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Document 32001D0865

    2001/865/CE: Decisione del Consiglio, del 6 novembre 2001, che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

    GU L 323 del 7.12.2001, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 10/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/865/oj

    32001D0865

    2001/865/CE: Decisione del Consiglio, del 6 novembre 2001, che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

    Gazzetta ufficiale n. L 323 del 07/12/2001 pag. 0024 - 0025


    Decisione del Consiglio

    del 6 novembre 2001

    che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

    (2001/865/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari-sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in prosieguo denominata "sesta direttiva IVA", in particolare l'articolo 27,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 7 marzo 2001, il governo del Regno di Spagna ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva IVA, l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della stessa.

    (2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

    (3) Conformemente al citato articolo 27, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda del Regno di Spagna con lettera del 15 marzo 2001.

    (4) L'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva prevede, in linea di massima, che la base imponibile per le forniture di beni e le prestazioni di servizi sia formata da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo.

    (5) In deroga a tali disposizioni, il Regno di Spagna ha chiesto l'autorizzazione a includere, nella base imponibile delle transazioni che implicano la trasformazione di oro da investimento, il valore della materia prima fornita dall'acquirente del servizio e che è stata utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito.

    (6) Questa deroga, volta ad evitare l'uso indebito dell'esonero concesso all'oro da investimento, si prefigge di evitare talune frodi ed evasioni fiscali e risponde pertanto ai requisiti di cui all'articolo 27 della sesta direttiva.

    (7) Tali frodi ed evasioni fiscali consistono principalmente nell'acquisto, in un primo tempo, di oro da investimento esonerato dall'IVA che, in seguito, viene trasformato in gioielli o altri beni, senza imputazione dell'IVA sul valore dell'oro da investimento compreso nella transazione in corso.

    (8) La deroga è concessa fino al 31 dicembre 2004, il che consentirà di valutare l'opportunità della misura di deroga tenendo conto dell'andamento dell'applicazione del regime particolare applicabile all'oro da investimento istituito dalla direttiva 98/80/CE(2).

    (9) La misura di deroga non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA, il Regno di Spagna è autorizzato ad includere, nella base imponibile dell'imposta dovuta sulla fornitura di beni o di servizi consistenti in lavori di trasformazione relativi all'oro da investimento esonerato, il valore dell'oro contenuto nel prodotto finito, corrispondente al valore in corso del mercato per l'oro da investimento.

    Articolo 2

    L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 scade il 31 dicembre 2004.

    Articolo 3

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 6 novembre 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D. Reynders

    (1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

    (2) GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.

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