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Document 32001R2118

Regolamento (CE) n. 2118/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che rettifica il regolamento (CE) n. 1888/2001 che stabilisce i tassi di cambio specifici applicabili all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

GU L 283 del 27.10.2001, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2118/oj

32001R2118

Regolamento (CE) n. 2118/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, che rettifica il regolamento (CE) n. 1888/2001 che stabilisce i tassi di cambio specifici applicabili all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 27/10/2001 pag. 0027 - 0027


Regolamento (CE) n. 2118/2001 della Commissione

del 26 ottobre 2001

che rettifica il regolamento (CE) n. 1888/2001 che stabilisce i tassi di cambio specifici applicabili all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione(2),

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(3),

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001(5), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I tassi di cambio specifici applicabili all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero sono stati fissati per il mese di agosto 2001 dal regolamento (CE) n. 1888/2001 della Commissione(6).

(2) Da una verifica è emerso un errore nell'allegato del regolamento (CE) n. 1888/2001. Occorre quindi rettificare il regolamento in causa.

(3) Per tutelare i diritti degli operatori il periodo di applicabilità del presente regolamento deve corrispondere a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1888/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1888/2001, il tasso "0,623313" della lira sterlina è sostituito da "0,626313".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(4) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

(5) GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19.

(6) GU L 260 del 28.9.2001, pag. 10.

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