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Document 32001R0936

Regolamento (CE) n. 936/2001 della Commissione, dell'11 maggio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 75a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

GU L 130 del 12.5.2001, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/936/oj

32001R0936

Regolamento (CE) n. 936/2001 della Commissione, dell'11 maggio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 75a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 12/05/2001 pag. 0023 - 0024


Regolamento (CE) n. 936/2001 della Commissione

dell'11 maggio 2001

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 75a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000(4), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 75a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Per quanto riguarda la vendita di burro di intervento, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

(3) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

(4) GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 maggio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 75a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

>SPAZIO PER TABELLA>

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