Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0652

    Regolamento (CE) n. 652/2001 della Commissione, del 30 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 23/2001 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88, (CE) n. 1291/2000 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

    GU L 91 del 31.3.2001, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/652/oj

    32001R0652

    Regolamento (CE) n. 652/2001 della Commissione, del 30 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 23/2001 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88, (CE) n. 1291/2000 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 091 del 31/03/2001 pag. 0060 - 0061


    Regolamento (CE) n. 652/2001 della Commissione

    del 30 marzo 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 23/2001 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88, (CE) n. 1291/2000 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 33, paragrafo 12, e l'articolo 41,

    considerando quanto segue:

    (1) In seguito ai casi di encefalopatia spongiforme bovina, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni comunitarie di bovini e di carni bovine hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori.

    (2) Con il regolamento (CE) n. 23/2001 della Commissione(2) sono state adottate misure volte ad attenuare alcune conseguenze gravi che derivano da questa situazione.

    (3) Le misure di protezione sanitaria adottate da alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni provenienti dalla Comunità sono tuttora in vigore e sono state in alcuni casi rafforzate.

    (4) Le conseguenze negative che ne derivano per gli esportatori comunitari vanno limitate con la proroga di alcuni termini.

    (5) Visti gli sviluppi della situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

    "Articolo 2

    1. Su richiesta del titolare, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1445/95 e domandati entro il 20 febbraio 2001, esclusi quelli la cui validità è scaduta prima del 1o novembre 2000, sono annullati e la cauzione attinente è svincolata.

    2. Su richiesta dell'esportatore ed in relazione ai prodotti per i quali entro il 20 febbraio 2001:

    - le formalità doganali di esportazione sono state espletate o che sono stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, il termine di 60 giorni per lasciare il territorio doganale della Comunità previsto all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88 o all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è portato a 210 giorni. La proroga è tuttavia limitata al 31 dicembre 2001,

    - le formalità doganali di esportazione sono state espletate, ma che non avevano ancora lasciato il territorio doganale della Comunità o che erano stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esportatore rimborsa le restituzioni eventualmente pagate in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,

    - le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti e immessi in libera pratica nella Comunità. In tal caso l'esportatore rimborsa ogni restituzione pagata in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,

    - le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti per essere sottoposti ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco o in un deposito doganale per non più di 120 giorni, prima di raggiungere la loro destinazione finale senza rimettere in causa il pagamento della restituzione per la destinazione finale effettiva o la cauzione relativa al titolo.

    Articolo 3

    Su richiesta dell'esportatore e in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, qualora le formalità doganali di esportazione o le formalità relative all'assoggettamento ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 non siano state espletate entro il 20 febbraio 2001 per il quantitativo totale di carni indicato nell'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1964/82 rilasciato anteriormente al 20 febbraio 2001, la restituzione speciale è incamerata dall'esportatore per i quantitativi esportati e immessi in consumo in un paese terzo. In questo caso non si applicano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1964/82.

    Quanto sopra esposto vale altresì quando, in seguito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, del presente regolamento, una parte del quantitativo totale indicato nell'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1964/82 non è stata immessa in consumo in un paese terzo.

    Articolo 4

    1. L'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), la riduzione del 20 % di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, e le maggiorazioni del 10 % e del 15 % di cui rispettivamente all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applicano alle esportazioni effettuate sulla scorta di titoli richiesti entro il 20 febbraio 2001.

    2. Qualora il diritto alla restituzione venga perso, la sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 7.

    Top