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Document 32001R2156

Regolamento (CE) n. 2156/2001 del Consiglio, del 5 novembre 2001, che abroga il regolamento (CE) n. 926/98 relativo alla riduzione di alcune relazioni economiche con la Repubblica federale di Iugoslavia

GU L 289 del 6.11.2001, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2156/oj

32001R2156

Regolamento (CE) n. 2156/2001 del Consiglio, del 5 novembre 2001, che abroga il regolamento (CE) n. 926/98 relativo alla riduzione di alcune relazioni economiche con la Repubblica federale di Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 06/11/2001 pag. 0005 - 0005


Regolamento (CE) n. 2156/2001 del Consiglio

del 5 novembre 2001

che abroga il regolamento (CE) n. 926/98 relativo alla riduzione di alcune relazioni economiche con la Repubblica federale di Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2001/719/PESC del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che modifica la posizione comune 96/184/PESC concernente le esportazioni di armi verso l'ex Iugoslavia e la posizione comune 98/240/PESC relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia(1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione della risoluzione 1367(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio ha stabilito che era opportuno revocare, per quanto riguarda la Repubblica federale di Iugoslavia, l'embargo sulle armi e che il divieto applicato alla vendita e alla fornitura di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici era ormai superfluo.

(2) Occorre pertanto revocare immediatamente il divieto applicato alla vendita e alla fornitura di attrezzature di questo tipo alla Repubblica federale di Iugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 926/98(2) è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. Miller

(1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 49.

(2) GU L 130 dell'1.5.1998, pag. 1.

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