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Document 32001R2585

Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

GU L 345 del 29.12.2001, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2585/oj

32001R2585

Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 29/12/2001 pag. 0010 - 0011


Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio

del 19 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Numerosi Stati membri perseguono attivamente una politica di ricambio generazionale nel settore agricolo. Tale politica si è dimostrata particolarmente valida nel settore vitivinicolo, in cui si fa crescente il bisogno di giovani imprenditori.

(2) Per facilitare l'applicazione di tale politica nel settore vitivinicolo e in attesa che vengano attuate le riserve di diritti di impianto, occorre prevedere la possibilità che i diritti di nuovo impianto concessi ai giovani agricoltori possano beneficiare temporaneamente del regime di aiuti alla ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999(4). Tale possibilità dovrebbe inoltre essere estesa ai diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei precedenti piani di miglioramento materiale di cui al regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole(5), al fine di facilitare la transizione dai regimi applicati anteriormente.

(3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1493/1999 e correggere taluni errori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è così modificato:

1) all'articolo 11, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: "Esso contempla i diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani di miglioramento materiale di cui al regolamento (CE) n. 950/97 nonché quelli concessi ai giovani agricoltori nelle campagne 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.";

2) all'articolo 15, secondo comma, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: "b) disposizioni che regolano l'esercizio dei diritti di reimpianto in generale e dei diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani di miglioramento materiale e ai giovani agricoltori nell'ambito dell'applicazione dei programmi";

3) all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29, solo i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i v.q.p.r.d., i vini da tavola, i vini di uve stramature e, eventualmente, in deroga all'articolo 45, i vini legalmente importati possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.";

4) l'allegato VII è modificato come segue:

a) alla parte A, punto 2, lettera b), il terzo trattino è sostituito dal testo seguente: "- una delle menzioni seguenti a condizioni da determinare: 'Landwein', 'vin de pays', 'indicazione geografica tipica', 'ονομασία κατά παράδοση', 'οίνος τοπικός', 'vino de la tierra', 'vinho regional', 'regional wine' o 'landvijn', quando viene usata una delle suddette menzioni, l'indicazione della menzione 'vino da tavola' non è obbligatoria;";

b) alla parte C, il punto 2 è sostituito dal testo seguente: "Fatte salve le disposizioni per l'armonizzazione delle legislazioni, i punti 1, lettera a) e 3, lettera c) lasciano tuttavia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di ammettere:

- l'utilizzazione dei termini 'vino' e 'vino frizzante' accompagnati da un nome di frutta e sotto forma di denominazione composta per la designazione di prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva,

- altre denominazioni composte comportanti la parola 'vino'.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 101.

(2) Parere espresso l'11 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 311 del 7.11.2001, pag. 64.

(4) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

(5) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

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