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Document 32002D0107

    2002/107/CE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra - Informazione circa l'entrata in vigore dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

    GU L 40 del 12.2.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/107(1)/oj

    32002D0107

    2002/107/CE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra - Informazione circa l'entrata in vigore dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

    Gazzetta ufficiale n. L 040 del 12/02/2002 pag. 0009 - 0010


    Decisione del Consiglio

    del 28 gennaio 2002

    relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

    (2002/107/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo trattino, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo trattino,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere conforme del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea da una parte e la Repubblica di Croazia dall'altra, siglato a Bruxelles il 10 luglio 2001.

    (2) La mancanza di un precedente accordo specifico in materia di trasporti tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia richiede l'integrazione delle pertinenti disposizioni sui trasporti collegate agli scambi di cui al protocollo n. 6 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

    (3) In mancanza di strutture contrattuali precedenti, il presente accordo istituisce un comitato interinale per l'attuazione dell'accordo.

    (4) Le disposizioni commerciali contenute in tale accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità europea verso paesi terzi non interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, i relativi allegati e protocolli e le dichiarazioni accluse all'atto finale.

    2. I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione(3).

    Articolo 2

    1. La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità presso il comitato interinale istituito all'articolo 38 dell'accordo.

    2. La posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di comitato interinale viene stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione oppure, all'occorrenza, dalla Commissione, sempre in conformità delle relative disposizioni del trattato.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare, per conto della Comunità, l'atto di notifica di cui all'articolo 50 dell'accordo.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Piqué i Camps

    (1) GU C 362 E del 18.12.2001, pag. 1.

    (2) Parere espresso il 14 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3.

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