbe avuto questo onere. Non è stato chiarito perché la quarta linea di produzione in caso fallimento non avrebbe avuto alcun valore. Inoltre il governo tedesco indica ricavi pari a 1047000 DEM per la vendita del terreno su cui sorge la quarta linea di produzione. Nel caso di un fallimento la Germania calcola ricavi potenziali dalla vendita del terreno pari a solo 470000 DEM. La differenza fra i due prezzi non è stata chiarita. (80) In terzo luogo BvS si è dichiarata pronta, nel quadro dell'Asset-deal 2, a mettere a disposizione un sussidio di investimento di 1000000 di DEM. Di questo importo non si è tenuto conto nel raffronto fra le due alternative. Con questo onere i costi aggiuntivi per BvS nell'entrata in vigore dell'Asset-deal 2 sarebbero ulteriormente aumentati. Nel caso della rinuncia e dell'entrata in vigore dell'Asset-deal 2 i costi definitivi per BvS invece di 1811000 DEM come affermato dalla Germania, sarebbero ammontati a 2811000 DEM e quindi più dei costi pari a 2590000 DEM nel caso del fallimento. (81) Anche se la trasformazione dell'Asset-deal 2 fosse dipesa dalla rinuncia al prezzo d'acquisto, la Commissione non può accettare l'analisi presentata dal governo tedesco. Come spiegato sopra, non ci sono indicazioni che BvS, nel caso di una rinuncia al prezzo d'acquisto e della trasformazione dell'Asset-deal 2, avrebbe dovuto sostenere costi più limitati che se avesse insistito sul pagamento dell'intero prezzo d'acquisto, il che avrebbe avuto come conseguenza la non esecuzione dell'Asset-deal 2. (82) TGI sostiene che la rinuncia di BvS non costituisce un aiuto di Stato ma un adeguamento del contratto di privatizzazione in quanto il Land della Turingia ha concesso meno sussidi agli investimenti rispetto alla privatizzazione delle prime tre linee di produzione. BvS e il Land della Turingia sono però persone giuridiche diverse e quindi la Commissione non può assolutamente accettare questa argomentazione. Eventuali pretese che TGI può avere nei confronti del Land della Turingia e di BvS debbono essere trattate separatamente. (83) Dietro la rinuncia di BvS ai 4000000 di DEM del prezzo d'acquisto figurava l'obiettivo di assicurare l'esistenza dell'impresa, ma non quello di ridurre l'onere finanziario. BvS non si è quindi comportata come un creditore privato. La rinuncia rappresenta un aiuto di Stato che deve essere valutato come aiuto ad hoc. 5.2.7. Prestito di TAB dal Fondo di consolidamento della Turingia del valore di 2000000 di DEM (febbraio 1998) (84) Secondo le informazioni della Germania questo prestito è stato concesso dal Fondo di consolidamento per le imprese in difficoltà, uno dei regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione(13). La Commissione nutriva seri dubbi che il prestito fosse coperto dal regime in questione e ha inviato una ingiunzione di fornire informazioni. (85) Il prestito TAB non viene trattato nel quadro del presente procedimento. Se necessario esso sarà oggetto di un procedimento separato. 5.3. Articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (86) La rinuncia deve essere valutata dalla Commissione come aiuto ad hoc. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE prevede delle deroghe alla incompatibilità di principio degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. (87) Le deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non valgono nel presente caso, in quanto non si tratta di aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali né si tratta di aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania. (88) L'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE prevede ulteriori deroghe. Dato che lo scopo principale degli aiuti non è lo sviluppo regionale, ma il ripristino della redditività a lungo termine di un'impresa in difficoltà sono applicabili solo le deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. In base ad esso gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino gli scambi in misura contraria al comune interesse, possono essere compatibili con il mercato comune. La Commissione valuta gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione sulla base degli orientamenti da essa pubblicati. Da un primo esame è risultato che nessuna delle altre discipline comunitarie sugli aiuti, ad esempio sugli aiuti alla ricerca e sviluppo, all'ambiente, alle piccole e medie imprese o sugli aiuti alla formazione e occupazione rientrano nel presente caso. (89) Dato che secondo le informazioni gli aiuti sono stati concessi prima del 30 aprile 2000, vanno applicati gli orientamenti del 1994(14). (90) A norma del punto 2.1 degli orientamenti la debolezza finanziaria delle imprese che ricevono aiuti a favore della ristrutturazione è dovuta generalmente ai cattivi risultati del passato ed alle scarse prospettive future. I sintomi tipici di tale situazione sono un peggioramento della redditività o un aumento delle perdite, una diminuzione del fatturato, un aumento delle scorte, un eccesso di capacità, una riduzione del cash flow, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi e un basso valore del capitale netto. (91) Al momento dell'avvio del procedimento la Commissione dubitava che TGI, al momento in cui è stato concesso l'aiuto fosse un'impresa in difficoltà. Sulla base delle informazioni trasmesse dal governo tedesco la Commissione è giunta alla conclusione che l'impresa, al momento della concessione dell'aiuto, fosse effettivamente in difficoltà. L'impresa accumulava continue perdite e non generava un cash flow sufficiente per effettuare gli investimenti necessari. Inoltre le risorse proprie dell'impresa si erano considerevolmente ridotte. Ripristino della redditività (92) La concessione degli aiuti alla ristrutturazione presuppone l'esistenza di un piano di ristrutturazione sostenibile, coerente e completo di tutti i particolari pertinenti, in grado di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, entro un lasso di tempo ragionevole sulla base di ipotesi realistiche. (93) Il governo tedesco ha presentato un piano di ristrutturazione per il periodo 1998-2000 che include una previsione del fatturato e dei risultati di esercizio dell'impresa per gli esercizi dal 1998 al 2000. La redditività dell'impresa dovrebbe essere ripristinata entro il 1999. (94) Il piano di ristrutturazione si basa sull'ipotesi che un nuovo investitore potrebbe contribuire con 3850000 DEM. In questo modo verrebbe coperta una parte importante dei costi di investimento previsti nel piano di ristrutturazione. (95) In base alle ultime informazioni trasmesse dalla Germania bisogna dedurre che non è stato possibile trovare un nuovo investitore privato. Il finanziamento delle misure di ristrutturazione pertanto non è assicurato. Del resto non è stato presentato alla Commissione nessun nuovo piano di ristrutturazione che tenga conto di questa circostanza. (96) La redditività doveva essere ripristinata nel 1999, ma l'impresa, anche quest'anno, ha registrato delle perdite. (97) Di conseguenza la Commissione giunge alla conclusione che il piano di ristrutturazione non abbia condotto al ripristino della redditività dell'impresa. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto (98) Il piano di ristrutturazione deve prevedere misure in grado di controbilanciare, per quanto è possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. In caso contrario, gli aiuti sarebbero contrari al comune interesse e non potrebbero usufruire della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. (99) Nel caso in cui una valutazione obiettiva della situazione della domanda e dell'offerta evidenzi l'esistenza di una sovracapacità produttiva strutturale in uno specifico mercato della Comunità servito dal beneficiario degli aiuti, il piano di ristrutturazione dovrà contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, alla ristrutturazione del settore a monte del mercato comunitario interessato attraverso una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti. (100) Il governo tedesco dichiara che TGI non ha intenzione, in futuro, né di ridurre né di aumentare le proprie capacità produttive. (101) Nelle sue osservazioni in occasione dell'avvio del procedimento un concorrente di TGI ha sostenuto che su alcuni mercati di prodotto sui quali opera TGI esisterebbero sovracapacità strutturali. Come già indicato ai considerando 35 e 36, in base alle informazioni e disposizioni della Commissione, non sembrano sussistere sovracapacità sul mercato comune. Proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione (102) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto di regola contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione con fondi propri. Inoltre si deve evitare che l'aiuto venga erogato nella forma di un apporto di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. (103) Nelle sue osservazioni in occasione dell'apertura del procedimento un concorrente di TGI ha sostenuto che TGI vendeva sistematicamente i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli di mercato e addirittura inferiori ai costi di produzione. TGI avrebbe ottenuto in continuazione dei conguagli alle perdite. Dato che non è stato presentato alcun piano di ristrutturazione sostenibile, la Commissione non può escludere che i mezzi confluiti all'impresa siano stati utilizzati per iniziative perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. (104) La Germania considera la rinuncia delle maestranze alla gratifica natalizia del 1997 come un contributo dell'investitore. Anche se questo può essere visto come un importante contributo del personale alla ristrutturazione dell'impresa, tale rinuncia non può valere però come contributo dell'investitore in quanto ad essa non è collegato alcun rischio. (105) Inoltre la Germania considera la riduzione del compenso dell'amministratore delegato (che è socio principale dell'impresa) come un contributo dell'investitore. Questa misura tuttavia non è stata inclusa nel piano di ristrutturazione e non può quindi essere considerata una prestazione propria dell'investitore. (106) Inoltre la Germania considera un cash flow di 4175000 DEM come un contributo dell'investitore. La Commissione non può accettare questo finanziamento interno come rientrante nel contributo dell'investitore in quanto esso, direttamente o indirettamente, è stato reso possibile dalle misure di aiuto. Sebbene la necessità di mezzi finanziari per la ristrutturazione dell'impresa sulla base del cash flow possa essere ridotta, la Commissione non può considerarla una parte del contributo dell'investitore. Inoltre la Germania non ha comunicato quando questo cash flow è stato acquisito o se esso deve ancora essere ottenuto. (107) La Commissione giunge quindi alla conclusione che non esiste alcun contributo di un investitore privato alla luce degli orientamenti. Il criterio della proporzionalità dell'aiuto quindi non è stato soddisfatto. Piena attuazione del programma di ristrutturazione (108) L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato. L'unico piano di ristrutturazione presentato alla Commissione, prevede un finanziamento insufficiente in quanto non è apparso alcun nuovo investitore. Dato che questo contributo dell'investitore è fondamentale ai fini dell'attuazione del piano di ristrutturazione, in particolare per poter effettuare gli investimenti assolutamente necessari, si può dubitare che il piano sia stato effettivamente eseguito. VI. CONCLUSIONI (109) La Commissione constata che la rinuncia al prezzo d'acquisto concessa nel 1998 all'impresa TGI, per un valore di 4000000 di DEM, costituisce un aiuto di Stato. Inoltre la Germania ha concesso l'aiuto illegalmente in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. L'aiuto non soddisfa i criteri stabiliti negli orientamenti e non è quindi compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Il piano di ristrutturazione non si basa su ipotesi realistiche per il ripristino della redditività dell'impresa. Il criterio della proporzionalità dell'aiuto non è stato soddisfatto e quindi la Commissione invita la Germania a chiedere la restituzione degli aiuti al beneficiario. (110) Inoltre la Commissione stabilisce che la trasformazione delle garanzie e la dilazione del rimborso per 1800000 DEM del prezzo d'acquisto nel quadro dell'Asset-deal 1, nonché il prestito TAB per un valore di 2000000 di DEM a favore di TGI saranno oggetto di un procedimento separato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, sotto forma di una rinuncia per 4000000 di DEM del prezzo d'acquisto nel quadro dell'Asset-deal 1, conclusa il 26 settembre 1994, è incompatibile con il mercato comune. Articolo 2 1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione. 2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione, nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. Articolo 3 Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. Articolo 4 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2001. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU C 217 del 29.7.2000, pag. 10. (2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. (3) Cfr. nota in calce 1. (4) Cfr. Panorama dell'industria UE 1997, volume 1o, capitolo 9 e relazione del comitato permanente dell'industria del vetro nella CEE del 1998 nonché la relazione annuale 1999 dell'Associazione dell'industria del vetro e delle fibre minerali. (5) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12. (6) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4. (7) THA-Regime E 15/92 SG (92) D/17613 dell'8.12.1992. (8) THA-Regime N 768/94 SG (95) D/1062 dell'1.2.1995. (9) N 562/c/94, SG (94) D/17293 dell'1.12.1994. (10) 23o programma quadro dell'azione comune per il miglioramento della struttura economica e regionale. Aiuti nel quadro di questo regime valgono come aiuti all'investimento regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e sono stati autorizzati dalla Commissione in base alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE [N 157/94, SG (94) D/11038 dell'1.8.1994]. (11) Legge sui premi agli investimenti [N 494/A/95, SG (95), D/17154 del 27.12.1995]. Gli aiuti concessi sulla base di questa legge valgono come aiuti agli investimenti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e sono stati autorizzati dalla Commissione sulla base della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. (12) Sentenza del 29 aprile 1999 nella causa C-342/96 (Spagna/Commissione), Racc. 1999, pag. I-2459, punto 41. (13) NN 74/95, SG (96) D/1946 del 6.2.1996. (14) Al punto 7.5 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure) del 1999 recita: "la Commissione esaminerà (...) qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto" (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).