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Document 32001R2487

Regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione, del 18 dicembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per quanto riguarda le relazioni commerciali con la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica di Slovenia

GU L 335 del 19.12.2001, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrog. impl. da 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2487/oj

32001R2487

Regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione, del 18 dicembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per quanto riguarda le relazioni commerciali con la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica di Slovenia

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 19/12/2001 pag. 0009 - 0013


Regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione

del 18 dicembre 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per quanto riguarda le relazioni commerciali con la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000(1), modificati dal regolamento (CE) n. 2563/2000(2), in particolare gli articoli 9 e 10,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio è in procinto di concludere un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altro. Tale accordo è stato firmato il 9 aprile 2001. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stato concluso un accordo interinale relativo alle disposizioni sugli scambi e sulle questioni connesse, che è entrato in vigore il 1o giugno 2001.

(2) Il Consiglio è in procinto di concludere un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Croazia, dall'altro. Tale accordo è stato firmato il 29 ottobre 2001. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia è stato concluso un accordo interinale relativo alle disposizioni sugli scambi e sulle questioni connesse, che è stato firmato il 29 ottobre 2001 e sarà applicato a partire dal 1o gennaio 2002.

(3) Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con concessioni commerciali bilaterali che sono, dal lato della Comunità, equivalenti alle concessioni applicabili nel quadro delle misure commerciali autonome unilaterali a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000. Inoltre, è stato concesso un accesso illimitato in franchigia doganale per i prodotti tessili originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e sono state definite concessioni bilaterali specifiche per i prodotti della pesca e di "baby-beef".

(4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 per tener conto di tali sviluppi. In particolare, è opportuno depennare la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie accordate per gli stessi prodotti nel quadro dei regimi contrattuali. Inoltre, occorrerà ridurre i volumi dei contingenti tariffali globali per quei prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro dei regimi contrattuali.

(5) La Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000 soltanto nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali.

(6) Protocolli aggiuntivi riguardanti, tra l'altro, le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate sono inoltre in fase di conclusione con la Repubblica di Croazia(3), l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia(4) e la Repubblica di Slovenia(5) (in appresso denominati "protocolli aggiuntivi sul vino") e dovrebbero essere applicati a partire dal 1o gennaio 2002. Nell'ambito dei protocolli aggiuntivi sul vino sono stati previsti contingenti tariffari individuali, nel quadro del contingente tariffario globale di 545000 hl aperto a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000, per le importazioni nella Comunità di vino originario della Repubblica di Croazia (45000 hl), dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (300000 hl) e della Repubblica di Slovenia (48000 hl).

(7) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 onde sottrarre i volumi dei contingenti tariffari individuali dal volume del contingente tariffario globale, nonché onde specificare le condizioni di accesso per il restante volume del contingente tariffario globale. In particolare, ne consegue che l'accesso al contingente tariffario per il vino previsto dal regolamento (CE) n. 2007/2000 per la Repubblica di Slovenia dovrebbe essere sospeso, mentre l'accesso per la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrebbe essere subordinato a un utilizzo preliminare dei contingenti tariffari individuali rispettivamente previsti per questi due paesi dai protocolli aggiuntivi sul vino.

(8) I contingenti tariffari individuali previsti per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia saranno progressivamente aumentati, a determinate condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi sul vino. In particolare, l'incremento annuo dei volumi di tali contingenti tariffari individuali è subordinato all'utilizzo di un volume minimo pari all'80 % dei contingenti tariffari individuali aperti per l'anno precedente. Pertanto, la Commissione dovrebbe riesaminare i volumi utilizzati ogni anno e adottare misure per introdurre gli eventuali adeguamenti di detti volumi che si rendano necessari per la Croazia e la Slovenia, e, di conseguenza, del contingente tariffario globale applicabile in forza dell'ordine n. 09.1515.

(9) Un accordo sul commercio dei prodotti tessili con la Bosnia-Erzegovina, che veniva applicato in via provvisoria dal 1o marzo 2001, è stato firmato il 27 giugno 2001. Detto accordo stabilisce che sulle esportazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina verso la Comunità non siano applicate restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, e prevede inoltre l'instaurazione di un sistema di duplice controllo. Un accordo analogo, applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2001, è stato inoltre firmato con la Croazia il 17 maggio 2001.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, i termini "originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Repubblica federale di Iugoslavia incluso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999" sono sostituiti dai termini "originari delle Repubbliche di Albania e di Bosnia-Erzegovina nonché della Repubblica federale di lugoslavia incluso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999";

2) il paragrafo 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente nuovo paragrafo: "2. I prodotti originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o per qualsiasi misura prevista dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra le Comunità europee e questi paesi";

3) all'articolo 2, paragrafo 2, i termini "Per quanto riguarda l'Albania, la Bosnia- Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di lugoslavia, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato altresì alla loro disponibilità ad avviare" sono sostituiti dai seguenti termini: "Il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato altresì alla disponibilità dei paesi beneficiari ad avviare";

4) all'articolo 3, paragrafo 1, i termini: "Per i prodotti tessili originari dei paesi o dei tenitori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento" sono sostituiti dai seguenti termini: "Per i prodotti tessili originari della Repubblica federale di lugoslavia";

5) all'articolo 3, paragrafo 2, i termini: "quando i prodotti in questione siano originari dei paesi o dei tenitori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento" sono sostituiti dai seguenti termini: "quando i prodotti in questione siano originari della Repubblica federale di lugoslavia";

6) il paragrafo 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente nuovo paragrafo: "1. Per determinati prodotti della pesca e per i vini originali dei paesi e territori di cui all'articolo 1, elencati nell'allegato I, i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari, e alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto e origine";

7) all'articolo 4, paragrafo 2:

a) il quantitativo di "22525" tonnellate di cui al primo e secondo comma è sostituito da "11475" tonnellate;

b) le lettere b) e c) sono soppresse;

8) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2001.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.

(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(5) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>"

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