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Document 32001R2303

    Regolamento (CE) n. 2303/2001 del Consiglio, del 15 novembre 2001, concernente la conclusione di due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001

    GU L 310 del 28.11.2001, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2303/oj

    32001R2303

    Regolamento (CE) n. 2303/2001 del Consiglio, del 15 novembre 2001, concernente la conclusione di due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001

    Gazzetta ufficiale n. L 310 del 28/11/2001 pag. 0006 - 0007


    Regolamento (CE) n. 2303/2001 del Consiglio

    del 15 novembre 2001

    concernente la conclusione di due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1o maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1o agosto 2001 al 31 dicembre 2001

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) La Comunità europea e la Repubblica del Senegal hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese(3) al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

    (2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso, mediante accordi in forma di scambio di lettere siglati il 23 aprile 2001 e il 1o giugno 2001, di prorogare il protocollo attuale per due periodi consecutivi di tre e cinque mesi, dal 1o maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1o agosto 2001 al 31 dicembre 2001, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto.

    (3) È nell'interesse della Comunità approvare le due proroghe.

    (4) È opportuno confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca per la pesca al traino e la pesca del tonno fissate dal protocollo scaduto nonché il criterio di ripartizione dell'obbligo che incombe agli armatori comunitari di sbarcare tonno in Senegal, previsto al punto C dell'allegato I del protocollo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono approvati a nome della Comunità europea i due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1o maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1o agosto 2001 al 31 dicembre 2001.

    Il testo dei due accordi è accluso alla decisione 2001/795/CE del Consiglio(4), del 29 ottobre 2001, relativa alla loro firma ed alla loro applicazione provvisoria.

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca per la pesca al traino e la pesca del tonno fissate pro rata temporis dall'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

    Articolo 3

    Per i periodi dal 1o maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1o agosto 2001 al 31 dicembre 2001 l'obbligo di sbarco diretto delle catture da parte delle tonniere con reti a circuizione di cui al punto C dell'allegato I al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, è soddisfatto dagli armatori comunitari, pro rata temporis, secondo il seguente criterio di ripartizione:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Aelvoet

    (1) GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 188.

    (2) Parere espresso il 25 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 17.

    (4) GU L 300 del 16.11.2001, pag. 41.

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