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Document 32001R1638

    Regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale

    GU L 222 del 17.8.2001, p. 29–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2009; abrog. impl. da 32009R0216

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1638/oj

    32001R1638

    Regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale

    Gazzetta ufficiale n. L 222 del 17/08/2001 pag. 0029 - 0052


    Regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione

    del 24 luglio 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) in occasione della 9a riunione della conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) nel 1994 è stato richiesto il controllo dei dati sulle catture e sul commercio della specie ittica degli elasmobranchi (squali e razze) da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e degli organismi regionali di pesca.

    (2) La FAO, in collaborazione con i competenti organismi regionali di pesca, ha elaborato un elenco della specie degli elasmobranchi per i quali vanno raccolte statistiche sulle catture nel sistema di questionari Statlant.

    (3) Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2597/95 gli Stati membri, previo accordo di Eurostat, possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso da quello specificato nell'allegato 5 del regolamento.

    (4) Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato 5 del regolamento (CE) n. 2597/95 (che rappresenta l'equivalente dei sopra citati questionari Statlant).

    (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio(2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato 4 del regolamento (CE) n. 2597/95 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2001.

    Per la Commissione

    Pedro Solbes Mira

    Membro della Commissione

    (1) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.

    (2) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE SPECIE PER LE QUALI I DATI DEVONO ESSERE PRESENTATI RELATIVAMENTE AD OGNI ZONA PRINCIPALE DI PESCA

    Le specie elencate di seguito sono quelle per le quali le statistiche ufficiali riportano le catture. Gli Stati membri sono tenuti a fornire dati per ciascuna delle specie identificate, ove disponibili. Qualora singole specie non possano essere individuate, i dati devono essere aggregati e presentati alla voce con il massimo grado di dettaglio possibile.

    Nota:

    "n.i.a." = "non indicato altrove".

    Atlantico centro-orientale (Zona principale di pesca 34)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Mar Mediterraneo e Mar Nero (Zona principale di pesca 37)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Atlantico sud-occidentale (Zona principale di pesca 41)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Atlantico sud-orientale (Zona principale di pesca 47)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Oceano Indiano occidentale (Zona principale di pesca 51)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    FORMATO PER LA TRASMISSIONE SU SUPPORTO MAGNETICO DEI DATI SULLE CATTURE IN ZONE DIVERSE DALL'ATLANTICO SETTENTRIONALE

    A. FORMATO DI CODIFICA

    I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    a) La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.

    b) Le quantità inferiori a mezza unità vanno registrate come "-1".

    c) Codici dei paesi:

    Austria AUT

    Belgio BEL

    Danimarca DNK

    Finlandia FIN

    Francia FRA

    Germania DEU

    Grecia GRC

    Irlanda IRL

    Italia ITA

    Lussemburgo LUX

    Paesi Bassi NLD

    Portogallo PRT

    Spagna ESP

    Svezia SWE

    Regno Unito GBR

    Islanda ISL

    Norvegia NOR

    Bulgaria BGR

    Cipro CYP

    Repubblica ceca CZE

    Estonia EST

    Ungheria HUN

    Lettonia LVA

    Lituania LTU

    Malta MLT

    Polonia POL

    Romania ROM

    Repubblica slovacca SVK

    Slovenia SVN

    Turchia TUR

    B. METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

    Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad esempio, come un allegato e-mail). Se ciò non fosse possibile, sarà accettata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5''.

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