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Document 32001L0107

    Direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati

    GU L 41 del 13.2.2002, p. 20–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/107/oj

    32001L0107

    Direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati

    Gazzetta ufficiale n. L 041 del 13/02/2002 pag. 0020 - 0034


    Direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 21 gennaio 2002

    che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)(4), ha già contribuito significativamente alla realizzazione del mercato unico in tale ambito, stabilendo - per la prima volta nel settore dei servizi finanziari - il principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e altre disposizioni che agevolano la libera circolazione all'interno dell'Unione europea delle quote degli organismi di investimento collettivo (costituiti nella forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento) che rientrano nel suo ambito d'applicazione.

    (2) Tuttavia, la direttiva 85/611/CEE non disciplina esaurientemente le società che gestiscono gli organismi di investimento collettivo, denominate "società di gestione". In particolare, la direttiva 85/611/CEE non contiene disposizioni atte ad instaurare in tutti gli Stati membri condizioni di parità per quanto riguarda l'accesso al mercato e l'esercizio dell'attività da parte di dette società. La direttiva 85/611/CEE non contiene disposizioni relative alla costituzione di succursali e alla libera prestazione di servizi da parte di dette società negli Stati membri diversi da quello di origine.

    (3) Per essere autorizzate dallo Stato membro di origine, le società di gestione dovrebbero garantire la tutela degli investitori e la solvibilità delle società di gestione al fine di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. L'impostazione adottata mira ad assicurare l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, rendendo possibile il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta l'Unione europea e l'applicazione del principio di vigilanza da parte dello Stato membro di origine.

    (4) Allo scopo di tutelare gli investitori, è necessario garantire un sistema di monitoraggio interno di ogni società di gestione, in particolare attraverso la separazione delle funzioni direttive ed adeguati meccanismi di controllo interno.

    (5) Affinché la società di gestione possa assolvere gli obblighi derivanti dalle sue attività e così assicurare la propria stabilità sono obbligatori un capitale iniziale e fondi propri aggiuntivi. Per tener conto degli sviluppi specie quelli relativi ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo nell'Unione europea e in altre sedi internazionali si dovranno riesaminare tali prescrizioni, compreso l'uso di garanzie, entro tre anni.

    (6) Grazie al riconoscimento reciproco le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine potranno esercitare le attività oggetto della loro autorizzazione in tutta l'Unione europea, costituendo succursali o in regime di libera prestazione di servizi. L'approvazione del regolamento di un fondo comune di investimento è di competenza dello Stato membro di origine della società di gestione.

    (7) Per quanto riguarda la gestione di portafogli collettivi (gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento), una società di gestione autorizzata nello Stato membro di origine dovrebbe poter esercitare negli altri Stati membri le seguenti attività: commercializzare quote dei fondi comuni di investimento armonizzati gestiti dalla società stessa nello Stato membro di origine; commercializzare azioni delle società di investimento armonizzate gestite dalla società di gestione; svolgere tutte le altre funzioni e tutti gli altri compiti insiti nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo; gestire le attività di società di investimento costituite in Stati membri diversi da quello di origine; esercitare, sulla base di mandati di società di gestione costituite in Stati membri diversi dal suo Stato membro di origine, le funzioni insite nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo.

    (8) I principi del riconoscimento reciproco e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine esigono che le autorità competenti di uno Stato membro non rilascino o revochino l'autorizzazione qualora elementi determinanti, come il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che una società di gestione ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle sue attività. Ai fini della presente direttiva, una società di gestione dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Secondo il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, solo lo Stato membro in cui si trova la sede statutaria della società di gestione può essere considerato competente ad approvare il regolamento dei fondi comuni di investimento istituiti dalla società e la scelta del depositario. Per prevenire la scelta speculativa dei sistemi di vigilanza e promuovere la fiducia nell'efficienza della vigilanza esercitata dalle autorità dello Stato membro di origine, per l'autorizzazione dell'OICVM una delle condizioni dovrebbe essere che la commercializzazione delle relative quote non sia vietata da alcuna disposizione giuridica nello Stato di origine stesso. Tale condizione non pregiudica la facoltà dell'OICVM di scegliere, una volta ottenuta l'autorizzazione, lo Stato o gli Stati membri in cui si devono commercializzare le quote a norma della presente direttiva.

    (9) La direttiva 85/611/CEE limita il campo d'azione delle società di gestione alla sola attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento (gestione di portafogli collettivi). Per tener conto dei recenti sviluppi delle legislazioni degli Stati membri e per consentire alle società in questione di realizzare notevoli economie di scala, è auspicabile eliminare tale restrizione. Pertanto, è auspicabile consentire alle società di gestione di esercitare anche l'attività di gestione di portafogli di investimenti di un singolo cliente (gestione di portafogli individuali), nonché quella di gestione di fondi pensione come pure determinate attività accessorie dell'attività principale. L'estensione del campo d'azione delle società di gestione non deve pregiudicare la stabilità di tali società. Dovrebbero tuttavia essere stabilite norme specifiche che impediscano conflitti di interesse quando le società di gestione sono autorizzate a esercitare l'attività di gestione di portafogli sia collettivi che individuali.

    (10) L'attività di gestione di portafogli di investimenti è un servizio di investimento già disciplinato dalla direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari(5). Affinché il settore sia disciplinato da un quadro normativo omogeneo è auspicabile assoggettare le società di gestione che sono autorizzate a prestare anche tale servizio alle condizioni stabilite in detta direttiva.

    (11) In generale, lo Stato membro di origine può emanare norme più rigorose di quelle stabilite nella presente direttiva, in particolare in materia di condizioni di autorizzazione, di requisiti prudenziali e di esigenze in materia di resoconti e prospetti completi.

    (12) È auspicabile stabilire le norme che definiscano le precondizioni alle quali una società di gestione può delegare a terzi, sulla base di mandati, compiti e funzioni specifiche allo scopo di accrescere l'efficienza della sua attività. Ai fini della corretta applicazione dei principi del riconoscimento reciproco dell'autorizzazione e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, gli Stati membri che consentono una simile delega dovrebbero assicurare che le società di gestione da essi autorizzate non deleghino interamente le loro funzioni a uno o più terzi, in modo da diventare una scatola vuota, e che l'esistenza dei mandati non impedisca una efficace vigilanza della società di gestione. Tuttavia, il fatto che una società di gestione abbia delegato alcune delle sue funzioni non dovrebbe in nessun caso pregiudicare la responsabilità della società stessa e del depositario nei confronti dei detentori delle quote e delle autorità competenti.

    (13) Per salvaguardare gli interessi degli azionisti e garantire la parità delle condizioni di concorrenza sul mercato per gli organismi di investimento collettivo armonizzati, le società di investimento devono disporre di un capitale iniziale. Tuttavia, le società di investimento che hanno designato una società di gestione saranno coperte attraverso i fondi propri aggiuntivi di quest'ultima.

    (14) Le società di investimento autorizzate dovrebbero sempre essere conformi agli articoli 5 octies e 5 nonies, sia direttamente ai sensi dell'articolo 13 ter, sia indirettamente in quanto, se una società di investimento autorizzata sceglie di designare una società di gestione, quest'ultima deve essere autorizzata a norma della direttiva e quindi tenuta a conformarsi agli articoli suddetti.

    (15) Per tener conto degli sviluppi delle tecniche di informazione è auspicabile rivedere il quadro instaurato dalla direttiva 85/611/CEE in materia di informativa. In particolare, è auspicabile introdurre per gli OICVM, accanto al prospetto completo finora previsto, un nuovo tipo di prospetto (prospetto semplificato). Tale nuovo prospetto dovrebbe essere di facile consultazione per l'investitore e rappresentare quindi una fonte di informazioni significative per l'investitore medio. Il prospetto in questione dovrebbe fornire le informazioni fondamentali sull'OICVM in modo chiaro, sintetico e facilmente comprensibile. Tuttavia, l'investitore dovrebbe sempre essere messo al corrente, attraverso una opportuna avvertenza da includere nel prospetto semplificato, del fatto che informazioni più particolareggiate sono contenute nel prospetto completo e nelle relazioni annuali e semestrali dell'OICVM, ottenibili gratuitamente su semplice richiesta. Il prospetto semplificato dovrebbe sempre essere consegnato gratuitamente ai sottoscrittori prima della conclusione del contratto. Ciò costituirà una precondizione sufficiente per l'adempimento dell'obbligo giuridico previsto dalla presente direttiva di informare i sottoscrittori prima della conclusione del contratto.

    (16) Occorre assicurare condizioni di parità tra gli intermediari operanti nel settore dei servizi finanziari che prestano gli stessi servizi e un grado minimo di armonizzazione nella tutela degli investitori. Un grado minimo di armonizzazione delle condizioni per accedere all'attività e delle condizioni di esercizio dell'attività rappresentano una precondizione essenziale per completare il mercato interno per gli operatori in questione. Soltanto una direttiva comunitaria vincolante che stabilisca requisiti minimi comuni al riguardo può consentire pertanto di realizzare tale obiettivo. La presente direttiva si limita a prescrivere l'armonizzazione minima richiesta e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti a norma dell'articolo 5, comma terzo del trattato.

    (17) La Commissione si riserva di proporre la codificazione, a tempo debito, successivamente all'adozione della proposta,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 85/611/CEE è modificata come segue:

    1) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 1 bis

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1) 'depositario', un ente al quale sono affidati i compiti di cui all'articolo 7 e all'articolo 14 e che è soggetto alle altre disposizioni di cui alle sezioni III bis e IV bis;

    2) 'società di gestione', una società che esercita abitualmente l'attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento e/o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM); tale gestione comprende le funzioni elencate nell'allegato II;

    3) 'Stato membro di origine di una società di gestione', lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di gestione;

    4) 'Stato membro ospitante di una società di gestione', ogni Stato membro diverso da quello di origine in cui la società di gestione ha una succursale o presta servizi;

    5) 'Stato membro di origine di un OICVM':

    a) per gli OICVM costituiti in forma di fondo comune di investimento, lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di gestione,

    b) per gli OICVM costituiti in forma di società di investimento, lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di investimento;

    6) 'Stato membro ospitante di un OICVM', lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM, nel quale sono commercializzate le quote del fondo comune di investimento o della società di investimento;

    7) 'succursale', una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di una società di gestione e che presta i servizi per i quali la società di gestione è stata autorizzata; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da una società di gestione con sede statutaria in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;

    8) 'autorità competenti', le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 49 della presente direttiva;

    9) 'stretti legami', la situazione definita nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 95/26/CE(6);

    10) 'partecipazione qualificata', ogni partecipazione diretta o indiretta in una società di gestione che rappresenti almeno il 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione della società di gestione in cui è detenuta tale partecipazione.

    Ai fini della suddetta definizione sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE(7);

    11) 'DSI', la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari(8);

    12) 'impresa madre', un'impresa madre quale definita negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE(9);

    13) 'impresa figlia', un'impresa figlia quale definita negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

    14) 'capitale iniziale', il capitale definito all'articolo 34, paragrafo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2000/12/CE(10);

    15) 'fondi propri', i fondi propri quali definiti nella direttiva 2000/12/CE, titolo V, capo 2, sezione 1; questa definizione può tuttavia essere modificata nelle situazioni di cui all'allegato V della direttiva 93/6/CEE(11).";

    2) l'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: "3. Le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se la società di gestione o la società di investimento non soddisfano i presupposti stabiliti nella presente direttiva, rispettivamente nelle sezioni III e IV.

    Inoltre, le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se i dirigenti del depositario non possiedono il requisito dell'onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l'identità dei dirigenti del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, deve essere immediatamente notificata alle autorità competenti.

    Si intende per dirigente la persona che, a norma della legge o degli atti costitutivi, rappresenta il depositario ovvero che determina effettivamente l'indirizzo dell'attività del depositario.

    3 bis. Le autorità competenti negano l'autorizzazione se l'OICVM è soggetto a divieto giuridico (ossia stabilito dal regolamento del fondo o dagli atti costitutivi) di commercializzare le proprie quote o azioni nello Stato membro di origine.";

    3) il titolo della sezione III e gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente: "SEZIONE III

    Obblighi relativi alle società di gestione

    Titolo A

    Condizioni per accedere all'attività

    Articolo 5

    1. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine. L'autorizzazione rilasciata ad una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.

    2. Nessuna società di gestione può svolgere attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa.

    L'attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell'elenco non esaustivo di cui all'allegato II.

    3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento, anche i servizi seguenti:

    a) gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI;

    b) a titolo di servizi accessori:

    - consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI,

    - custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione.

    Le società di gestione non possono in nessun caso essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi citati nel presente paragrafo, né a prestare servizi accessori senza essere autorizzate a svolgere il servizio di cui alla lettera a).

    4. L'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 10, 11 e 13 della DSI si applicano alla prestazione, da parte di società di gestione, dei servizi indicati nel paragrafo 3 del presente articolo.

    Articolo 5 bis

    1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se non soddisfa i seguenti requisiti:

    a) la società di gestione dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125000 EUR:

    - quando il valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione supera 250000000 di EUR, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi. Tale importo aggiuntivo di fondi propri è pari allo 0,02 % del valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione che supera i 250000000 di EUR. Il totale richiesto del capitale iniziale e dell'importo aggiuntivo non può superare tuttavia 10000000 di EUR.

    - Ai fini del presente paragrafo, per portafogli della società di gestione si intendono:

    i) fondi comuni di investimento gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in qualità di delegato;

    ii) società di investimento della cui gestione è incaricata la società di gestione in questione;

    iii) altri organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega.

    - A prescindere dai requisiti riguardanti gli importi, i fondi propri della società di gestione non sono mai inferiori all'importo stabilito nell'allegato IV della direttiva 93/6/CEE.

    - Gli Stati membri possono dispensare le società di gestione dall'obbligo di disporre fino al 50 % dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui al primo trattino se esse beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione. Questi ultimi devono avere la sede statutaria in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti alle norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria.

    - Entro il 13 febbraio 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei requisiti patrimoniali corredata, ove opportuno, di proposte di revisione;

    b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione. A tal fine, i nominativi di dette persone e di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati quanto prima all'autorità competente. L'attività della società di gestione deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti;

    c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante in particolare la struttura organizzativa della società di gestione;

    d) tanto la sede amministrativa principale quanto la sede statutaria sono situate nello stesso Stato membro.

    2. Inoltre, se esistono stretti legami tra la società di gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

    Le autorità competenti negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di gestione ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni, ostacolino l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

    Le autorità competenti impongono alle società di gestione di comunicare le informazioni richieste per verificare in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo.

    3. Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione della concessione o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato.

    4. Se l'autorizzazione è rilasciata, la società di gestione può immediatamente iniziare la sua attività.

    5. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di gestione soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:

    a) non utilizza l'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;

    b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

    c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

    d) non soddisfa più le condizioni di cui alla direttiva 93/6/CEE se l'autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva;

    e) ha violato in modo grave e/o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o

    f) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.

    Articolo 5 ter

    1. Le autorità competenti non rilasciano a una società di gestione l'autorizzazione per accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata nonché dell'entità della medesima.

    Le autorità competenti negano l'autorizzazione se, in funzione della necessità di assicurare una gestione sana e prudente della società di gestione, non sono certe dell'idoneità di azionisti o soci.

    2. Gli Stati membri non applicano alle succursali di società di gestione, le quali hanno la loro sede statutaria fuori dell'Unione europea e iniziano o svolgono già la loro attività, disposizioni che assicurino loro un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali di società di gestione la cui sede statutaria si trova in uno Stato membro.

    3. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito all'autorizzazione di qualsiasi società di gestione che:

    a) sia un'impresa figlia di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;

    b) sia un'impresa figlia dell'impresa madre di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; oppure

    c) sia controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.

    Titolo B

    Relazioni con i paesi terzi

    Articolo 5 quater

    1. Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell'articolo 7 della DSI.

    Ai fini della presente direttiva, i termini 'impresa/impresa d'investimento' e 'imprese d'investimento' di cui all'articolo 7 della DSI vanno letti come 'società/società di gestione' e l'espressione 'prestare servizi d'investimento' nel paragrafo 2 di detto articolo va interpretata come 'prestare servizi'.

    2. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai loro OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.

    Titolo C

    Condizioni di esercizio

    Articolo 5 quinquies

    1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine esigono che la società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento le condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva. I fondi propri di una società di gestione non possono scendere al di sotto del livello previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tale società, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la sua situazione o cessare l'attività.

    2. La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza delle autorità dello Stato membro ospitante.

    Articolo 5 sexies

    1. Alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 9 della DSI.

    2. Ai fini della presente direttiva, i termini 'impresa/impresa d'investimento' e 'imprese d'investimento' di cui all'articolo 9 della DSI vanno interpretati come 'società/società di gestione'.

    Articolo 5 septies

    1. Lo Stato membro di origine elabora le norme prudenziali che le società di gestione, per quanto concerne l'attività di gestione degli OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, devono osservare in permanenza.

    In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine, tenuto conto anche della natura degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono che ciascuna di tali società:

    a) abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri e che assicurino, tra l'altro, che qualunque transazione in cui intervenga il fondo possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività dei fondi comuni di investimento o delle società di investimento gestite dalla società di gestione siano investite conformemente al regolamento del fondo o ai suoi atti costitutivi e alle norme in vigore;

    b) sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o dei clienti siano lesi dai conflitti d'interessi tra la società e i suoi clienti, tra i suoi clienti, tra uno dei suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM. Tuttavia, le modalità di tale organizzazione nel caso di costituzione di una succursale non possono contrastare con le norme di comportamento prescritte dallo Stato membro ospitante in materia di conflitti d'interessi.

    2. Le società di gestione che sono autorizzate a prestare i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a):

    - non possono investire la totalità o una parte del portafoglio di un investitore in quote di fondi comuni di investimento o di società di investimento che esse gestiscono, salvo previa autorizzazione generale del cliente,

    - sono soggette, con riguardo ai servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori(12).

    Articolo 5 octies

    1. Se gli Stati membri consentono alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l'esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti i presupposti seguenti:

    a) le autorità competenti devono essere opportunamente informate;

    b) il mandato non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza sulla società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori;

    c) se la delega riguarda la gestione degli investimenti, il mandato può essere conferito solo a società autorizzate o registrate ai fini della gestione di attività e soggette a vigilanza prudenziale e deve essere conforme ai criteri di ripartizione degli investimenti periodicamente definiti dalle società di gestione;

    d) nel caso in cui il mandato abbia ad oggetto la gestione degli investimenti e sia conferito a una società di un paese terzo deve essere garantita la collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate;

    e) il mandato per la funzione principale di gestione degli investimenti non deve essere conferito né al depositario, né a una qualsiasi altra società i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della società di gestione o dei detentori delle quote;

    f) sono previste misure che consentono alle persone che dirigono la società di gestione di controllare efficacemente e in ogni momento l'attività dell'impresa alla quale il mandato viene conferito;

    g) il mandato non impedisce alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni alla società titolare del mandato e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell'interesse degli investitori;

    h) tenuto conto della natura delle funzioni delegate, il delegato deve essere qualificato ed idoneo a svolgere le funzioni di cui trattasi; e

    i) i prospetti dell'OICVM specificano le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare.

    2. In nessun caso la responsabilità della società di gestione e del depositario è pregiudicata dal fatto che la società di gestione abbia delegato a terzi alcune sue funzioni. Inoltre, la società di gestione non deve delegare le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma.

    Articolo 5 nonies

    Ciascuno Stato membro elabora le norme di comportamento che le società di gestione in esso autorizzate devono osservare in ogni momento. Tali norme devono porre in atto almeno i principi di cui ai trattini seguenti. Questi principi obbligano la società di gestione a:

    a) agire, nell'esercizio della sua attività, in modo leale ed equo, nell'interesse degli OICVM che gestisce e dell'integrità del mercato;

    b) agire con la competenza, l'impegno e la diligenza necessari, nell'interesse degli OICVM che gestisce e dell'integrità del mercato;

    c) disporre delle risorse e delle procedure necessarie per portare a buon fine le sue attività, e ad utilizzarle in modo efficace;

    d) sforzarsi di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile, provvedere a che gli OICVM che gestisce siano trattati in modo equo; e

    e) conformarsi a tutte le prescrizioni applicabili all'esercizio delle sue attività in modo da promuovere gli interessi dei suoi investitori e l'integrità del mercato.

    Titolo D

    Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri provvedono a che le società di gestione autorizzate a norma della presente direttiva dalle autorità competenti di un altro Stato membro possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione, costituendovi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi.

    2. Gli Stati membri non possono subordinare lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi ad autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale né ad altra misura di effetto equivalente.

    Articolo 6 bis

    1. Oltre alle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 5 bis, una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro comunica tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

    2. Gli Stati membri esigono che ogni società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro fornisca, all'atto della comunicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni e i documenti seguenti:

    a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende stabilire una succursale;

    b) un programma di esercizio indicante le attività e i servizi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 che si intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale;

    c) il recapito, nello Stato membro ospitante, ove possono esserle richiesti i documenti;

    d) i nominativi dei dirigenti della succursale.

    3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine, a meno che non abbiano motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi dal loro ricevimento in forma completa e ne danno comunicazione alla società di gestione. Esse inoltre comunicano precisazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori.

    Le autorità competenti dello Stato membro di origine, qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, rendono note le ragioni del rifiuto alla società di gestione interessata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni in forma completa. Tale rifiuto o la mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine.

    4. Prima che la succursale di una società di gestione inizi l'attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sulla società di gestione e per indicare, se del caso, le condizioni, ivi incluse le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 in vigore nello Stato membro ospitante e le norme di comportamento da rispettare qualora sia prestato il servizio di gestione di portafoglio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, i servizi di consulenza in materia di investimenti e i servizi di custodia, secondo cui, per motivi di interesse generale l'attività deve essere esercitata nello Stato membro ospitante.

    5. La succursale può essere stabilita e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio di dette autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4. Dal momento in cui inizia la sua attività la società di gestione può iniziare anche la commercializzazione delle quote di fondi comuni di investimento e di società di investimento che essa gestisce, soggette alla presente direttiva, a meno che le autorità competenti dello Stato membro ospitante non dichiarino, con decisione motivata presa prima dello scadere del termine di due mesi di cui sopra e comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che le modalità di commercializzazione delle quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45.

    6. In caso di prevista modifica delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine possano adottare una decisione su detta modifica ai sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono pronunciarsi ai sensi del paragrafo 4.

    7. In caso di modifica delle informazioni notificate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, le autorità dello Stato membro di origine ne informano le autorità dello Stato membro ospitante.

    Articolo 6 ter

    1. Ogni società di gestione che intenda esercitare per la prima volta la sua attività nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine:

    a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende operare;

    b) un programma d'esercizio indicante le attività e i servizi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere.

    2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le informazioni di cui al paragrafo 1, entro un mese dal ricevimento di queste ultime.

    Esse inoltre comunicano precisazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo applicabile che miri a tutelare gli investitori.

    3. La società di gestione può quindi iniziare l'attività nello Stato membro ospitante, fermo restando l'articolo 46.

    Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, indicano alla società di gestione le condizioni, ivi incluse le norme di comportamento da rispettare, qualora sia prestato il servizio di gestione del portafoglio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, i servizi di consulenza in materia di investimenti e i servizi di custodia, che, per motivi di interesse generale, tale società deve soddisfare nello Stato membro ospitante.

    4. In caso di prevista modifica del contenuto delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano, se del caso, comunicare alla società eventuali cambiamenti o integrazioni da apportare alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 3.

    5. Una società di gestione è tenuta a seguire la procedura di notifica di cui al presente articolo anche qualora affidi a un terzo la commercializzazione delle quote in uno Stato membro ospitante.

    Articolo 6 quater

    1. Gli Stati membri ospitanti possono esigere, ai fini statistici, che tutte le società di gestione aventi una succursale nel loro territorio presentino periodicamente alle loro autorità competenti un resoconto delle attività svolte nel paese.

    2. Nell'esercizio delle competenze loro conferite a norma della presente direttiva gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali delle società di gestione le stesse informazioni che esigono a tal fine dalle società di gestione nazionali.

    Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle società di gestione che svolgono attività nel loro territorio in regime di libera prestazione di servizi le informazioni necessarie per verificare l'osservanza da parte di tali società delle norme loro applicabili degli Stati membri ospitanti. Non possono tuttavia essere richieste informazioni maggiori di quelle che sono tenute a comunicare allo stesso fine le società di gestione stabilite nello Stato membro ospitante.

    3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che una società di gestione, la quale abbia una succursale o presti servizi nel loro territorio, non ottempera alle disposizioni legislative o regolamentari adottate da detto Stato in attuazione delle disposizioni della presente direttiva che attribuiscono poteri alle autorità competenti dello Stato membro, esigono che la società di gestione in questione ponga termine alle irregolarità.

    4. Se la società di gestione in questione non prende le opportune misure, le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano in proposito le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché la società di gestione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

    5. Se la società di gestione persiste nell'infrazione alle disposizioni legislative o regolamentari di cui al paragrafo 2 nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare misure adeguate per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure.

    6. Le disposizioni precedenti lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri ospitanti di prendere misure idonee a prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel loro territorio, contrarie alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire alle società di gestione responsabili delle infrazioni di avviare nuove transazioni nel loro territorio.

    7. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 e che comporti sanzioni o restrizioni alle attività della società di gestione deve essere debitamente motivata e comunicata alla società di gestione interessata. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata presa.

    8. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 e 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e delle altre persone cui sono prestati i servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informate di tali misure nel più breve tempo possibile.

    La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure.

    9. In caso di revoca dell'autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante sono informate e prendono misure adeguate per impedire alla società di gestione in questione di avviare nuove transazioni nel suo territorio e per salvaguardare gli interessi degli investitori. Ogni due anni la Commissione presenta una relazione su tali casi al comitato di contatto istituito ai sensi dell'articolo 53.

    10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui ci sia stato rifiuto ai sensi dell'articolo 6 bis in cui siano state adottate misure a norma del paragrafo 5. Ogni due anni la Commissione presenta una relazione su tali casi al comitato di contatto istituito ai sensi dell'articolo 53.";

    4) prima dell'articolo 7 è inserita la dicitura seguente: "SEZIONE III bis

    Obblighi relativi al depositario";

    5) il titolo della sezione IV e l'articolo 12 sono sostituiti dal testo seguente: "SEZIONE IV

    Obblighi relativi alle società di investimento

    Titolo A

    Condizioni per accedere all'attività

    Articolo 12

    L'accesso all'attività delle società di investimento è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

    Gli Stati membri determinano la forma giuridica che deve assumere una società di investimento.";

    6) dopo l'articolo 13 sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 13 bis

    1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di investimento che non ha designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno 300000 EUR.

    Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva:

    - l'autorizzazione è negata, salvo che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante in particolare la struttura organizzativa della società di investimento,

    - i dirigenti della società di investimento devono avere i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento. A tal fine i nominativi dei dirigenti e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all'autorità competente. La scelta dell'attività della società di investimento deve essere operata da almeno due persone che soddisfino tali requisiti. Si intende per dirigente la persona che a norma di legge o degli atti costitutivi, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l'indirizzo dell'attività,

    - inoltre, se esistono stretti legami tra la società di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

    Le autorità competenti negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di investimento ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti all'applicazione di tali disposizioni, ostacolino l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

    Le autorità competenti impongono alle società di investimento di comunicare alle autorità stesse tutte le informazioni richieste.

    2. Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione della concessione o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato.

    3. Se l'autorizzazione è rilasciata, la società di investimento può immediatamente iniziare la sua attività.

    4. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di investimento soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:

    a) non utilizza l'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di 6 mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;

    b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

    c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

    d) ha violato in modo grave e/o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o

    e) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.

    Titolo B

    Condizioni di esercizio

    Articolo 13 ter

    Gli articoli 5 octies e 5 nonies si applicano alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva. Ai fini del presente articolo, i termini 'società di gestione' vanno letti come 'società di investimento'.

    Le società di investimento possono gestire soltanto le attività del loro portafoglio e non possono, in nessun caso, ricevere incarichi riguardanti la gestione di attività per conto terzi.

    Articolo 13 quater

    Ciascuno Stato membro di origine elabora le norme prudenziali che le società di investimento, che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, devono osservare in permanenza.

    In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine, tenuto conto anche della natura della società di investimento, esigono che essa abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento del proprio capitale iniziale e che assicurino, tra l'altro, che qualunque transazione in cui intervenga la società possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività della società di investimento siano investite conformemente agli atti costitutivi e alle norme in vigore";

    7) prima dell'articolo 14 è inserita la dicitura seguente: "SEZIONE IV BIS

    Obblighi riguardanti il depositario";

    8) l'articolo 27, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. La società di gestione, per ognuno dei fondi comuni che gestisce, e la società di investimento devono pubblicare:

    - un prospetto semplificato,

    - un prospetto completo,

    - una relazione annuale per ogni esercizio e

    - una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio.";

    9) l'articolo 28 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 28

    1. Il prospetto semplificato e il prospetto completo devono contenere le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio fondato sull'investimento che è loro proposto ed in particolare sui relativi rischi. Queste informazioni devono comprendere, indipendentemente dagli strumenti in cui viene effettuato l'investimento, una illustrazione chiara e facilmente comprensibile dei profili di rischio del fondo.

    2. Il prospetto completo contiene almeno le informazioni previste nello schema A, allegato I, della presente direttiva, sempre che queste non siano contenute nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi allegati al prospetto completo a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.

    3. Il prospetto semplificato contiene in forma sintetica le informazioni fondamentali di cui allo schema C, allegato I, della presente direttiva. Esso è strutturato e redatto in modo tale da riuscire facilmente comprensibile per l'investitore medio. Gli Stati membri possono consentire che il prospetto semplificato sia allegato al prospetto completo come parte staccabile del medesimo. Il prospetto semplificato può essere impiegato come strumento di commercializzazione da utilizzarsi senza modifiche in tutti gli Stati membri, fatta salva la traduzione. Pertanto gli Stati membri si astengono dal prescrivere ulteriori documenti o informazioni.

    4. Il prospetto completo e il prospetto semplificato possono presentarsi nella forma di un documento cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole avente lo stesso valore legale, approvato dalle autorità competenti.

    5. La relazione annuale deve contenere un bilancio o uno stato patrimoniale, un conto dettagliato dei redditi e delle spese dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente e le altre informazioni previste dallo schema B, allegato I, della presente direttiva, nonché ogni dato significativo che permetta agli investitori di valutare con cognizione di causa l'evoluzione dell'attività e i risultati dell'OICVM.

    6. La relazione semestrale deve contenere almeno le informazioni previste dai capitoli da I a IV dello schema B, allegato I, della presente direttiva. Quando un OICVM ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle imposte per il semestre considerato e gli acconti sui dividendi versati o previsti.";

    10) l'articolo 29 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 29

    1. Il regolamento del fondo o gli atti costitutivi della società di investimento formano parte integrante del prospetto completo, al quale devono essere allegati.

    2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono tuttavia non essere allegati al prospetto completo, purché i detentori delle quote siano informati della possibilità di ottenere, a richiesta, l'invio di tali documenti o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli Stati membri in cui le quote sono commercializzate.";

    11) l'articolo 30 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 30

    Gli elementi essenziali del prospetto completo e del prospetto semplificato devono essere tenuti aggiornati.";

    12) l'articolo 32 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 32

    L'OICVM deve trasmettere il prospetto completo e il prospetto semplificato e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti.";

    13) l'articolo 33 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 33

    1. Il prospetto semplificato deve essere rilasciato gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto.

    Inoltre, il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate devono essere messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne fa richiesta.

    2. Le relazioni annuali e semestrali devono essere trasmesse gratuitamente ai detentori di quote che ne fanno richiesta.

    3. Le relazioni annuali e semestrali devono essere messe a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nel prospetto completo e nel prospetto semplificato o essere consultabili attraverso altri mezzi approvati dalle autorità competenti.";

    14) l'articolo 35 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 35

    Ogni pubblicità che contenga l'invito all'acquisto di quote di un OICVM deve indicare l'esistenza dei prospetti e i luoghi in cui il pubblico li può ottenere, nonché gli eventuali altri mezzi attraverso i quali può consultarli.";

    15) l'articolo 46 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 46

    Un OICVM che si proponga di commercializzare le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato deve preventivamente informare di tale intenzione le autorità competenti di quest'ultimo. Deve inoltre trasmettere contemporaneamente a dette autorità:

    - un attestato delle autorità competenti in cui si certifichi che esso soddisfa le condizioni di cui alla presente direttiva,

    - il suo regolamento del fondo o i suoi atti costitutivi,

    - il prospetto completo e il prospetto semplificato,

    - se del caso, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva,

    - informazioni sulle modalità di commercializzazione delle sue quote in quest'altro Stato membro.

    La società di investimento o la società di gestione può iniziare la commercializzazione delle sue quote nell'altro Stato membro dopo due mesi a decorrere da tale comunicazione, a meno che le autorità competenti dello Stato membro in questione non dichiarino, con decisione motivata adottata prima dello scadere del termine di due mesi di cui sopra, che le modalità previste per la commercializzazione di quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45.";

    16) l'articolo 47 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 47

    Un OICVM che commercializzi le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato deve diffondere in questo altro Stato membro, secondo le modalità identiche a quelle in vigore nello Stato membro di origine, il prospetto completo e il prospetto semplificato, la relazione annuale e la relazione semestrale e le altre informazioni di cui agli articoli 29 e 30.

    Tali documenti devono essere forniti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante oppure in una lingua approvata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.";

    17) dopo l'articolo 52 sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 52 bis

    1. Qualora una società di gestione operi in uno o più Stati membri ospitanti, in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursali ivi costituite, le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati collaborano strettamente.

    Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni concernenti la gestione e la proprietà di tali società di gestione atte a facilitare la vigilanza nonché tutte le informazioni che possono facilitare il monitoraggio di tali imprese. Le autorità dello Stato membro di origine collaborano, in particolare, per assicurare che le autorità degli Stati membri ospitanti possano raccogliere le informazioni di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 2.

    2. Ove ciò risulti necessario per l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, le autorità competenti dello Stato membro di origine sono informate dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti circa le misure prese da queste ultime ai sensi dell'articolo 6 quater, paragrafo 6, che comportano l'imposizione di sanzioni o restrizioni dell'attività di una società di gestione.

    Articolo 52 ter

    1. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché, in casi in cui una società di gestione autorizzata in un altro Stato membro eserciti nel loro territorio la sua attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere esse stesse o tramite persone all'uopo designate alla verifica in loco delle informazioni di cui all'articolo 52 bis.

    2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possono parimenti chiedere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto tale richiesta devono darvi seguito, nell'ambito delle loro competenze, procedendo esse stesse a tale verifica, o permettendo alle autorità che hanno presentato la richiesta di procedervi oppure permettendo ad un revisore contabile od esperto di procedervi.

    3. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a verifiche in loco nelle succursali costituite nel loro territorio nell'esercizio delle competenze loro conferite dalla presente direttiva.";

    18) l'allegato della direttiva 85/611/CEE è rinumerato come allegato I;

    19) lo schema A dell'allegato I è modificato come segue:

    1) nella colonna "Informazioni concernenti la società di investimento", dopo il punto 1.2 è aggiunto il punto seguente: "1.3. Per le società di investimento che hanno più comparti, indicazione dei comparti."

    2) Nella colonna "Informazioni concernenti la società di investimento", nel punto 1.13 è aggiunta la frase seguente: "Per le società di investimento che hanno più comparti, informazioni sul modo in cui i detentori di quote possono passare da un comparto all'altro e sugli oneri addebitati in tale caso.";

    3) dopo il punto 4 sono aggiunti i seguenti punti: "5. Altre informazioni sugli investimenti:

    5.1. Rendimento storico del fondo comune di investimento o della società di investimento (se del caso) - queste informazioni possono figurare nel prospetto o essere allegate ad esso.

    5.2. Profilo dell'investitore tipo per le esigenze del quale il fondo comune di investimento o la società di investimento sono concepiti.

    6. Informazioni economiche

    6.1. Eventuali spese e commissioni, diverse dagli oneri di cui al punto 1.17, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività del fondo comune di investimento o della società di investimento.";

    20) il testo dell'allegato I della presente direttiva è aggiunto all'allegato I della direttiva 85/611/CEE;

    21) l'allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato II della direttiva 85/611/CEE.

    Disposizioni transitorie e finali

    Articolo 2

    1. Le imprese di investimento, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE, che sono autorizzate a prestare unicamente i servizi di cui alla sezione A, punto 3 e alla sezione C, punti 1 e 6, dell'allegato di detta direttiva, possono essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a gestire fondi comuni di investimento e società di investimento e ad assumere la denominazione di "società di gestione". Le imprese di investimento che optano per tale cambiamento devono rinunciare all'autorizzazione ottenuta a norma della direttiva 93/22/CEE.

    2. Le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine prima del 13 febbraio 2004 a svolgere, ai sensi della direttiva 85/611/CEE, l'attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento e società di investimento sono considerate autorizzate ai fini della presente direttiva se la legislazione dello Stato membro di origine impone, per l'esercizio di tale attività, condizioni equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 bis e 5 ter.

    3. Le società di gestione autorizzate prima del 13 febbraio 2004 che non rientrano nell'ambito d'applicazione del paragrafo 2, possono proseguire l'attività purché vi siano autorizzate entro il 13 febbraio 2007 e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro di origine adottate in attuazione della presente direttiva.

    Solo dopo aver ricevuto tale autorizzazione le società di gestione in questione possono beneficiare delle disposizioni della presente direttiva in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

    Articolo 3

    Gli Stati membri adottano entro il 13 agosto 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

    Dette disposizioni entrano in vigore entro il 13 febbraio 2004.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    P. Cox

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Arias Cañete

    (1) GU C 272 dell'1.9.1998, pag. 7 e

    GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 273.

    (2) GU C 116 del 28.4.1999, pag. 1.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 17 febbraio 2000 (GU C 339 del 29.11.2000, pag. 228), posizione comune del Consiglio del 5 giugno 2001 (GU C 297 del 23.10.2001, pag. 10) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001. Decisione del Consiglio del 4 dicembre 2001.

    (4) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

    (5) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE.

    (6) GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7.

    (7) GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62.

    (8) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

    (9) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    (10) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

    (11) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).

    (12) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

    ALLEGATO I

    "SCHEMA C

    Contenuto del prospetto semplificato

    Breve presentazione dell'OICVM

    - data di costituzione del fondo comune di investimento o della società di investimento e indicazione dello Stato membro nel quale il fondo comune di investimento o la società di investimento sono registrati/sono stati costituiti,

    - se si tratta di OICVM con più comparti, indicazione di tali comparti,

    - società di gestione (se del caso),

    - durata prevista (se del caso),

    - depositario,

    - revisori,

    - gruppo finanziario (ad es. banca) promotore dell'OICVM.

    Informazione sugli investimenti

    - breve indicazione degli obiettivi dell'OICVM,

    - politica di investimento del fondo comune di investimento o della società di investimento e breve valutazione dei profili di rischio del fondo (comprendente, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 24 bis e per comparto),

    - rendimento storico del fondo comune di investimento o della società di investimento (se del caso) e avvertimento che ciò non costituisce un indicatore del rendimento futuro - queste informazioni possono figurare nel prospetto o essere allegate ad esso,

    - profilo dell'investitore tipo per le esigenze del quale il fondo comune di investimento o la società di investimento sono concepiti.

    Informazioni economiche

    - regime fiscale,

    - commissioni di ingresso e di uscita,

    - eventuali altre spese e commissioni, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività del fondo comune di investimento o della società di investimento.

    Informazioni commerciali

    - modalità di acquisto delle quote,

    - modalità di vendita delle quote,

    - per gli OICVM che hanno più comparti, modalità di passaggio da un comparto ad un altro e oneri addebitati per il passaggio,

    - data e modalità di distribuzione dei dividendi sulle quote o sulle azioni degli OICVM (se del caso),

    - periodicità, luogo e modalità di pubblicazione o di consultazione dei prezzi.

    Informazioni aggiuntive

    - avvertenza indicante che, a richiesta, il prospetto completo e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente, prima della conclusione del contratto e successivamente,

    - autorità competente,

    - indicazione di un punto di contatto (persona/ufficio, orario ecc.) presso il quale possono essere richieste ulteriori informazioni,

    - data di pubblicazione del prospetto."

    ALLEGATO II

    "ALLEGATO II

    Funzioni comprese nell'attività di gestione di portafogli collettivi

    - Gestione degli investimenti

    - Amministrazione

    a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo

    b) servizio di informazione per i clienti

    c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali)

    d) controllo dell'osservanza della normativa applicabile

    e) tenuta del registro dei detentori delle quote

    f) distribuzione dei proventi

    g) emissione e riscatto delle quote

    h) regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati)

    i) tenuta dei libri.

    - Commercializzazione"

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