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Document 32001R0088

Regolamento (CE) n. 88/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

GU L 14 del 18.1.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/88/oj

32001R0088

Regolamento (CE) n. 88/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 18/01/2001 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 88/2001 della Commissione

del 17 gennaio 2001

recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa(1), modificato da ultimo dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 2702/1999(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della concessione dell'aiuto per il lino e la canapa di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1313/2000(4) definisce le condizioni che permettono di considerare le superfici come aventi subito il raccolto. L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento fissa una data limite di presentazione delle domande di aiuti per il lino e la canapa. Nel corso della campagna di commercializzazione 2000/2001 si sono verificate circostanze eccezionali che hanno ritardato il raccolto e ne hanno alterato la qualità in alcune zone. Per tener conto di questa situazione particolare è opportuno stabilire condizioni specifiche applicabili al raccolto della campagna 2000/2001 per le zone interessate.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, lettera a), primo comma, del regolamento (CEE) n. 1164/89, nelle zone descritte in allegato le superfici colpite da inondazioni che hanno reso impossibile l'operazione quale definita dalla disposizione di cui sopra, ad esclusione di tutte le altre, possono essere considerate aventi subito il raccolto nel quadro della campagna di commercializzazione 2000/2001, a condizione che su tali superfici sia stata eseguita la semina e siano stati effettuati i normali lavori colturali, e che sia dimostrato conclusivamente per lo Stato membro che la fine del ciclo vegetativo della pianta è dovuta alle succiate inondazioni.

Articolo 2

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1164/89, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 la domanda di aiuti relativa alle superfici considerate aventi subito il raccolto, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, può essere presentata entro il 30 aprile 2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

(2) GU L 327 del 14.12.1999, pag. 7.

(3) GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

(4) GU L 148 del 22.6.2000, pag. 34.

ALLEGATO

Le seguenti zone della Gran Bretagna: South-West, Wessex, South-East, East Midlands, North-East, North Mercia, Galles meridionale, Scozia.

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