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Document 32001R1824

    Regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio, del 12 settembre 2001, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan

    GU L 248 del 18.9.2001, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/09/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1824/oj

    32001R1824

    Regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio, del 12 settembre 2001, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan

    Gazzetta ufficiale n. L 248 del 18/09/2001 pag. 0001 - 0013


    Regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio

    del 12 settembre 2001

    che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 6,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO E MISURE ESISTENTI

    (1) Nel 1991, con il regolamento (CEE) n. 3433/91(2), il Consiglio ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 16,9 % sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili ("accendini non ricaricabili"), originari della Repubblica popolare cinese ("Cina").

    (2) Nel 1995, con il regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio(3), l'originario dazio ad valorem è stato sostituito da un dazio specifico pari a 0,065 ECU per accendino.

    (3) Con il regolamento (CE) n. 192/1999(4) il Consiglio, in seguito ad un'inchiesta sull'elusione, ha esteso le suddette misure a) alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, e b) alle importazioni di taluni accendini ricaricabili originari della Cina o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan aventi un valore unitario franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,15 EUR.

    B. LA PRESENTE INCHIESTA

    1. Domanda di riesame

    (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza(5) del dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio, come esteso dal regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio ("misure esistenti"), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure esistenti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ("il regolamento di base").

    (5) La domanda è stata presentata il 3 febbraio 2000 dalla Federazione europea dei produttori di accendini ("ELMF" o "il richiedente"), per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di accendini non ricaricabili ("produttori comunitari richiedenti").

    2. Avviso di apertura

    (6) Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha aperto un'inchiesta(6) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    3. Periodo dell'inchiesta

    (7) L'inchiesta relativa al persistere e/o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 marzo 2000 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio del persistere e/o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 1996 alla fine del PI ("periodo oggetto del riesame").

    4. Parti interessate dall'inchiesta

    (8) La Commissione ha ufficialmente informato dell'inizio del riesame l'industria comunitaria, gli esportatori e i produttori cinesi e i loro rappresentanti, le autorità cinesi, nonché gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, e ha inviato un questionario a tutte le suddette parti e a quelle che si sono manifestate entro i termini indicati nell'avviso di apertura. Inoltre è stato consultato il produttore del paese analogo e gli è stato inviato un questionario. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere di essere sentite.

    (9) I produttori comunitari richiedenti hanno compilato il questionario. Altre informazioni sono state comunicate da un produttore comunitario non richiedente che non ha espresso opposizione al procedimento.

    (10) I produttori esportatori cinesi non hanno compilato il questionario della Commissione e non hanno collaborato all'inchiesta.

    (11) Dei settantadue importatori non collegati e utilizzatori consultati, soltanto tredici hanno risposto, sostenendo di non aver importato il prodotto in questione originario della Cina o di averne interrotto l'importazione. Di questi tredici, due importatori hanno interamente compilato il questionario.

    5. Verifica delle informazioni ricevute

    (12) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se vi fosse o meno il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e se il mantenimento delle misure fosse o meno contrario all'interesse della Comunità. Visite di verifica sono state effettuate presso le sedi delle seguenti società:

    a) Produttori comunitari:

    Bic SA, Clichy Cedex, Francia

    Flamagas SA, Barcellona, Spagna

    Tokai Europe GmbH, Mönchengladbach, Germania

    Swedish Match Lighter BV, Assen, Paesi Bassi.

    b) Produttori del paese analogo:

    Swedish Match Philippines, Inc., Manila, Filippine.

    c) Importatori non collegati della Comunità:

    Daalgo, SL, Valencia, Spagna.

    C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (13) Il prodotto in esame è lo stesso delle inchieste iniziali, ossia accendini a gas, non ricaricabili, del codice NC 9613 10 00 (codice Taric 9613 10 00*19 ).(7)

    (14) Come indicato nelle precedenti inchieste, è stato stabilito che gli accendini non ricaricabili prodotti e venduti dai produttori comunitari richiedenti e quelli importati dalla Cina sono identici sotto tutti gli aspetti o hanno almeno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e che non vi sono tra di essi differenze riguardo all'uso. Altrettanto vale per gli accendini prodotti e venduti nelle Filippine, scelte come paese analogo. Pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    D. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

    1. Osservazioni preliminari

    (15) Le risultanze sul dumping esposte qui di seguito devono essere considerate alla luce del fatto che i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato all'inchiesta e pertanto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, esse hanno dovuto essere basate sui dati disponibili, ossia nella fattispecie i dati Eurostat e i dati relativi al commercio d'esportazione cinese. Al tempo dell'inchiesta originale, la quota di mercato delle importazioni in questione era significativa, ossia rappresentava l'11 % circa del consumo comunitario totale. Nel periodo successivo all'istituzione delle misure antidumping tale quota è scesa al 9 % nel 1995 e ha poi registrato una diminuzione sostanziale fino all'1,3 % circa durante il PI.

    2. Rischio del persistere del dumping

    a) Paese analogo

    (16) Le misure esistenti prevedono un unico dazio per l'intero paese su tutte le importazioni nella Comunità di accendini non ricaricabili originari della Cina. In conformità all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha applicato lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta iniziale. Pertanto, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato ("paese analogo").

    (17) Nell'inchiesta iniziale era stata scelta come paese analogo la Tailandia. Nel successivo riesame erano state utilizzate come paese analogo le Filippine, in quanto i produttori tailandesi si erano rifiutati di collaborare e le Filippine, per la dimensione del loro mercato interno, per il carattere aperto del loro mercato e per la facilità di accesso a parti e componenti, costituivano una scelta adeguata e non infondata come paese analogo. Nell'avviso di apertura del presente riesame in previsione della scadenza si prevedeva pertanto di scegliere nuovamente le Filippine come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. Essendo stato constatato che le conclusioni della precedente inchiesta di riesame erano ancora valide, in quanto nessuna parte interessata aveva presentato osservazioni sulla scelta delle Filippine come paese analogo e il produttore filippino consultato aveva accettato di collaborare pienamente, si è ritenuto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la scelta delle Filippine come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale del prodotto in questione relativamente alla Cina fosse adeguata e non infondata.

    b) Valore normale

    (18) In primo luogo è stato accertato che le vendite del produttore filippino sul mercato interno erano effettuate in quantitativi sufficienti ed erano quindi rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (19) Successivamente è stato esaminato se le vendite ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno dal produttore filippino che ha collaborato si potessero considerare eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. È stato accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI era superiore alla media ponderata dei costi di produzione unitari, e che il volume delle singole operazioni di vendita a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari era inferiore al 20 % del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale. Pertanto, tutte le vendite sul mercato interno sono state considerate effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali.

    (20) Il valore normale è stato quindi determinato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, in base ai prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno durante il PI da clienti indipendenti del produttore filippino che ha collaborato, ossia in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite per modello effettuate sul mercato interno durante il PI, indipendentemente dal fatto che fossero redditizie o meno.

    c) Prezzo all'esportazione

    (21) Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità, dato che i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, è stato necessario basare le conclusioni sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto determinato sulla base delle offerte documentate in quanto il livello dei prezzi figurante nelle stesse era confermato dai dati relativi al commercio d'esportazione cinese.

    d) Confronto

    (22) Ai fini di un equo confronto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze inerenti ai costi di trasporto e di credito che, secondo quanto dimostrato, influivano sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

    e) Margine di dumping

    (23) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale, a livello franco fabbrica nelle Filippine, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione a livello franco fabbrica in Cina, allo stesso stadio commerciale. Da tale confronto è emersa l'esistenza di un dumping rilevante. Il margine di dumping accertato era sostanzialmente superiore al margine dell'80,3 % constatato nelle inchieste precedenti.

    (24) Dall'inchiesta non è emerso alcun elemento tale da far prevedere la scomparsa o la diminuzione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Si è pertanto concluso che esiste la probabilità che il dumping persista. Tuttavia, dato il modesto livello delle importazioni originarie della Cina durante il PI, si è ritenuto opportuno esaminare anche se l'eventuale abrogazione delle misure esistenti implicasse un rischio di reiterazione del dumping per volumi di esportazioni più consistenti.

    3. Rischio di reiterazione del dumping

    (25) Al fine di esaminare il rischio di reiterazione del dumping per quantitativi consistenti sono stati considerati i seguenti fattori: esistenza del dumping e contesto dell'elusione, andamento della produzione e dell'utilizzazione degli impianti in Cina e andamento delle esportazioni cinesi di accendini a livello mondiale.

    a) Esistenza del dumping e contesto dell'elusione

    (26) Nelle inchieste precedenti era stato accertato un margine di dumping elevato. Dall'inchiesta svolta nel quadro del presente riesame è emerso che il dumping non è stato eliminato e che addirittura era considerevolmente più elevato di quello accertato nelle inchieste precedenti.

    (27) Inoltre, è stata rilevata l'elusione delle misure antidumping imposte. L'elusione ha avuto luogo mediante trasbordi via Taiwan e modifiche del prodotto aventi unicamente lo scopo di evitare il pagamento del dazio antidumping. Di conseguenza, come indicato al considerando 3, le misure sono state estese nel 1999 alle importazioni taiwanesi e alle importazioni di taluni accendini ricaricabili provenienti dalla Cina.

    (28) I risultati dell'inchiesta sull'elusione così come l'attuale livello relativamente modesto delle importazioni del prodotto in questione dalla Cina nella Comunità sembrano dimostrare che i produttori esportatori cinesi, pur continuando ad essere fortemente interessati a effettuare vendite nella Comunità, non potrebbero competere sul mercato comunitario vendendo i loro prodotti a livelli che non fossero di dumping.

    b) Andamento della produzione e dell'utilizzazione degli impianti in Cina

    (29) Gli unici dati in possesso della Commissione sulla produzione e sul consumo interni di accendini in Cina sono quelli che le sono stati forniti dal richiedente nella domanda di riesame e durante l'inchiesta, in quanto i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Anche se i dati disponibili non hanno potuto essere confermati da fonti indipendenti, non sono emersi motivi per non prenderli in considerazione.

    (30) La produzione cinese dei soli accendini a pietra focaia è stata stimata a 2,5 miliardi di unità, pari ad oltre due volte il consumo interno cinese del prodotto in questione, stimato tra 1,1 e 1,4 miliardi di unità compresi gli accendini piezoelettrici, che non rientrano nel prodotto in questione. Queste cifre tuttavia, se confrontate con le statistiche delle esportazioni cinesi (cfr. considerando 33), risultano chiaramente inferiori a quelle reali.

    (31) Secondo il sito web www.globalsources.com in Cina vi sono 786 fornitori di accendini per sigarette, di cui 140 per gli accendini non ricaricabili e 161 per quelli ricaricabili. Il produttore di accendini che si autodefinisce il più importante vanta una capacità mensile di 45 milioni di unità. Tre società prese a caso tra le 20 più importanti conosciute sostengono di produrre o di avere la capacità di produrre 1 miliardo di accendini all'anno, ossia un quantitativo appena inferiore al consumo comunitario totale di accendini ricaricabili e non ricaricabili.

    (32) Pertanto, l'enorme capacità produttiva disponibile in Cina combinata con la dimensione del mercato interno cinese dà ai produttori esportatori cinesi un'ampia possibilità di movimento tra mercati e tipi di prodotti diversi. Questi produttori quindi sono in grado di aumentare rapidamente la produzione e di dirigerla verso qualsiasi mercato di esportazione, compreso, in caso di abrogazione delle misure, quello comunitario.

    c) Andamento delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi

    1. Tendenza generale all'incremento delle esportazioni

    (33) Sulla base dei dati relativi al commercio d'esportazione cinese, è stato stabilito che le esportazioni cinesi a livello mondiale sono aumentate, in termini di unità, da 1,9 miliardi di accendini non ricaricabili e 0,2 miliardi di accendini ricaricabili nel 1996 a 2,7 e 0,7 miliardi nel 2000.

    (34) Inoltre, è stato osservato un calo significativo dei prezzi, da 0,06 USD nel 1996 a 0,03 USD nel 2000 per gli accendini non ricaricabili e da 0,31 USD nel 1996 a 0,14 USD nel 2000 per gli accendini ricaricabili.

    2. Possibile diversione delle esportazioni cinesi in seguito all'introduzione di restrizioni in alcuni paesi terzi

    (35) Secondo le informazioni disponibili, Canada e Stati Uniti hanno imposto restrizioni all'importazione di accendini cinesi per motivi di sicurezza. Il mercato statunitense è chiuso per gli accendini non muniti di dispositivo di sicurezza per bambini e, alla fine del 1999, il Canada ha vietato l'ingresso degli accendini asiatici per ragioni inerenti alla sicurezza. I produttori esportatori cinesi sono quindi costretti a cercare mercati d'esportazione alternativi.

    3. Esportazioni cinesi verso altri mercati d'esportazione rappresentativi

    (36) È importante notare che, dopo l'istituzione da parte del Consiglio di un dazio antidumping nel 1995, i produttori esportatori cinesi sono facilmente entrati in altri grandi mercati d'esportazione quali, ad esempio, l'Indonesia e, in misura minore, Russia e Giappone, applicando prezzi all'esportazione altrettanto bassi che sul mercato comunitario.

    4. Conclusioni

    (37) Dall'inchiesta è chiaramente emerso che, anche se il volume di accendini non ricaricabili importati nella Comunità dalla Cina durante il PI era relativamente modesto, tali importazioni erano oggetto di un dumping persino più elevato di quello accertato nelle inchieste precedenti.

    (38) Dall'inchiesta è altresì emerso che, se le misure esistenti fossero abrogate, il volume delle esportazioni cinesi di accendini non ricaricabili verso la Comunità raggiungerebbe con ogni probabilità livelli rilevanti. Tale conclusione è fondata sulla considerevole capacità di riserva disponibile in Cina e sul livello di elusione accertato. Quest'ultimo dimostra il costante forte interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato comunitario.

    (39) Si è anche concluso che le esportazioni verso la Comunità, oltre a registrare un notevole incremento, sarebbero molto probabilmente effettuate a prezzi di dumping. Tale conclusione si basa sui bassi prezzi rilevati per le esportazioni cinesi verso i mercati di altri importanti paesi terzi. È improbabile che i produttori esportatori cinesi possano ricominciare ad effettuare consistenti esportazioni verso la Comunità senza applicare prezzi all'esportazione altrettanto bassi, considerato in particolare che le attuali esportazioni verso la Comunità, pur non essendo rilevanti in termini di volume, sono già oggetto di dumping.

    (40) In sintesi, è molto probabile che, qualora le misure fossero abrogate, le importazioni nella Comunità dalla Cina riprenderebbero in quantitativi rilevanti e a prezzi oggetto di un dumping considerevole.

    E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

    (41) I produttori comunitari richiedenti rappresentano il 95 % circa della produzione comunitaria di accendini non ricaricabili e costituiscono quindi l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. L'altro produttore della Comunità non è stato considerato come facente parte dell'industria comunitaria, in quanto non ha collaborato pienamente, ma ha soltanto fornito alcune informazioni necessarie per determinare il consumo comunitario di accendini non ricaricabili.

    F. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

    1. Osservazione di carattere generale

    (42) Al fine di garantire la comparabilità delle tendenze annuali, si è provveduto ad annualizzare tutti i parametri esaminati relativi ai 15 mesi del PI moltiplicando i dati verificati per 12/15.

    2. Consumo sul mercato comunitario

    (43) Il consumo comunitario apparente del prodotto in questione è stato determinato sulla base dei seguenti elementi:

    - numero di accendini non ricaricabili di produzione propria venduti dall'industria comunitaria,

    - unità vendute dal produttore comunitario non richiedente,

    - importazioni nella Comunità dalla Cina di accendini non ricaricabili, secondo i dati Eurostat,

    - importazioni nella Comunità da tutti gli altri paesi terzi di accendini non ricaricabili, secondo i dati Eurostat.

    (44) Il consumo sul mercato comunitario di accendini non ricaricabili così calcolato è diminuito da 873 milioni circa di unità nel 1996 a 770 milioni circa nel PI. Tra il 1996 e il 1998 ha registrato un calo del 14,3 % ed è poi aumentato nel 1999 e durante il PI. La contrazione complessiva del consumo comunitario durante il periodo oggetto del riesame è stata dell'11,8 %.

    Consumo comunitario

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonti:

    risposte dell'industria comunitaria e dell'altro produttore della Comunità al questionario; estrapolazioni da Eurostat.

    (45) Queste cifre tuttavia sono inferiori al valore reale in quanto non comprendono il consumo di taluni accendini ricaricabili, pari a 153 milioni nel 1997 e a 104 milioni nel PI.

    3. Andamento delle importazioni originarie della Cina

    a) Volume e quota di mercato delle importazioni

    (46) Dato che il dazio specifico pari a 0,065 ECU per unità è stato stabilito nel 1995, sono fornite anche le cifre relative alle importazioni di tale anno e la tendenza è calcolata di conseguenza. Le importazioni sono diminuite da quasi 80 milioni di unità nel 1995 a meno di 10 milioni nel PI e la loro quota di mercato è diminuita in misura corrispondente. Il consumo del 1995, stimato a 882 milioni, era leggermente diverso rispetto a quello del 1996.

    Impostazioni dalla Cina

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    Calcolata sul consumo del 1996 (i dati relativi al 1995 non sono disponibili).

    b) Andamento del prezzo delle importazioni

    (47) Dopo l'istituzione del dazio antidumping sugli accendini non ricaricabili originari della Cina, i prezzi, secondo i dati disponibili più attendibili tratti da Eurostat, dalle statistiche cinesi e dalle offerte documentate degli operatori cinesi, si sono ancora mantenuti inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Sulla base delle risultanze relative al PI, si constata una differenza di prezzo, allo stesso stadio commerciale, del 48 % circa, anche se si include il dazio antidumping.

    4. Situazione economica dell'industria comunitaria

    a) Osservazione di carattere generale

    (48) A prima vista, le misure sembrano efficaci in relazione all'andamento di alcuni indicatori economici. Tuttavia, la situazione dell'industria comunitaria si deve valutare anche alla luce dell'elusione constatata, in seguito alla quale si è proceduto nel 1999 all'estensione del dazio antidumping.

    b) Produzione

    (49) Come mostra la tabella qui sotto, durante il periodo oggetto del riesame la produzione di accendini non ricaricabili dell'industria comunitaria è diminuita da 1038 a 912 milioni, ossia del 12 % circa. In tale periodo, per far fronte alla concorrenza delle importazioni a basso prezzo, l'industria comunitaria ha proceduto ad un'ampia ristrutturazione. La produzione è stata adattata in modo da ottenere economie di scala e la competitività è stata migliorata per far fronte all'evoluzione della domanda, ad esempio all'incremento del consumo e dell'importazione di accendini piezoelettrici. Occorre sottolineare che nel periodo oggetto del riesame due impianti produttivi, in Grecia e in Francia, sono stati chiusi.

    Produzione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    c) Capacità e tasso di utilizzazione degli impianti

    (50) La capacità produttiva dell'industria comunitaria è diminuita da 1221 milioni di unità nel 1996 a 1195 nel PI, ovvero del 2,1 %. L'utilizzazione degli impianti è scesa dall'85 % al 76 %.

    Capacità

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    d) Vendite nella Comunità

    (51) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria nella Comunità durante il periodo oggetto del riesame è aumentato del 4,9 %, passando da 555 milioni circa di unità nel 1996 a 582 milioni circa nel PI.

    Totale vendite CE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    e) Quota di mercato

    (52) La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata dal 64 % circa al 76 % circa.

    Quota di mercato dell'industria comunitaria

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario e Eurostat.

    f) Prezzi di vendita nella Comunità

    (53) Dall'inchiesta è emerso che durante il periodo oggetto del riesame il prezzo di vendita medio applicato dall'industria comunitaria per il prodotto in questione è diminuito dell'8 %, da 0,237 ECU/unità nel 1996 a 0,217 EUR/unità nel PI. Esso ha registrato un calo nel 1997 e nel 1998, per poi aumentare leggermente e stabilizzarsi nel 1999 e nel PI.

    Prezzo di vendita medio

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    g) Redditività

    (54) La media ponderata dei profitti dell'industria comunitaria, espressa in percentuale del valore netto delle vendite, per gli accendini non ricaricabili, è diminuita dall'11,1 % nel 1996 al 6,9 % nel PI. Occorre notare che la redditività varia in misura considerevole tra i membri dell'industria comunitaria. Inoltre, un'importante società ha sostenuto che la redditività dei suoi accendini a pietra focaia non poteva essere separata da quella dei suoi accendini elettronici e che questi ultimi erano più redditizi. In tale contesto, le cifre relative alla redditività riportate qui sotto potrebbero essere superiori al valore reale. Un altro membro dell'industria comunitaria ha attribuito il considerevole deterioramento della sua redditività durante il 1998 e il 1999 ad una consistente riduzione delle sue esportazioni verso paesi terzi, che avrebbe comportato un calo della produzione e un aumento dei costi di produzione complessivi. In conclusione, l'industria comunitaria non ha realizzato il profitto del 15 % indicato come adeguato nel regolamento originale (CEE) n. 3433/91 (considerando 16) e nel regolamento (CE) n. 1006/95 (considerando 63), né il profitto del 10 % indicato come adeguato nel regolamento (CE) n. 423/97(8) relativo alle importazioni di accendini non ricaricabili originari della Tailandia, delle Filippine e del Messico (considerando 81).

    (55) La redditività dell'industria comunitaria sul mercato comunitario per il prodotto in esame presenta il seguente andamento:

    Tasso di profitto

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    h) Occupazione

    (56) L'occupazione connessa al prodotto in esame nell'industria comunitaria è diminuita da 1716 unità occupate nel 1996 a 1496 unità occupate nel PI, ossia del 13 %. Tale riduzione è dovuta essenzialmente alle misure prese dall'industria comunitaria per accrescere la sua competitività. In particolare, oltre alla chiusura di due impianti produttivi menzionata sopra, l'industria comunitaria ha proceduto allo sviluppo dell'automazione nel processo di fabbricazione e di assemblaggio e alla centralizzazione delle attività di vendita.

    La situazione dell'occupazione nell'industria comunitaria presenta il seguente andamento:

    Personale Accendini non ricaricabili

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    i) Produttività

    (57) Misurata in base al numero di accendini annualmente prodotti dal personale addetto alla fabbricazione, la produttività ha registrato un leggero aumento, pari al 2 % circa, passando da 707000 unità circa nel 1996 a 718000 circa nel PI.

    j) Scorte

    (58) Le scorte finali dell'industria comunitaria per quanto riguarda gli accendini non ricaricabili sono diminuite da 166 milioni di unità nel 1996 a 160 milioni di unità nel PI, ossia del 4 % circa.

    Le scorte presentano il seguente andamento:

    Scorte finali

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    k) Investimenti

    (59) Gli investimenti totali dell'industria comunitaria relativi agli accendini non ricaricabili sono diminuiti da circa 15 milioni di EUR nel 1996 a circa 12 milioni di EUR nel PI. Il livello di investimento dell'industria comunitaria riflette gli sforzi compiuti da quest'ultima per rendere più efficiente la sua produzione. Gli investimenti presentano il seguente andamento:

    Investimenti

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    l) Utile sul capitale investito

    (60) L'utile ottenuto dall'industria comunitaria sul capitale investito è diminuito dal 41 % nel 1996 al 14 % nel PI. Esso presenta il seguente andamento:

    ROI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    m) Flusso di cassa

    (61) Il flusso di cassa dell'industria comunitaria ha registrato un andamento favorevole durante il periodo oggetto del riesame, anche se durante il PI ha cominciato a diminuire. Esso presenta il seguente andamento:

    Flusso di cassa

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    n) Salari

    (62) Il salario pro capite pagato dall'industria comunitaria è aumentato ogni anno, passando da 33069 ECU nel 1996 a 34828 EUR nel PI, con un incremento complessivo del 5 % circa.

    Salari

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    o) Capacità di reperire capitali

    (63) Nel periodo oggetto del riesame, l'industria comunitaria non ha avuto problemi a reperire capitali, attraverso i gruppi di cui alcuni dei membri fanno parte o mediante crediti bancari a breve termine.

    p) Entità del dumping

    (64) Per quanto riguarda l'impatto dell'entità del margine di dumping effettivo rilevato durante il PI sulla situazione dell'industria comunitaria, occorre notare che il margine constatato per la Cina è notevolmente più elevato di quello emerso nell'inchiesta originale. Dopo l'imposizione delle misure la situazione dell'industria comunitaria è relativamente migliorata, ma non ha registrato una completa ripresa. Pertanto, qualora le misure fossero abrogate, l'impatto del margine di dumping constatato nella presente inchiesta sarebbe considerevole.

    5. Esportazioni dell'industria comunitaria

    (65) Le esportazioni di accendini non ricaricabili effettuate dall'industria comunitaria verso paesi terzi sono state di 359 milioni di unità nel PI contro 495 milioni nel 1996. Questo complessivo calo, pari al 27 % circa durante il periodo oggetto del riesame, va messo in relazione con lo spostamento delle esportazioni cinesi verso mercati diversi da quello comunitario dopo l'entrata in vigore, nel 1995, delle misure antidumping e con le gravi crisi economiche da cui sono stati colpiti alcuni paesi terzi importatori.

    (66) In dettaglio, l'andamento delle esportazioni nel periodo oggetto del riesame è stato il seguente:

    Volume delle esportazioni dell'industria comunitaria

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    risposte dell'industria comunitaria al questionario.

    6. Volume e prezzo delle importazioni da altri paesi terzi

    (67) Nel periodo oggetto del riesame, il volume complessivo delle importazioni di accendini non ricaricabili da tutti i paesi terzi tranne la Cina è diminuito da circa 292 milioni di unità nel 1996 a 165 milioni nel PI, volumi corrispondenti rispettivamente a quote di mercato del 33,5 % e del 21,4 %. Taiwan, importante esportatore nel 1997, nel PI, in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 192/1999, ha esportato solo quantitativi modesti. Da allora i principali esportatori verso la Comunità sono Indonesia, Malaysia e Vietnam. Le importazioni da questi tre paesi sono in effetti aumentate da circa 17 milioni di unità nel 1996 a 109 milioni nel PI, con una crescita della corrispondente quota di mercato dal 2,0 % al 14,2 %. Nel periodo oggetto del riesame i prezzi medi di importazione dai tre paesi sono diminuiti e nel PI erano pari in media ad appena 0,067 EUR/unità. Erano pertanto notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, ma superiori ai prezzi delle importazioni cinesi secondo i dati disponibili.

    7. Conclusioni

    (68) Dopo che le misure inizialmente imposte sono state modificate nel 1995 e poi estese nel 1999, la situazione dell'industria comunitaria è migliorata relativamente ad alcuni indicatori economici.

    (69) Nel periodo oggetto del riesame, alcuni fattori economici nella Comunità, quali il volume delle vendite e la quota di mercato, nonché le scorte, hanno registrato un andamento positivo per l'industria comunitaria. Il volume delle vendite è aumentato del 4,9 %, la corrispondente quota di mercato del 19 % e, nello stesso periodo, il volume delle scorte è diminuito del 4 % circa. Nel frattempo, la redditività dell'industria comunitaria è diminuita dall'11 % nel 1996 al 7 % circa nel PI, ossia alquanto al di sotto dei margini di profitto del 15 % e del 10 % ritenuti adeguati nelle inchieste precedenti. La presente inchiesta ha accertato che l'andamento generalmente positivo dei vari fattori, a parte la redditività, era possibile grazie alle misure antidumping più efficaci introdotte negli anni precedenti e alla ristrutturazione degli impianti dell'industria comunitaria. Tuttavia ha anche accertato che la concorrenza degli accendini non ricaricabili importati, risultante in modo particolare da pratiche di elusione, ha costretto l'industria comunitaria ad abbassare i suoi prezzi di vendita di più dell'8 %, riducendo quindi la sua redditività.

    (70) Si è constatato che la quota di mercato una volta detenuta dagli esportatori cinesi era occupata da importazioni a basso prezzo provenienti da altri paesi terzi non soggetti a dazio antidumping e dalle vendite in aumento dell'industria comunitaria. La quota di mercato cinese, pari al 9 % circa nel 1996, si era ridotta nel PI ad una quota leggermente superiore all'1 %. Nello stesso tempo, la quota di mercato dell'industria comunitaria registrava un miglioramento raggiungendo il 76 % circa nel PI, contro meno del 64 % nel 1996. Questo andamento favorevole era dovuto, oltre che alle misure antidumping, ad una radicale ristrutturazione, che ha comportato la chiusura di due stabilimenti e la modernizzazione delle restanti strutture, in particolare a spese del personale, che nel periodo oggetto del riesame è stato ridotto quasi del 13 %. La capacità è stata ridotta del 2 %. Tuttavia, nello stesso tempo la produzione è stata ridotta del 12 % e l'utilizzazione degli impianti è diminuita del 10 %.

    (71) In conclusione, dall'inchiesta è risultato che la situazione dell'industria comunitaria, benché migliorata, registrerebbe probabilmente un deterioramento qualora le misure fossero abrogate.

    G. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (72) Al fine di valutare il probabile effetto della scadenza delle misure in vigore, sono stati considerati vari fattori, in particolare la disponibilità in Cina di capacità inutilizzata, il comportamento degli esportatori sul mercato comunitario e sui mercati di paesi terzi, i prezzi che gli esportatori potrebbero applicare qualora le misure venissero lasciate scadere e il probabile impatto di questi fattori sull'industria comunitaria.

    (73) I dati disponibili, già esaminati nei considerando da 30 a 34, come pure la situazione degli anni scorsi, dimostrano che in Cina vi è un'enorme sproporzione tra il consumo, da un lato, e la capacità e la produzione dall'altro. Dato l'interesse che riveste il mercato comunitario, e viste le norme di sicurezza che limitano l'accesso ai mercati di alcuni paesi terzi, le potenzialità di esportazione della Cina a basso prezzo verso la Comunità sono consistenti. Nel 2000 i prezzi cinesi all'esportazione verso i paesi terzi erano, in media, addirittura più bassi dei prezzi all'esportazione verso la Comunità. Inoltre, la scadenza delle misure contro le importazioni cinesi comporterebbe la scadenza delle misure antielusione relative a taluni accendini ricaricabili provenienti dalla Cina e da Taiwan. Le importazioni di accendini oggetto di tali misure, nonostante la diminuzione del loro volume (il quale, secondo i dati Eurostat, nel 1998 era di quasi 200 milioni di unità a 0,065 ECU per unità), nel 2000 erano ancora consistenti, con quasi 52 milioni di unità.

    (74) In conclusione, in assenza di misure vi sarebbe il rischio di una reiterazione del pregiudizio e, vista anche la situazione del dumping, di una reiterazione delle pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

    H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1. Introduzione

    (75) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping esistenti possa essere contraria all'interesse complessivo della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità deve essere basata su una valutazione dei diversi interessi, ad esempio quelli dell'industria comunitaria, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

    (76) Nelle precedenti inchieste, l'adozione, la modifica e l'estensione delle misure contro le importazioni di accendini non ricaricabili oggetto di dumping non sono state ritenute contrarie all'interesse della Comunità. Inoltre, nel contesto di un riesame in previsione della scadenza, l'analisi di una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore consente di accertare ogni indebito effetto negativo subito dalle parti interessate in seguito alle misure vigenti.

    (77) Al fine di valutare la probabile incidenza del mantenimento delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate sopra elencate. È stato inviato un questionario, oltre che all'industria comunitaria, a settantadue importatori. Insieme alle due significative risposte sopra citate, sono pervenute alcune altre osservazioni. Si sono prese in considerazione tutte le osservazioni ricevute, al fine di esaminare se, pur essendo stata accertata l'esistenza del rischio di reiterazione di pratiche di dumping pregiudizievoli, esistessero ragioni valide per concludere che il mantenimento delle misure non è nell'interesse della Comunità.

    2. Interesse dell'industria comunitaria

    (78) Qualora le misure antidumping fossero abrogate, si registrerebbe sul mercato comunitario un massiccio incremento delle importazioni in dumping a basso prezzo e la situazione dell'industria comunitaria comincerebbe nuovamente a deteriorarsi.

    (79) L'industria comunitaria è un'industria strutturalmente vitale. Negli ultimi anni, per migliorare la sua competitività, ha proceduto ad una radicale ristrutturazione delle sue operazioni e ha effettuato consistenti investimenti. Tuttavia, si può concludere che, se le misure antidumping non fossero lasciate in vigore, con ogni probabilità la sua situazione subirebbe un deterioramento.

    3. Interesse degli importatori e degli operatori

    (80) Le poche risposte fornite dagli importatori/operatori sembrano denotare un interesse piuttosto limitato per la presente inchiesta di riesame, in particolare a causa della disponibilità di fonti esterne alternative.

    (81) Gli importatori che si sono manifestati ritengono che le misure esistenti non debbano essere prorogate. La loro principale preoccupazione è che una proroga possa completamente escludere le importazioni di accendini non ricaricabili dal mercato comunitario, riducendo quindi la libera concorrenza nella Comunità e dando l'avvio ad un eccessivo aumento dei prezzi e alla scelta di gadget pubblicitari più a buon mercato, diversi dagli accendini, da parte degli utilizzatori i quali distribuiscono tali gadget ai consumatori finali che acquistano i loro prodotti o servizi principali. Un importatore ha affermato che l'imposizione del dazio antidumping lo aveva indotto a smettere di commerciare in accendini importati. Visto il flusso di importazioni nel periodo oggetto del riesame, la sua decisione sembra dettata da considerazioni diverse da una scarsa disponibilità di accendini non soggetti a dazio.

    (82) Anche se le importazioni di accendini a pietra focaia dalla Cina e da Taiwan sono effettivamente diminuite, le importazioni originarie di altri paesi esportatori, nonché l'esistenza di cinque produttori comunitari noti, hanno garantito la concorrenza sul mercato comunitario. Si conferma pertanto che gli importatori e gli operatori potevano facilmente procurarsi il prodotto in esame da fonti diverse dall'industria comunitaria e dalle importazioni in questione. Infine, questi operatori si sono sempre più orientati verso gli accendini piezoelettrici. In altri termini, l'impatto di una proroga delle misure esistenti sulle importazioni in oggetto sarebbe probabilmente irrilevante.

    (83) Dai dati disponibili risulta che la redditività degli importatori che hanno collaborato non ha risentito negativamente dell'imposizione delle misure antidumping e probabilmente non subirebbe effetti negativi se le misure esistenti fossero lasciate in vigore.

    4. Interesse dei consumatori

    (84) In considerazione di quanto sopra, si conclude che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono ragioni valide contro il mantenimento delle misure.

    5. Conseguenze per la concorrenza sul mercato comunitario

    (85) Visto il permanere di una forte concorrenza sul mercato comunitario tra i produttori comunitari, le importazioni in questione e quelle originarie dei paesi terzi, si può concludere che il mantenimento delle misure esistenti non avrà effetti negativi sulle condizioni di concorrenza del prodotto in esame sul mercato comunitario.

    6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

    (86) In considerazione di quanto sopra, si conclude che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono ragioni valide contro il mantenimento delle misure.

    I. MISURE ANTIDUMPING

    (87) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le proprie osservazioni su tali informazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni sopra esposte.

    Da quanto precede consegue che, in base all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili - e a taluni accendini ricaricabili - originari della Cina o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan imposte dal regolamento (CEE) n. 3433/91 come modificato dal regolamento (CE) n. 1006/95 ed estese dal regolamento (CE) n. 192/1999, devono essere lasciate in vigore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, del codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00*19 ), originari della Repubblica popolare cinese.

    2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è fissata a 0,065 EUR.

    Articolo 2

    Il dazio antidumping esteso dal regolamento (CE) n. 192/1999 alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia, ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, del codice NC ex 9613 20 90 (codici TARIC 9613 20 90*21 e 9613 20 90*29 ), e alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Taiwan del codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00*11 ), oppure originari di Taiwan del codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00*19 ), è lasciato in vigore.

    Articolo 3

    Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 settembre 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. Michel

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1.

    (3) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 38.

    (4) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 1.

    (5) GU C 318 del 5.11.1999, pag. 3.

    (6) GU C 127 del 5.5.2000, pag. 15.

    (7) Questo codice Taric è stato aggiunto al codice originario 9613 10 00*11 a decorrere dal 1o luglio 2000. Si ricorda - cfr. considerando 3 - che le misure sono state estese agli accendini non ricaricabili originari di Taiwan o provenienti da Taiwan (codici Taric 9613 10 00*19 e ) e a taluni accendini ricaricabili originari della Cina e di Taiwan, o provenienti da Taiwan, del codice NC ex 9613 20 90 (codice Taric 9613 20 90*21 ).

    (8) GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1.

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