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Document 32002D0079
2002/79/EC: Commission Decision of 4 February 2002 imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 385)
2002/79/CE: Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2002, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 385]
2002/79/CE: Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2002, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 385]
GU L 34 del 5.2.2002, pp. 21–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrogato da 32006D0504
2002/79/CE: Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2002, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 385]
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 05/02/2002 pag. 0021 - 0025
Decisione della Commissione del 4 febbraio 2002 che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina [notificata con il numero C(2002) 385] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/79/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Le arachidi originarie o provenienti dalla Cina risultano in molti casi contaminate da livelli eccessivi di aflatossina B1 e di aflatossine totali. (2) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha osservato che l'aflatossina B1, anche a dosi estremamente basse, causa tumori del fegato e ha un effetto genotossico. (3) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999(3) definisce i livelli massimi di taluni contaminanti ed in particolare delle aflatossine presenti nei prodotti alimentari. Questi limiti sono stati notevolmente superati nei campioni di arachidi originari o provenienti dalla Cina. (4) Ciò costituisce una grave minaccia per la sanità pubblica nella Comunità e pertanto si impongono provvedimenti di tutela a livello comunitario. (5) Dall'8 al 21 maggio 2001 è stata effettuata in Cina una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione europea per valutare i sistemi di controllo messi a punto per prevenire una contaminazione da aflatossine nelle arachidi destinate all'esportazione verso la Comunità europea. A seguito della missione è risultato che, fra l'altro, i controlli relativi alla presenza di aflatossine nelle arachidi sono minimi a livello di produzione o lavorazione. Sono state inoltre constatate carenze per quanto riguarda le prestazioni dei laboratori. Pertanto è opportuno sottoporre le arachidi o i prodotti derivati originari o provenienti dalla Cina a particolari condizioni per garantire un elevato livello di tutela della sanità pubblica. (6) È necessario che le arachidi e i prodotti derivati dalle arachidi siano stati prodotti, selezionati, manipolati, lavorati, confezionati e trasportati conformemente a buone prassi igieniche. È necessario definire i livelli di aflatossina B1 e aflatossine totali presenti nei campioni prelevati dalle partite subito prima della spedizione dalla Cina. (7) È opportuno che le autorità cinesi forniscano prove documentali che accompagnino ciascuna partita di arachidi originaria o proveniente dalla Cina per quanto riguarda le condizioni di produzione, selezione, manipolazione, lavorazione, confezione e trasporto, nonché i risultati delle analisi di laboratorio della partita relative ai livelli di aflatossina B1 e alle aflatossine totali. (8) Dai risultati della missione precitata si deduce che le autorità cinesi attualmente non possono garantire analisi affidabili o l'integrità della partita per quanto riguarda la certificazione. Pertanto l'affidabilità di eventuali certificati rilasciati per le arachidi provenienti dalla Cina solleva notevoli dubbi. (9) Pertanto è opportuno, allo scopo di tutelare la sanità pubblica, che tutte le partite di arachidi originarie o provenienti dalla Cina, importate nella Comunità europea, siano sottoposte a un campionamento e un'analisi per individuare il livello di aflatossine presenti da parte della competente autorità dello Stato membro d'importazione, prima dell'immissione sul mercato. Poiché questo provvedimento ha notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri, i risultati del provvedimento verranno valutati dopo un breve periodo di tempo e le misure saranno modificate se del caso. (10) Il comitato permanente per i prodotti alimentari è stato consultato il 2 aprile 2001 e il 19 luglio 2001, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri non possono importare prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie originari o provenienti dalla Cina, destinati al consumo umano o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari, a meno che la partita sia corredata dei risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e del certificato sanitario di cui all'allegato I, debitamente compilato, firmato e verificato da un rappresentante dell'amministrazione statale per le ispezioni delle importazioni e delle esportazioni e della quarantena della Repubblica popolare cinese: - arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00, - arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg), - arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg). 2. Le partite possono essere importate nella Comunità europea soltanto attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato II. 3. Ogni partita deve essere contrassegnata da un codice corrispondente a quello riportato sul certificato sanitario e sulla relazione di accompagnamento contenente il risultato delle analisi ufficiali, di cui al paragrafo 1. 4. Le competenti autorità di ciascuno Stato membro garantiscono che le arachidi originarie o importate dalla Cina, siano sottoposte al controllo dei documenti che garantiscono il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e i risultati del campionamento di cui al paragrafo 1. 5. Gli Stati membri assicurano che ogni partita originaria o proveniente dalla Cina, prima di essere immessa sul mercato comunitario attraverso uno dei punti di entrata, sia sottoposta a prelievo di campioni e analisi sistematiche relative alla presenza di aflatossina B1 e aflatossina totale. Gli Stati membri informano la Commissione in merito al risultato di tale analisi. Articolo 2 La presente decisione viene riesaminata entro il 1o maggio 2002, per appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità. Nell'ambito del riesame viene inoltre valutata la necessità che le autorità competenti dello Stato membro d'importazione continui ad applicare le disposizioni. Articolo 3 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1. (2) GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 48. (3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 17. ALLEGATO I >PIC FILE= "L_2002034IT.002302.TIF"> ALLEGATO II Elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione nella Comunità europea di arachidi e prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina >SPAZIO PER TABELLA>