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Document 32001D0905

2001/905/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2001, recante approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio e dai Paesi Bassi, relativo a garanzie supplementari per i suini destinati al loro territorio e recante modifica delle decisioni 93/244/CEE e 2001/618/CE [notificata con il numero C(2001) 4384]

GU L 335 del 19.12.2001, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2008; abrog. impl. da 32008D0185

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/905/oj

32001D0905

2001/905/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2001, recante approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio e dai Paesi Bassi, relativo a garanzie supplementari per i suini destinati al loro territorio e recante modifica delle decisioni 93/244/CEE e 2001/618/CE [notificata con il numero C(2001) 4384]

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 19/12/2001 pag. 0022 - 0023


Decisione della Commissione

del 18 dicembre 2001

recante approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio e dai Paesi Bassi, relativo a garanzie supplementari per i suini destinati al loro territorio e recante modifica delle decisioni 93/244/CEE e 2001/618/CE

[notificata con il numero C(2001) 4384]

(2001/905/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata e aggiornata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le garanzie supplementari relative all'attuazione dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky, applicabili agli scambi intracomunitari di suini e gli elenchi dei territori degli Stati membri in cui sono applicati programmi riconosciuti per il controllo della malattia sono stabiliti nella decisione 93/244/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/746/CE(4), la quale a decorrere dal 1o luglio 2002 sarà abrogata e sostituita dalla decisione 2001/618/CE(5), modificata dalla decisione 2001/746/CE.

(2) Con lettere in data 14 settembre 2001 e rispettivamente 18 ottobre 2001, il Belgio e i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione informazioni sui loro rispettivi programmi di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, che sono destinati a permettere l'eradicazione in futuro della malattia di Aujeszky dal loro territorio.

(3) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE, la Commissione ha esaminato i programmi trasmessi ed ha riscontrato che rispondono ai criteri fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva. Essi possono dunque essere approvati.

(4) Le decisioni 93/244/CEE e 2001/618/CE devono essere modificate per includere il territorio belga e olandese nell'elenco dei territori degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri nei quali sono applicati programmi riconosciuti di controllo della malattia, in modo che il Belgio e i Paesi Bassi possano richiedere determinate garanzie supplementari nell'ambito degli scambi intracomunitari di suini.

(5) Le autorità del Belgio e dei Paesi Bassi applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalle garanzie supplementari fissate dalla normativa comunitaria.

(6) Tali garanzie supplementari non devono tuttavia essere imposte a Stati membri o loro regioni che si considerano indenni dalla malattia di Aujeszky.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi presentati dal Belgio e dai Paesi Bassi per l'eradicazione della malattia di Aujeszky sono approvati.

Le garanzie supplementari che il Belgio e i Paesi Bassi possono richiedere nel quadro degli scambi intracomunitari di suini sono quelle previste dalla decisione 93/244/CEE fino al 1o luglio 2002 e quelle previste dalla decisione 2001/618/CE e dalle sue successive modifiche oltre tale data.

Articolo 2

I testi dell'allegato I della decisione 93/244/CEE e dell'allegato II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

(3) GU L 111 del 5.5.1993, pag. 21.

(4) GU L 278 del 23.10.2001, pag. 41.

(5) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48.

ALLEGATO

"Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky

>SPAZIO PER TABELLA>"

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