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Document 32001R2066
Commission Regulation (EC) No 2066/2001 of 22 October 2001 amending Regulation (EC) No 1622/2000 as regards the use of lysozyme in wine products
Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli
Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli
GU L 278 del 23.10.2001, p. 9–10
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No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008
Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 23/10/2001 pag. 0009 - 0010
Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 46, considerando quanto segue: (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di aggiunta di lisozima in determinati prodotti vitivinicoli. (2) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2001(4), stabilisce segnatamente i limiti e le condizioni di utilizzazione di talune sostanze autorizzate dal regolamento (CE) n. 1493/1999. I limiti di utilizzazione sono indicati nel suo allegato IV. (3) Da sperimentazioni effettuate da due Stati membri sull'utilizzazione del lisozima nella vinificazione risulta confermato che l'aggiunta di detta sostanza presenta un interesse significativo ai fini della stabilizzazione dei vini e consente di ottenere vini di qualità con tenori ridotti di anidride solforosa. È dunque opportuno consentire il suo impiego e stabilire dosi limite di utilizzazione corrispondenti alle necessità tecnologiche dimostrate dalle sperimentazioni. (4) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza, purché il lisozima sia conforme ai requisiti di purezza stabiliti nella direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(5), modificato da ultimo dalla direttiva 2001/30/CE(6). (5) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue. 1) È inserito il seguente articolo 11 bis: "Articolo 11 bis Lisozima Il lisozima, la cui utilizzazione è prevista all'allegato IV, punto 1, lettera r) e al punto 3 lettera z ter), del regolamento (CE) n. 1493/1999 può essere utilizzato solo se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato VIII bis del presente regolamento." 2) Nella tabella dell'allegato IV è aggiunta la seguente riga: ">SPAZIO PER TABELLA>" 3) È inserito l'allegato VIII bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. (3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. (4) GU L 220 del 15.8.2001, pag. 17. (5) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1. (6) GU L 146 del 31.5.2001, pag. 1. ALLEGATO "ALLEGATO VIII BIS Prescrizioni per il lisozima (articolo 11 bis del presente regolamento) CAMPO D'APPLICAZIONE Il lisozima può essere aggiunto al mosto di uve, al mosto parzialmente fermentato e al vino al fine di controllore la crescita e l'attività dei batteri responsabili della fermentazione malolattica in detti prodotti. PRESCRIZIONI - La dose massima di utilizzazione è stabilita all'allegato IV del presente regolamento. - Il prodotto utilizzato deve essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE"