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Document 32001D0905
2001/905/EC: Commission Decision of 18 December 2001 approving the Aujeszky's disease eradication programme presented by Belgium and the Netherlands, concerning additional guarantees for pigs destined for the territory of Belgium and the Netherlands and amending Decisions 93/244/EEC and 2001/618/EC (notified under document number C(2001) 4384)
2001/905/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2001, recante approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio e dai Paesi Bassi, relativo a garanzie supplementari per i suini destinati al loro territorio e recante modifica delle decisioni 93/244/CEE e 2001/618/CE [notificata con il numero C(2001) 4384]
2001/905/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2001, recante approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio e dai Paesi Bassi, relativo a garanzie supplementari per i suini destinati al loro territorio e recante modifica delle decisioni 93/244/CEE e 2001/618/CE [notificata con il numero C(2001) 4384]
GU L 335 del 19.12.2001, p. 22–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2008; abrog. impl. da 32008D0185
2001/905/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2001, recante approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio e dai Paesi Bassi, relativo a garanzie supplementari per i suini destinati al loro territorio e recante modifica delle decisioni 93/244/CEE e 2001/618/CE [notificata con il numero C(2001) 4384]
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 19/12/2001 pag. 0022 - 0023
Decisione della Commissione del 18 dicembre 2001 recante approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio e dai Paesi Bassi, relativo a garanzie supplementari per i suini destinati al loro territorio e recante modifica delle decisioni 93/244/CEE e 2001/618/CE [notificata con il numero C(2001) 4384] (2001/905/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata e aggiornata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Le garanzie supplementari relative all'attuazione dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky, applicabili agli scambi intracomunitari di suini e gli elenchi dei territori degli Stati membri in cui sono applicati programmi riconosciuti per il controllo della malattia sono stabiliti nella decisione 93/244/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/746/CE(4), la quale a decorrere dal 1o luglio 2002 sarà abrogata e sostituita dalla decisione 2001/618/CE(5), modificata dalla decisione 2001/746/CE. (2) Con lettere in data 14 settembre 2001 e rispettivamente 18 ottobre 2001, il Belgio e i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione informazioni sui loro rispettivi programmi di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, che sono destinati a permettere l'eradicazione in futuro della malattia di Aujeszky dal loro territorio. (3) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE, la Commissione ha esaminato i programmi trasmessi ed ha riscontrato che rispondono ai criteri fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva. Essi possono dunque essere approvati. (4) Le decisioni 93/244/CEE e 2001/618/CE devono essere modificate per includere il territorio belga e olandese nell'elenco dei territori degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri nei quali sono applicati programmi riconosciuti di controllo della malattia, in modo che il Belgio e i Paesi Bassi possano richiedere determinate garanzie supplementari nell'ambito degli scambi intracomunitari di suini. (5) Le autorità del Belgio e dei Paesi Bassi applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalle garanzie supplementari fissate dalla normativa comunitaria. (6) Tali garanzie supplementari non devono tuttavia essere imposte a Stati membri o loro regioni che si considerano indenni dalla malattia di Aujeszky. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I programmi presentati dal Belgio e dai Paesi Bassi per l'eradicazione della malattia di Aujeszky sono approvati. Le garanzie supplementari che il Belgio e i Paesi Bassi possono richiedere nel quadro degli scambi intracomunitari di suini sono quelle previste dalla decisione 93/244/CEE fino al 1o luglio 2002 e quelle previste dalla decisione 2001/618/CE e dalle sue successive modifiche oltre tale data. Articolo 2 I testi dell'allegato I della decisione 93/244/CEE e dell'allegato II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (2) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35. (3) GU L 111 del 5.5.1993, pag. 21. (4) GU L 278 del 23.10.2001, pag. 41. (5) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. ALLEGATO "Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky >SPAZIO PER TABELLA>"