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Dokument 32001R2361

    Regolamento (CE) n. 2361/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quindicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 e che deroga a tale regolamento

    GU L 315 del 1.12.2001, str. 57—58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2361/oj

    32001R2361

    Regolamento (CE) n. 2361/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quindicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 e che deroga a tale regolamento

    Gazzetta ufficiale n. L 315 del 01/12/2001 pag. 0057 - 0058


    Regolamento (CE) n. 2361/2001 della Commissione

    del 30 novembre 2001

    che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quindicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 e che deroga a tale regolamento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001(2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2155/2001(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2288/2001(6), stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la quindicesima gara parziale del 26 novembre 2001.

    (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

    (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati ad un livello appropriato. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.

    (4) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001 stabilisce che i quantitativi aggiudicati per ogni singola gara sono consegnati entro i 17 gioni di calendatio successivi al giorno di pubblicazione del prezzo massimo di acquisto. Tuttavia il periodo natalizio rischia di rallentare considerevolmente le consegne. Si deve pertanto prevedere che i quantitativi attribuiti nel contesto della sedicesima gara parziale del 10 dicembre 2001 possano essere consegnati fino al 10 gennaio 2002.

    (5) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la quindicesima gara parziale del 26 novembre 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

    - Germania: 154,50 EUR/100 kg,

    - Irlanda: 185,70 EUR/100 kg,

    - Spagna: 155,85 EUR/100 kg,

    - Francia: 209,50 EUR/100 kg,

    - Lussemburgo: 165,00 EUR/100 kg,

    - Belgio: 161,70 EUR/100 kg,

    - Portogallo: 158,00 EUR/100 kg.

    Articolo 2

    Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, i quantitativi assegnati nel contesto della sedicesima gara parziale del 10 dicembre 2001, possono essere consegnati fino al 10 gennaio 2002 al più tardi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

    (3) GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

    (4) GU L 289 del 6.11.2001, pag. 4.

    (5) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

    (6) GU L 307 del 24.11.2001, pag. 12.

    Góra