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Document 32001R0671

Regolamento (CE) n. 671/2001 della Commissione, del 30 marzo 2001, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

GU L 93 del 3.4.2001, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/671/oj

32001R0671

Regolamento (CE) n. 671/2001 della Commissione, del 30 marzo 2001, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 03/04/2001 pag. 0027 - 0027


Regolamento (CE) n. 671/2001 della Commissione

del 30 marzo 2001

relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), prevede dei contingenti di aringa per il 2001.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2001.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

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