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Document 32001R1669

Regolamento (CE) n. 1669/2001 della Commissione, del 20 agosto 2001, che modifica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1917/2000 che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 224 del 21.8.2001, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32010R0113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1669/oj

32001R1669

Regolamento (CE) n. 1669/2001 della Commissione, del 20 agosto 2001, che modifica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1917/2000 che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 21/08/2001 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 1669/2001 della Commissione

del 20 agosto 2001

che modifica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1917/2000 che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98(2), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1) L'utilizzo di una soglia per operazione per le statistiche extracomunitarie può consentire una sensibile economia sui costi di acquisizione dell'informazione, con contropartita una perdita di precisione di entità limitata.

(2) È importante garantire una copertura esaustiva alla statistica del commercio estero, avuto riguardo in particolare al suo utilizzo a livello macroeconomico per elaborare i conti nazionali e le bilance dei pagamenti. L'utilizzazione di una soglia statistica deve quindi essere compensata da una stima dei dati al di sotto della soglia stessa.

(3) L'importo della soglia statistica è stato determinato in modo tale da conseguire appieno l'obiettivo di economia dei costi di acquisizione, tenendo conto dell'andamento dei prezzi, e rispettando la pertinenza e la precisione delle statistiche pubblicate secondo la nomenclatura combinata.

(4) Altre procedure possono consentire di semplificare e limitare l'onere di raccolta dei dati senza pregiudicare la qualità, per esempio il ricorso alla dichiarazione elettronica. L'attuazione della soglia statistica deve pertanto rimanere facoltativa.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione è sostituito dal seguente testo: "Articolo 3

1. La soglia statistica di cui all'articolo 12 del regolamento di base è fissata, per tipo di merce, in modo tale che le importazioni o le esportazioni di un importo superiore a 1000 EUR in valore o a 1000 chilogrammi in massa netta facciano oggetto di una raccolta per la produzione delle statistiche del commercio estero.

2. L'applicazione da parte degli Stati membri della soglia di cui al paragrafo 1 resta facoltativa.

3. I dati trasmessi periodicamente dagli Stati membri che applicano una soglia statistica definita al paragrafo 1 vengono adeguati in modo tale che il valore che il commercio situato al di sotto della soglia sia compreso nelle statistiche del commercio estero, almeno per l'insieme dei prodotti.

In mancanza di disposizioni armonizzate adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 del regolamento di base ciascuno Stato membro utilizza il metodo di adeguamento che ritiene più opportuno.

4. Gli Stati membri che applicano una soglia statistica informano la Commissione dell'importo della soglia stessa e del metodo di adeguamento utilizzato."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2001.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

(2) GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6.

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