Atlasiet eksperimentālās funkcijas, kuras vēlaties izmēģināt!

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32001R1676

Regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea

GU L 227 del 23.8.2001., 1./14. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 11 tomo 038 pag. 116 - 129

Altre edizioni speciali (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 23/11/2007: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 30/09/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1676/oj

32001R1676

Regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 23/08/2001 pag. 0001 - 0014


Regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio

del 13 agosto 2001

che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), (il "regolamento di base") in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 367/2001(2) (il regolamento provvisorio), la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) dei codici NC ex 3920 62 19 ed NC ex 3920 62 90 originari dell'India e della Repubblica di Corea (in appresso la Corea).

(2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 1999 e il 31 marzo 2000 (il periodo dell'inchiesta). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e il 31 marzo 2000 (il periodo considerato).

B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

(3) In seguito all'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India e della Corea, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive.

(5) Sono state svolte ulteriori visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

- Emtec Magnetics GmbH, Ludwigshafen, Germania,

- Rogers Induflex NV LEX NV, Gand, Belgio,

- Leonhard Kurz GmbH & CO., Fürth, Germania,

- Eurofoil, Blaenavon, Regno Unito.

(6) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative a tale comunicazione.

(7) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

a) Argomentazioni delle parti

(8) Taluni produttori esportatori hanno ripetuto che i fogli di PET metallizzato dovrebbero essere esclusi dal procedimento succitato perché, rispetto ai fogli di PET di base, possiedono caratteristiche fisiche e tecniche diverse, richiedono impianti e procedimenti di produzione diversi ed hanno quindi costi di produzione e prezzi di vendita più elevati. Tali parti interessate hanno inoltre asserito che l'utilizzo dei fogli di PET metallizzati differisce da quello dei fogli di PET di base e che tale prodotto è anche classificabile in altri codici NC, diversi dai codici ex 3920 62 19 e 3920 62 90, nella fattispecie al codice NC 3921.

b) Risultanze dell'inchiesta

(9) L'inchiesta ha dimostrato che il procedimento di metallizzazione consistente nell'aggiunta di metallo, quale l'alluminio, mediante un procedimento di deposito a vapore, non altera le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base dei fogli di PET. Inoltre, per molte applicazioni i fogli di PET di base e metallizzati sono intercambiabili e pertanto possono avere i medesimi usi o usi simili. Di conseguenza, sono confermate le risultanze provvisorie di cui al considerando 19 del regolamento provvisorio, in base alle quali i fogli di PET di base e i fogli di PET metallizzati costituiscono un unico prodotto e sono classificabili ai codici NC coperti dal procedimento, ossia i codici NC ex 3920 62 19 e 3920 62 90.

(10) È opportuno sottolineare che, sebbene sia necessaria un'ulteriore lavorazione per la produzione di fogli di PET metallizzati, che hanno quindi un costo di produzione ed un prezzo di vendita più elevati, tale fatto non giustifica di per sé l'esclusione di taluni tipi di fogli di PET dalla definizione del prodotto ai fini del presente procedimento.

(11) Infine, l'inchiesta ha rivelato che i fogli di PET metallizzati devono essere distinti dai fogli rinforzati, laminati, supportati o analogamente combinati con altri materiali. Tali procedimenti modificano le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base dei fogli di PET in misura tale che il prodotto risultante non può essere considerato come il prodotto in esame. È inoltre opportuno notare che solo quando i fogli di PET sono così combinati con altri materiali il prodotto finale è classificabile al codice NC 3921.

(12) In mancanza di ulteriori commenti, la descrizione del prodotto di cui ai considerando 9-22 del regolamento provvisorio è confermata.

2. Prodotto simile

(13) In mancanza di commenti in merito, la definizione di prodotto simile di cui al considerando 23 del regolamento provvisorio è confermata.

D. DUMPING

1. Metodo generale

a) Valore normale, prezzo all'esportazione e confronto

(14) In mancanza di commenti su tali voci, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 28-34 del regolamento provvisorio.

b) Margini di dumping

(15) La metodologia generale adottata per stabilire i margini di dumping delle società oggetto dell'inchiesta, descritta al considerando 35 del regolamento provvisorio, è confermata.

(16) La metodologia generale adottata per stabilire i margini di dumping delle società che hanno collaborato e che non sono state incluse nei campioni, descritta al considerando 36 del regolamento provvisorio, è confermata. Nello stabilire il margine di dumping per le società che hanno collaborato non incluse nei campioni sono stati ignorati i margini nulli o minimi.

(17) La metodologia generale adottata per stabilire i margini di dumping dei produttori esportatori che non hanno risposto al questionario e non si sono manifestati in altro modo, descritta ai considerando 37 e 38 del regolamento provvisorio, è confermata. Tuttavia, nel caso della Corea, poiché le esportazioni di uno solo dei tre produttori esportatori incluse nei campioni sono risultate oggetto di dumping, il margine di dumping residuo corrisponde alla media ponderata dei margini relativi ad un numero rappresentativo di modelli aventi il maggior margine di dumping, esportati da detto produttore esportatore.

(18) È opportuno notare che quando il produttore esportatore ha esportato più di un tipo di prodotto nella Comunità, il margine di dumping globale medio ponderato è stato determinato calcolando il margine di dumping rilevato per ciascun tipo, senza azzerare il dumping negativo riscontrato per taluni tipi.

2. India

a) Valore normale e prezzo all'esportazione

(19) In assenza di ulteriori osservazioni, sono confermate le risultanze dei considerando 39-42 del regolamento provvisorio.

b) Confronto

i) Stadio commerciale

(20) Un produttore esportatore indiano ha ribadito la richiesta di adeguamento per differenze dello stadio commerciale tra le vendite del prodotto in esame agli operatori sul mercato interno e le vendite destinate all'esportazione (considerando 47 del regolamento provvisorio).

(21) È stato inoltre affermato, in seguito alla pubblicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali sono state adottate le misure provvisorie, che in entrambi i mercati (interno e all'esportazione) esisterebbero due stadi commerciali (utilizzatori finali e operatori) e che sarebbe necessario effettuare un confronto selettivo, ossia: i prezzi all'esportazione praticati agli operatori dovrebbero essere confrontati con i valori normali basati sulle vendite agli operatori e i prezzi di vendita all'esportazione praticati agli utilizzatori finali dovrebbero essere confrontati con i valori normali basati sulle vendite agli utilizzatori finali.

(22) Tuttavia, le informazioni fornite nella risposta al questionario, in seguito verificate, già indicavano l'assenza di chiare differenze a livello di funzioni e di prezzi per i differenti stadi commerciali per modelli comparabili venduti nel mercato interno del paese esportatore. Di conseguenza, le risultanze di cui ai considerando 46 e 47 del regolamento provvisorio sono confermate e la richiesta di confronto selettivo è respinta.

ii) Altri adeguamenti

(23) Gli esportatori produttori indiani hanno sostenuto che la richiesta di un adeguamento sui prezzi all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k) altri fattori e/o lettera b) oneri all'importazione e imposte indirette (a seconda degli esportatori), del regolamento di base per il credito di dazi d'importazione (DEPB) post-esportazione avrebbe dovuto essere accolta. Essi hanno affermato che gli introiti derivanti dal DEPB davano luogo ad un prezzo all'esportazione inferiore e che quindi la Commissione avrebbe dovuto aggiungere tale provento al prezzo all'esportazione al fine di assicurare un confronto equo con il valore normale, poiché le vendite sul mercato interno non beneficiano di tale sostegno finanziario. Inoltre, gli esportatori indiani hanno affermato che la detrazione dal dazio antidumping, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base, delle sovvenzioni all'esportazione, di cui gli attuali dazi compensativi tengono conto, non era giuridicamente giustificata essendo i dazi compensativi stati determinati sulla base di un periodo d'inchiesta differente.

(24) L'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base contempla solo adeguamenti che incidano sulla comparabilità dei prezzi. Nelle risposte al questionario e durante le verifiche in loco, la sovvenzione DEPB è sempre stata considerata come altri redditi e non come costo negativo attribuito al costo delle materie prime utilizzate per le merci esportate. Di conseguenza, già sulla base della contabilità delle società interessate, non si ravvisa alcun collegamento esplicito tra il prezzo delle merci esportate e le sovvenzioni DEPB ricevute.

(25) Le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, che riprende l'articolo VI dell'accordo GATT, indicano che tali sovvenzioni possono essere controbilanciate, sebbene indirettamente, nelle inchieste antidumping e nei regolamenti che istituiscono dazi antidumping, a condizione che il prodotto non sia soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Lo scopo dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base è in effetti quello di evitare qualsiasi duplicazione dei dazi istituiti per porre rimedio alla medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure da sussidi all'esportazione e quindi i dazi compensativi risultanti dai sussidi all'esportazione devono essere detratti indipendentemente dal periodo dell'inchiesta in cui sono stati determinati. Si sottolinea, come spiegato in appresso ai considerando 78 e 79, che è stato effettuato un adeguamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base. Di conseguenza, la richiesta di cui sopra è stata respinta.

c) Margine di dumping

(26) In mancanza di commenti o di nuove informazioni, la metodologia di cui ai considerando 51-53 del regolamento provvisorio è confermata.

(27)

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Corea

a) Valore normale

(28) Due produttori esportatori coreani che hanno collaborato hanno affermato che le cosiddette vendite locali all'esportazione (ossia le vendite sul mercato interno destinate al mercato all'esportazione dopo un'ulteriore lavorazione e/o condizionamento) sono state escluse dal calcolo del valore normale senza alcuna base giuridica. Tuttavia, è evidente che le autorità coreane permettono l'effettuazione di tale tipo di vendite in esenzione dalle imposte locali sulle transazioni commerciali (IVA); il venditore può quindi trasferire all'acquirente il diritto al rimborso dell'imposta e le vendite sono in genere effettuate in valuta estera. Tali modalità di vendita applicate in Corea ne evidenziano la finalità all'esportazione e non consentono quindi un equo confronto. L'impostazione seguita per le determinazioni provvisorie è quindi mantenuta.

(29) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze riportate al considerando 57 del regolamento provvisorio.

b) Prezzo all'esportazione

(30) Due dei produttori esportatori sono collegati a importatori nella Comunità, ed hanno entrambi dichiarato che il margine di profitto attribuito a tali importatori (5,5 %) sarebbe irragionevolmente elevato, considerato che la funzione degli importatori si limita alla rifatturazione delle vendite, senza alcun ruolo attivo nella vendita stessa. È stato suggerito che tali importatori collegati non genererebbero profitti di per sé, ma riceverebbero semplicemente delle commissioni sulle vendite effettuate. Tuttavia, la percentuale di commissione indicata non può essere considerata necessariamente accurata dato che le parti sono tra loro collegate. Il fatto che gli importatori collegati possano essere remunerati su commissione fissa non è necessariamente in relazione con le funzioni svolte da tali importatori. Inoltre, nessuno dei due ricorrenti ha presentato dati specifici in base ai quali risulti che il margine utilizzato non fosse conforme alle normali condizioni di mercato.

(31) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze riportate al considerando 58 del regolamento provvisorio.

c) Confronto

i) Fluttuazione dei tassi di cambio

(32) Facendo seguito ad una richiesta presentata dai produttori esportatori coreani è stato riesaminato l'adeguamento per sensibili fluttuazioni dei tassi di cambio. In seguito a tale riesame, il tasso di cambio è stato fissato a due mesi prima della data di fatturazione.

ii) Restituzione dei dazi

(33) Tutti i produttori esportatori coreani che hanno collaborato hanno ritenuto che la metodologia utilizzata per l'allocazione della restituzione dei dazi alle vendite sul mercato interno fosse irragionevole, in particolare perché le materie prime in questione sono utilizzate per la fabbricazione di prodotti diversi dai fogli di PET. La Commissione ha quindi riconsiderato la questione ed ha deciso di adottare un'impostazione diversa, in due fasi:

(34) Anzitutto, sono state calcolate le quantità di materie prime acquistate e utilizzate esclusivamente per la produzione di fogli di PET (sia per vendite sul mercato interno che all'esportazione) utilizzando i coefficienti approvati a livello nazionale, espressi in percentuale di tutte le materie prime acquistate. Tali percentuali sono quindi state applicate a ciascuna delle singole forniture di materie prime. Ciascuna materia prima è quindi stata allocata sia alle vendite interne che a quelle all'esportazione nelle quali era stata usata (sia i prodotti in questione che altri prodotti) nelle proporzioni appropriate. L'allocazione è iniziata dalle forniture aventi le aliquote di dazio più basse, come spiegato nel regolamento provvisorio. Il risultato ha portato ad una maggiore restituzione di dazi per due produttori esportatori.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra concernenti la restituzione dei dazi e la fluttuazione dei tassi di cambio, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 59 a 65 del regolamento provvisorio.

d) Margine di dumping

(35) Le risultanze dei considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio sono confermate con l'eccezione del caso di un produttore esportatore che ha collaborato, che ha contestato l'utilizzo del confronto tra un valore normale medio ponderato e le singole esportazioni per la determinazione del suo margine di dumping, affermando che la semplice variazione dei prezzi all'esportazione secondo l'acquirente, la regione o il periodo non giustifica l'utilizzo del metodo della media ponderata - transazione. La questione è stata riesaminata ed è risultato esservi una logica dei prezzi all'esportazione differente a seconda dell'acquirente, il cui effetto sul livello del dumping praticato dall'esportatore non è significativo. La metodologia per la determinazione dei margini di dumping per le società oggetto dell'inchiesta, descritta ai considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio, è stata quindi modificata per quanto concerne detto produttore esportatore, passando da un sistema di confronto tra media ponderata e transazione al confronto tra medie ponderate.

(36)

>SPAZIO PER TABELLA>

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

(37) Taluni produttori esportatori indiani hanno asserito che la definizione di industria comunitaria e, di conseguenza, l'analisi del pregiudizio, non avrebbero dovuto essere limitate ai tre produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato, ma avrebbe dovuto comprendere tutti i produttori comunitari, compresa la Fapack, che ha partecipato alla denunzia ma ha fornito solo informazioni di base, come pure tre altri produttori comunitari che non sono denunzianti e non sono legati ad alcun produttore esportatore i quali, anch'essi, hanno fornito solo informazioni di base.

(38) È confermato che, come menzionato al considerando 73 del regolamento provvisorio, tutti i sette operatori sono produttori comunitari e costituiscono quindi la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. Tuttavia, come descritto al considerando 70 del regolamento provvisorio, gli ultimi quattro produttori comunitari hanno fornito solo informazioni di base senza compilare in ogni sua parte il questionario destinato ai produttori comunitari. Di conseguenza, non è stato possibile utilizzare tali informazioni per la valutazione della situazione dell'industria comunitaria. Tali produttori comunitari non sono quindi stati inclusi nella definizione dell'industria comunitaria. L'argomentazione deve quindi essere respinta.

(39) Una parte interessata ha contestato la conclusione che l'industria comunitaria costituisse più del 70 % della produzione comunitaria totale di fogli di PET. Tale dato è stato riesaminato dalla Commissione ed è emerso un errore di calcolo. L'industria comunitaria rappresenta in effetti il 60 % della produzione comunitaria totale.

(40) Talune parti interessate hanno affermato che qualora i fogli di PET metallizzati rimanessero inclusi nella definizione del prodotto in esame, anche taluni produttori di fogli di PET metallizzati dovrebbero essere considerati come produttori comunitari facenti parte dell'industria comunitaria.

(41) L'inchiesta ha rivelato che le società in questione non producono fogli di PET di base, ma li acquistano da varie fonti al fine di effettuare il processo di metallizzazione. Tale fase di lavorazione addizionale da loro svolta non è tuttavia sufficiente, di per sé, per considerare tali società come produttori comunitari di fogli di PET. Si tratta infatti di società che si limitano ad effettuare una lavorazione del prodotto senza modificarne le caratteristiche fisiche, tecniche o chimiche di base.

F. PREGIUDIZIO

1. Consumo comunitario

(42) In mancanza di nuove informazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie in materia di consumo comunitario di cui ai considerando 76-79 del regolamento provvisorio.

2. Importazioni in esame

a) Nota preliminare

(43) Taluni produttori esportatori hanno affermato che le importazioni attribuibili a produttori esportatori che non hanno praticato dumping dovrebbero essere escluse dall'analisi del pregiudizio. Tuttavia, anche qualora tali importazioni venissero escluse dall'analisi, le conclusioni sull'esistenza di un grave pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping sarebbero le stesse. Effettivamente, la sottoquotazione rimarrebbe significativa, come pure l'aumento del volume delle vendite e delle quote di mercato, e le importazioni rimanenti, oggetto di dumping, rappresenterebbero comunque più del 13 % del mercato comunitario. Anche il calo dei prezzi di vendita rimarrebbe significativo.

b) Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(44) Taluni produttori esportatori indiani hanno asserito che le importazioni di fogli di PET originarie dell'India non dovrebbero essere cumulate con quelle originarie della Corea in considerazione delle differenze esistenti a livello di concorrenza. Tale richiesta si basa sul fatto che il volume delle importazioni, le quote di mercato e i prezzi hanno avuto un andamento differente nell'arco di tempo compreso tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta.

(45) Per quanto concerne le condizioni di concorrenza tra le importazioni coreane e quelle indiane, se si tiene conto dell'intero periodo considerato, ossia l'arco di tempo compreso tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta e non, come suggerito, il periodo tra il 1997 e il PI, il volume delle importazioni, le quote di mercato e i prezzi all'importazione hanno avuto in realtà un andamento similare. È inoltre confermato che i volumi delle importazioni da entrambi i paesi sono stati significativi durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, sono state riscontrate notevoli sottoquotazioni sia per le importazioni dall'India che dalla Corea, entrambe commercializzate tramite i medesimi canali e a condizioni simili. L'argomentazione deve quindi essere respinta. In considerazione di quanto precede, le risultanze del considerando 85 del regolamento provvisorio, in base al quale è opportuno valutare cumulativamente le importazioni originarie dei paesi interessati, sono confermate.

c) Volume, quote di mercato e prezzi delle importazioni in esame

(46) In mancanza di ulteriori informazioni sul volume e sui prezzi delle importazioni dai paesi interessati, le risultanze provvisorie sono confermate.

d) Sottoquotazioni

(47) Per quanto riguarda i margini di sottoquotazione, taluni produttori esportatori indiani hanno lamentato il fatto che i servizi della Commissione non abbiano considerato, nel calcolare la media ponderata dei prezzi all'esportazione, i dazi compensativi imposti sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India nel 1999. Essi hanno inoltre reiterato la loro richiesta di un adeguamento dello stadio commerciale, poiché gli esportatori indiani vendono principalmente a rivenditori mentre l'industria comunitaria vende quasi sempre direttamente agli utilizzatori di fogli di PET.

(48) Il calcolo dei margini di sottoquotazione è stato riveduto aggiungendo ai prezzi all'esportazione, quando giustificato, i dazi compensativi. Riguardo all'adeguamento relativo allo stadio commerciale, una ulteriore analisi ha confermato anzitutto che, come descritto al considerando 93 del regolamento provvisorio, il prezzo di vendita ai grossisti o agli utilizzatori non dipende dal tipo di acquirente ma piuttosto dal volume della transazione e, in secondo luogo, che i due stadi commerciali non sono chiaramente distinti e che non si ravvisano chiare differenze di prezzo tra gli stessi. Inoltre, è confermato che l'industria comunitaria vende il prodotto in esame anche a distributori e grossisti e non solo agli utilizzatori, contrariamente a quanto affermato da alcune parti interessate. Risulta inoltre che diverse società si riforniscono sia dai produttori esportatori dei paesi oggetto dell'inchiesta che dall'industria comunitaria.

(49) Con tale presupposto, i margini di sottoquotazione sono stati rivisti in base agli elementi di prova forniti dalle parti interessate e modificati ove necessario. La nuova media ponderata dei margini di sottoquotazione, espressa in percentuale sul prezzo dell'industria comunitaria risulta la seguente:

- Corea: dal 14,9 % al 36,8 %, con una media ponderata del 20,6 %,

- India: dal 34,5 % al 44,8 %, con una media ponderata del 37,5 %.

3. Situazione dell'industria comunitaria

(50) Diverse parti interessate hanno contestato le conclusioni formulate nel regolamento provvisorio in base alle quali l'industria comunitaria avrebbe subito un grave pregiudizio, dato che taluni fattori (quali la capacità produttiva, la produzione, il volume delle vendite, la produttività, le scorte e i salari) hanno avuto, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, una tendenza positiva.

(51) A tale proposito è bene notare che non tutti i fattori enumerati all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base devono indicare uno sviluppo negativo al fine di concludere che l'industria comunitaria risenta di un grave pregiudizio. Nella fattispecie, l'industria comunitaria ha perso quote di mercato e, a causa degli effetti negativi sui prezzi delle importazioni dai paesi oggetto dell'inchiesta, è stata costretta a diminuire significativamente i prezzi di vendita, con conseguente grave deterioramento della propria situazione finanziaria.

(52) Un produttore esportatore coreano ha messo in discussione il fatto che l'industria comunitaria abbia subito un grave pregiudizio dato che, come affermato nel considerando 159 del regolamento provvisorio, essa rimane vitale e concorrenziale e che durante il periodo dell'inchiesta essa ha mantenuto una posizione di rilievo nel mercato comunitario.

(53) Il fatto che l'industria comunitaria sia vitale e concorrenziale non esclude l'esistenza di un pregiudizio grave. La conclusione che l'industria comunitaria è vitale e concorrenziale era peraltro stata formulata nel contesto dell'analisi dell'interesse della Comunità la quale, tra l'altro, esamina gli effetti, nei confronti degli operatori economici interessati della Comunità, dell'imposizione o della non imposizione di misure antidumping. Quanto precede non invalida la conclusione in base alla quale l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio, come evidenziato da diversi fattori tra i quali la significativa perdita di quote di mercato durante il periodo considerato. L'argomentazione deve quindi essere respinta.

(54) Un produttore esportatore coreano ha osservato che l'aumento della capacità produttiva dell'industria comunitaria avvenuto tra il 1998 e il 1999 è in contraddizione con il fatto che il livello degli investimenti sia rimasto stabile durante lo stesso periodo. A questo proposito è opportuno sottolineare che gli investimenti relativi all'aumento della capacità produttiva hanno avuto luogo nel 1997 e 1998, come indicato nel considerando 108 del regolamento provvisorio. Dato che la nuova capacità è diventata operativa solo nel 1998-1999, l'aumento della capacità produttiva e gli investimenti non sono eventi contemporanei.

(55) Taluni esportatori indiani hanno asserito che la limitazione dell'analisi delle vendite dell'industria comunitaria al solo mercato interno, in termini di volumi e di prezzi, non è conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo antidumping dell'OMC poiché quest'ultimo fa riferimento all'insieme delle vendite, comprese quindi le esportazioni.

(56) A tale proposito, è opportuno notare che la valutazione del pregiudizio è stata effettuata a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento di base e della prassi consolidata delle istituzioni comunitarie. Inoltre, è bene notare che l'articolo 3, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 2 dell'accordo antidumping dell'OMC, si riferisce chiaramente alla valutazione dell'impatto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi del mercato interno e sulla situazione dell'industria nazionale. Dalle finalità di questo tipo di inchieste nelle quali, tra l'altro, è in causa l'effetto delle importazioni oggetto di dumping da uno o più paesi nella Comunità (e non l'effetto delle importazioni in dumping in mercati di paesi terzi), consegue inoltre che l'esistenza di un grave pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria deve essere provata unicamente sul mercato interno e che la situazione concernente le esportazioni o i mercati d'esportazione è quindi irrilevante nel contesto della valutazione del pregiudizio. L'argomentazione deve quindi essere respinta. Tuttavia, conformemente alla prassi consolidata, l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria è stato esaminato nella prospettiva di un eventuale collegamento tra le importazioni oggetto di dumping e la situazione pregiudizievole, come indicato al considerando 144 del regolamento provvisorio.

(57) Sulla base di quanto precede, le risultanze provvisorie in materia di pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta sono confermate.

G. NESSO DI CAUSALITÀ

(58) Alcune parti interessate hanno asserito che il nesso di causalità non sarebbe valido poiché il peggioramento di taluni fattori di pregiudizio quali la redditività, il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali sarebbero riconducibili a sviluppi ciclici autonomi e ai massicci investimenti effettuati dall'industria comunitaria durante il periodo considerato e non all'impatto delle importazioni in esame.

(59) In primo luogo, non vi sono indicazioni del fatto che l'industria comunitaria stia risentendo di una tendenza ciclica negativa. In secondo luogo, un'ulteriore analisi della situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha confermato che il suo peggioramento è riconducibile alla diminuzione dei prezzi di vendita unitari. Inoltre, poiché durante l'intero periodo considerato i costi di produzione unitari sono diminuiti, il peggioramento non può essere attribuito ad un aumento dei costi di produzione legato ai nuovi investimenti.

(60) Alla luce di quanto precede e in mancanza di nuove informazioni, vengono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando 119-123 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Importatori e operatori non collegati

(61) Un importatore non collegato ha asserito che, contrariamente a quanto detto al considerando 188 del regolamento provvisorio, l'imposizione di dazi compensativi ha ridotto la disponibilità di fogli di PET indiani sul mercato comunitario e il livello dei dazi antidumping fissato in detto regolamento non gli permetterà di continuare a rifornirsi di fogli di PET dai suoi fornitori indiani tradizionali. Egli ha inoltre affermato che i fogli di PET prodotti dall'industria comunitaria al di fuori della Comunità vengono importati dalla stessa industria comunitaria e che, a causa di tale relazione, verrebbe meno qualsiasi altra seria alternativa in materia di approvvigionamenti.

(62) A tale riguardo, i dati Eurostat dimostrano che tra il 1999 (i dazi compensativi provvisori sono stati imposti nell'agosto 1999) e il 2000, le importazioni dall'India sono aumentate dell'11 %. Riguardo al livello proposto dei dazi antidumping, non si può escludere che esso dia luogo ad un aumento dei prezzi all'importazione. Comunque, dati i differenti livelli delle misure proposte, ci si può attendere, allo stesso tempo, che taluni dei produttori esportatori interessati continueranno a vendere sul mercato comunitario, sebbene a prezzi non oggetto di dumping. Per quanto concerne l'esistenza di fonti di approvvigionamento alternative risulta che, nel 1999, gli acquisti da parte dell'industria comunitaria di fogli di PET originari degli USA e del Giappone, i due maggiori paesi esportatori non interessati dal presente procedimento, hanno rappresentato circa il 35 % del totale delle importazioni da tali paesi. È quindi confermata la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative.

2. Utilizzatori di fogli di PET della Comunità

(63) Si noti che dei 23 utilizzatori che hanno collaborato nella fase provvisoria del procedimento, i quali rappresentano il 40 % di tutte le importazioni dai paesi oggetto dell'inchiesta, uno solo si è dichiarato preoccupato in seguito all'imposizione dei dazi provvisori. Un livello di reazione così basso potrebbe significare che le misure non avrebbero un impatto importante sugli utilizzatori interessati.

(64) Quattro altri utilizzatori, manifestatisi dopo l'imposizione delle misure provvisorie, hanno asserito che l'imposizione dei dazi potrebbe limitare la loro gamma di fornitori ed eventualmente determinare una penuria di fogli di PET nel mercato comunitario. Gli stessi utilizzatori hanno inoltre asserito che, in seguito all'imposizione dei dazi provvisori, nel mercato comunitario si è registrato un aumento del prezzo dei fogli di PET, con un effetto negativo sulla loro competitività sui mercati mondiali.

(65) È opportuno ricordare a tale proposito che, come emerso nella fase provvisoria, gli utilizzatori di fogli di PET compresi nell'inchiesta si sono riforniti, in media, per circa il 58 % presso l'industria comunitaria, per circa il 28 % presso i paesi oggetto dell'inchiesta, e per circa 14 % presso paesi terzi. Inoltre, un numero significativo di attori rimarrà attivo nel mercato comunitario, ossia l'industria comunitaria e altri produttori comunitari, un operatore economico nella Comunità ed almeno alcuni dei produttori esportatori nei paesi oggetto dell'inchiesta e in altri paesi terzi. Di conseguenza, sebbene non si possa escludere che in seguito all'imposizione delle misure antidumping taluni produttori esportatori nei paesi oggetto dell'inchiesta diminuiranno il livello delle loro esportazioni nella Comunità, è improbabile che sul mercato comunitario si verifichi una penuria del prodotto in esame. D'altro canto, qualora non venissero imposte misure, l'eventuale scomparsa delle attività di produzione di fogli di PET da parte dell'industria comunitaria creerebbe gravi limitazioni dal punto di vista dell'offerta, come esposto nel considerando 185 del regolamento provvisorio.

(66) Per quanto concerne il livello dei prezzi, è opportuno sottolineare che fino ad ora gli utilizzatori hanno beneficiato di prezzi artificialmente bassi a causa di pratiche commerciali scorrette. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita nella Comunità sono scesi in media del 40 %. Un eventuale aumento dei prezzi dei fogli di PET nella Comunità, sebbene non possa essere escluso, sarebbe comunque di lieve entità. Tale conclusione è in particolare avvalorata dal livello dei dazi imposti per taluni produttori esportatori oggetto dell'inchiesta e dalla presenza di un certo numero di attori che resteranno in concorrenza tra di loro nel mercato comunitario.

(67) Inoltre, l'ulteriore analisi e le visite di verifica effettuate presso gli utilizzatori hanno confermato che i fogli di PET, in qualità di materia prima utilizzata per diversi prodotti finiti, spesso non rappresentano un elemento di costo significativo, che i prodotti contenenti fogli di PET costituiscono solo una piccola parte della loro produzione totale e, infine, che gli utilizzatori si riforniscono anche presso la Comunità e paesi terzi non oggetto dell'inchiesta. Non si può comunque escludere che, per taluni utilizzatori per i quali i fogli di PET rappresentano una materia prima fondamentale, i dazi antidumping avranno un notevole impatto sul costo totale di produzione. Tuttavia, ciò non modifica le conclusioni generali dell'inchiesta. Le risultanze del considerando 183 del regolamento provvisorio, in base alle quali l'imposizione di dazi non dovrebbe avere, mediamente, un impatto significativo sugli utilizzatori di fogli di PET, sono quindi confermate.

3. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

(68) In mancanza di nuove informazioni concernenti l'interesse della Comunità, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 156-191 del regolamento provvisorio.

I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(69) Sulla base del metodo di cui ai considerando 193-195 del regolamento provvisorio e in considerazione delle argomentazioni e delle modifiche relative al calcolo del margine di sottoquotazione, di cui sopra, è stato fissato il livello di eliminazione del pregiudizio allo scopo di stabilire l'entità delle misure definitive da adottare. Tuttavia, a proposito della non considerazione dei dazi compensativi, va osservato che, come esposto al considerando 198 del regolamento provvisorio, le sovvenzioni all'esportazione vengono detratte dai dazi antidumping proposti, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, dopo avere applicato il principio del dazio minore, e non è quindi necessario tenerne conto nel calcolo del margine di pregiudizio.

(70) Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che i margini di pregiudizio sono stati calcolati in modo errato. Essi hanno affermato che il margine di pregiudizio dovesse essere espresso come percentuale sul giro d'affari cif totale e non solamente del giro d'affari cif dei modelli confrontabili. Tali argomentazioni si basano sulle conclusioni dell'organo d'appello dell'OMC relative alla causa della biancheria da letto(3).

(71) In primo luogo, va notato che tali conclusioni sono state tratte nel contesto del calcolo del dumping e non sono quindi pertinenti nel calcolo del pregiudizio. In secondo luogo, è prassi comune esprimere l'entità del pregiudizio come percentuale sul giro d'affari cif degli stessi modelli che sono stati utilizzati per determinare l'entità di tale pregiudizio. L'approccio proposto dai produttori esportatori indiani in questione condurrebbe all'utilizzo di valori che non sono confrontabili. Di conseguenza, la richiesta di cui sopra è stata respinta.

(72) L'industria comunitaria ha sostenuto che un margine di profitto del 13 % rispetto al giro d'affari sarebbe più adeguato del margine di profitto del 6 % utilizzato per il calcolo provvisorio del margine di pregiudizio. Secondo l'industria comunitaria, i fondi propri di una società dovrebbero garantire un rendimento sulle attività nette che corrisponda almeno ai tassi d'interesse applicati dalle banche. Essa ha sostenuto che tale è stato il livello di profitto nel 1996, in condizioni di concorrenza leale.

(73) A tale proposito, va osservato che il margine di profitto da utilizzare nel calcolo del prezzo non pregiudizievole dovrebbe corrispondere al livello di redditività ragionevolmente ottenibile in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Tuttavia, non è importante nel presente caso precisare una percentuale definitiva, considerato che i margini di pregiudizio sono già, sulla base di un margine di profitto del 6 %, superiori ai margini di dumping. L'argomentazione deve quindi essere respinta.

(74) Considerato quanto sopra e in mancanza di nuove prove, viene confermato il metodo utilizzato per la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio descritto ai considerando 193 e 195 del regolamento provvisorio.

2. Forma e livello dei dazi

(75) L'inchiesta ha permesso di accertare che le importazioni del prodotto sono avvenute anche sotto codici NC diversi da quelli considerati nel presente procedimento, ovvero i codici NC ex 3920 62 19 e 3920 62 90. Si invitano pertanto le autorità doganali a prendere nota di tale errore di classificazione.

(76) Alla luce di quanto sopra e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping rilevati, in quanto essi sono risultati in tutti i casi inferiori ai margini di pregiudizio rilevati.

(77) Per quanto attiene al dazio residuo da applicare ai produttori esportatori che non hanno collaborato, in considerazione del notevole livello di collaborazione in entrambi i paesi, si ritiene che, per l'India, tale dazio residuo debba essere fissato sulla base dell'aliquota di dazio più elevata stabilita per i produttori che hanno collaborato e che sono stati inseriti nei campioni. Per la Corea, poiché solamente uno dei tre produttori esportatori inseriti nel campione è stato responsabile di dumping, il dazio residuo da applicare dovrebbe corrispondere, in applicazione del principio del dazio minore, alla media ponderata dei margini relativi ad un numero rappresentativo di modelli aventi il maggior margine di dumping, esportati da detto produttore esportatore.

(78) Come ricordato ai considerando 50 e 198 del regolamento provvisorio, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base vieta che un prodotto possa essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping o dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Nel presente contesto, il fatto che i dazi compensativi siano stati fissati nel corso di un diverso periodo dell'inchiesta e che l'entità delle sovvenzioni all'esportazione nel periodo dell'inchiesta antisovvenzioni e nel periodo dell'inchiesta antidumping siano diverse, è irrilevante. Lo scopo dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base è in effetti quello di evitare qualsiasi duplicazione dei dazi istituiti per porre rimedio alla medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure da sussidi all'esportazione, e quindi i dazi compensativi risultanti dai sussidi all'esportazione devono essere detratti indipendentemente dal periodo dell'inchiesta in cui sono stati determinati. Va inoltre notato che non è stata ricevuta alcuna richiesta di revisione delle misure compensative. Sono perciò confermate le risultanze di cui ai considerando 50 e 198 del regolamento provvisorio.

(79) Pertanto, nel caso delle misure antidumping relative all'India, dal dazio antidumping proposto è stato detratto il dazio compensativo in vigore corrispondente alla sovvenzione all'esportazione. Per le società che non hanno collaborato, la detrazione corrisponde alla sovvenzione all'esportazione della società che ha collaborato e che è stata presa come base per la determinazione del margine di dumping residuo (e quindi anche per il dazio residuo).

(80) In base a quanto sopra esposto, e in considerazione delle risultanze della precedente inchiesta antisovvenzioni, le aliquote del dazio definitivo proposto, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

India

>SPAZIO PER TABELLA>

Corea

>SPAZIO PER TABELLA>

(81) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nella parte operativa del presente regolamento, completa di nome e indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a "tutte le altre società".

(82) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(4) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. La Commissione, se del caso, procederà, sentito il comitato consultivo, a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.

3. Riscossione dei dazi provvisori

(83) In considerazione dell'entità dei margini di dumping rilevati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

4. Impegni

(84) A seguito dell'istituzione di misure antidumping provvisorie, alcuni produttori esportatori indiani hanno offerto un impegno relativo ai prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Essi hanno così accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Queste società forniranno anche periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e la Commissione potrà così controllare efficacemente gli impegni. Inoltre, la struttura delle vendite di tali produttori esportatori è tale che la Commissione ritiene minimo il rischio di elusione dell'impegno concordato.

(85) In considerazione di quanto sopra, gli impegni offerti sono stati considerati accettabili e le società in questione sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi sui quali tale accettazione è stata basata.

(86) Per consentire alla Commissione di controllare con maggiore efficacia il rispetto degli impegni assunti da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio.

(87) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

5. Durata delle misure

(88) Le misure antidumping rimarranno in vigore fino al 2006, mentre i dazi compensativi esistenti contro l'India scadono nel 2004. Nel caso di scadenza (o modifica) delle misure compensative, il livello dei dazi antidumping, che al momento tiene conto del fatto che i dazi compensativi sono già in vigore, dovrà essere ricalcolato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili al codice NC ex 3920 62 19 e al codice NC ex 3920 62 90 (codici TARIC: 3920 62 19*10, 3920 62 19*15, 3920 62 19*25, 3920 62 19*30, 3920 62 19*35, 3920 62 19*40, 3920 62 19*45, 3920 62 19*50, 3920 62 19*55, 3920 62 19*60, 3920 62 19*62, 3920 62 19*64, 3920 62 19*65, 3920 62 19*70, 3920 62 19*75, 3920 62 19*80, 3920 62 19*81, 3920 62 19*85, 3920 62 19*87, 3920 62 19*89, 3920 62 19*91, 3920 62 90*30 e 3920 62 90*91 ), originarie dell'India e della Corea.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, il dazio provvisorio non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le importazioni di cui a uno dei sottoelencati codici addizionali Taric che sono prodotte e direttamente esportate (ovvero, spedite e fatturate) da una delle società sottoelencate ad una società della Comunità operante come importatore saranno esentate dai dazi antidumping imposti dall'articolo 1 a condizione che esse siano conformi al paragrafo 2.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esentate dal dazio a condizione che:

a) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno le informazioni necessarie elencate in allegato; e

b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori ai sensi del regolamento provvisorio sono riscossi all'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Viene svincolata la parte degli importi depositati che supera l'aliquota dei dazi definitivi. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 agosto 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Michel

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 55 del 24.2.2001, pag. 16.

(3) Comunità europee - Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India, WT/DS/AB/R, 1.3.2001.

(4) Commissione europea DG Trade

Direzione B

TERV 0/10

Rue de la Loi/Wetstraat 20 B - 1049 Bruxelles.

ALLEGATO

Informazioni da fornire obbligatoriamente nelle fatture commerciali che accompagnano le vendite assoggettate ad impegni

1. Intestazione "FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AD IMPEGNI"

2. Nome della società, inserita nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale

3. Numero della fattura commerciale

4. Data di rilascio della fattura commerciale

5. Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria

6. Descrizione esatta delle merci, in particolare:

- numero di codice del prodotto (NCP),

- le caratteristiche tecniche del prodotto, tra cui lo spessore (in micron), eventuali trattamenti di rivestimento/superficie dopo il processo (per esempio, trattamenti come corona, prodotto chimico, metallizzazione o nessun trattamento), le proprietà meccaniche (per esempio prodotto equilibrato o tensionato), trasparenza/opacità (per esempio, film trasparente con velo inferiore al 2 %, film opaco con velo compreso tra 2 % e 40 %, film bianco con velo maggiore del 40 %, film colorato),

- eventuale numero di codice interno (della società) del prodotto (CIP) (se applicabile),

- codice NC,

- quantità (in kg)

7. Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

- prezzo al kg,

- condizioni di pagamento,

- condizioni di consegna,

- sconti e riduzioni complessivi

8. Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura

9. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2001/645/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."

Augša