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Document 32001D0938

2001/938/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2001, che modifica per la quinta volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4729]

GU L 345 del 29.12.2001, p. 99–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2002; abrog. impl. da 32002D0153 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/938/oj

32001D0938

2001/938/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2001, che modifica per la quinta volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4729]

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 29/12/2001 pag. 0099 - 0107


Decisione della Commissione

del 28 dicembre 2001

che modifica per la quinta volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 4729]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/938/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/740/CE della Commissione(4), modificata da ultimo dalla decisione 2001/911/CE(5), reca misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

(2) L'ultimo focolaio di afta epizootica in Gran Bretagna è stato registrato il 30 settembre 2001. Talune contee della Gran Bretagna, elencate nell'allegato III, non hanno registrato focolai di afta epizootica durante questa epidemia, mentre altre sono rimaste indenni dalla malattia per più di tre mesi.

(3) Inoltre, dato che nei suini si sono riscontrati pochissimi focolai di afta epizootica e che le principali aree di riproduzione e allevamento dei suini in Gran Bretagna sono rimaste indenni nel corso di questa epidemia, la decisione 2001/911/CE ha stabilito le condizioni per la spedizione verso gli altri Stati membri di suini vivi provenienti da queste zone della Gran Bretagna.

(4) La migliorata situazione sanitaria consente ora di stabilire le condizioni per la spedizione controllata verso gli altri Stati membri di bovini e suini vivi provenienti dalle zone della Gran Bretagna in cui non sono stati registrati focolai per almeno 90 giorni. Tali condizioni devono essere tuttavia applicate fermo restando il disposto della decisione 98/256/CE del Consiglio(6), che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina.

(5) Tenuto conto della migliorata situazione sanitaria, alcuni requisiti per la spedizione di sperma bovino e suino congelato possono essere rese meno rigorose.

(6) Sembra inoltre opportuno revocare taluni requisiti supplementari di certificazione richiesti per gli scambi intracomunitari di equidi.

(7) Le deroghe a determinati requisiti in materia di residenza e contatto, necessari a garantire la situazione sanitaria certificata, possono essere ora applicate anche ai bovini che vengono trasferiti tra aziende con stato sanitario equivalente o considerate, nell'ambito della normativa del Regno Unito, come un unico gruppo epidemiologico.

(8) Si ritiene altresì opportuno permettere la raccolta lungo il tragitto di animali riproduttori di razza pura della specie suina da un numero limitato di aziende situate nelle zone elencate nell'allegato III.

(9) L'articolo 1, lettera a), della direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina(7), fornisce una definizione dei suini riproduttori di razza pura.

(10) La situazione deve essere riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 15 e 16 gennaio 2002 e, se necessario, le misure prese devono essere adattate.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/740/CE è modificata come segue.

1) All'articolo 1, il testo del punto 2.2 è sostituito dal seguente: "2.2. fatte salve le disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e della decisione 98/256/CE del Consiglio nonché le limitazioni dei movimenti degli animali sensibili nella e attraverso la Gran Bretagna applicate dalle competenti autorità del Regno Unito, e in deroga alle disposizioni del punto 1, le autorità competenti possono autorizzare le spedizioni di animali vivi di specie sensibili all'afta epizootica alle seguenti condizioni:

- gli animali appartengono ad una delle specie indicate nell'apposita colonna della tabella di cui all'allegato III,

- gli animali sono stati allevati all'interno delle zone elencate nell'allegato III e vengono spediti da tali zone,

- la spedizione dei suddetti animali è autorizzata dalle autorità veterinarie competenti del Regno Unito e notificata con almeno tre giorni lavorativi di anticipo alle autorità veterinarie centrali competenti dello Stato membro di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito,

- negli ultimi 90 giorni precedenti alla spedizione non si sono avuti focolai di afta epizootica nella contea di cui all'allegato III,

- nei 30 giorni precedenti al carico gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata all'interno di una delle zone elencate nell'allegato III e intorno alla quale per un raggio minimo di 10 km e per almeno 30 giorni non si sono manifestati casi di afta epizootica,

- nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al quinto trattino nel corso dei 30 giorni precedenti al carico, salvo nel caso di animali provenienti da un'azienda o da aziende fornitrici oggetto di un'unica licenza di occupazione e considerate come un'unica azienda che soddisfano i requisiti di cui al quinto trattino, nel cui caso il periodo suddetto può essere ridotto a 7 giorni,

- durante il trasporto gli animali non vengono a contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione, salvo nel caso di animali destinati alla macellazione immediata e di suini riproduttori di razza pura, nel qual caso essi possono essere raccolti sul tragitto da non più di tre aziende che soddisfano le condizioni di cui al quinto trattino,

- gli animali da riproduzione e produzione sono consegnati a non più di tre aziende di destinazione in un unico Stato membro,

in deroga alla disposizione precedente, i suini riproduttori di razza pura raccolti sul tragitto secondo quanto disposto al settimo trattino devono essere consegnati ad un'unica azienda di destinazione,

- gli animali sono trasportati sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima di caricare o raccogliere animali destinati ad essere spediti fuori dalle zone elencate nell'allegato I da aziende di cui al quinto trattino,

- il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio(8) che accompagna i bovini o i suini vivi consegnati da parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato III ad altri Stati membri reca la dicitura seguente: 'Animali conformi alla decisione 2001/740/CE della Commissione, del 19 ottobre 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'"

2) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente: "- nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda, o nelle aziende oggetto di un'unica licenza di occupazione considerate come un'unica azienda, di cui al quarto trattino nel corso dei 30 giorni precedenti al carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, precedenti alla macellazione presso l'azienda. Il periodo suddetto può essere ridotto a 7 giorni nel caso delle carni bovine e suine ottenute da animali provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfa i requisiti di cui al terzo trattino,".

3) All'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), il testo del secondo trattino è soppresso.

4) All'articolo 12, l'ultima frase del paragrafo 1 e l'intero paragrafo 3 sono soppressi.

5) L'allegato III è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30.

(5) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 39.

(6) GU L 113 del 15.4.1998, pag. 38.

(7) GU L 382 del 21.12.1988, pag. 36.

(8) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

ALLEGATO

"ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ADNS= Codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2000/807/CE)

GIS= Codice dell'unità amministrativa

B= carni bovine

S/G= carni ovine e caprine

P= carni suine

FG= selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG= selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica

LB= bovini vivi

LP= suini vivi"

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