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Document 32001D0839
2001/839/EC: Commission Decision of 8 November 2001 laying down a questionnaire to be used for annual reporting on ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC and 1999/30/EC (Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2001) 3405)
2001/839/CE: Decisione della Commissione, dell'8 novembre 2001, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3405]
2001/839/CE: Decisione della Commissione, dell'8 novembre 2001, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3405]
GU L 319 del 4.12.2001, pp. 45–64
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2004; abrogato da 32004D0461
2001/839/CE: Decisione della Commissione, dell'8 novembre 2001, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3405]
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 04/12/2001 pag. 0045 - 0064
Decisione della Commissione dell'8 novembre 2001 relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 3405] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/839/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente(1), in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) La direttiva 96/62/CE stabilisce un quadro normativo per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente. (2) La direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell'aria ambiente(2), fissa i valori limite che devono essere rispettati entro un termine prefissato. (3) La presentazione di relazioni periodiche da parte degli Stati membri costituisce parte integrante della normativa in materia. (4) Alcuni elementi di cui all'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, in combinato disposto con gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 1999/30/CE, e di cui all'articolo 3, all'articolo 5 e all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE devono esere oggetto di una relazione annuale. (5) Ai sensi della direttiva 1999/30/CE, le disposizioni sulla presentazione delle relazioni in conformità con la direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione(3), con la direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera(4) e con la direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto(5), sono abrogate a decorrere dal 19 luglio 2001, sebbene i valori limite contemplati da tali direttive rimangano in vigore fino al 2005 per quanto riguarda le direttive 80/779/CEE e 82/884/CEE e fino al 2010 per quanto riguarda la direttiva 85/203/CEE. Le relazioni sul superamento dei valori limite continuano ad essere presentate conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE. (6) Per garantire che le informazioni richieste vengano fornite nel formato corretto, è opportuno che gli Stati membri le presentino servendosi di un questionario standardizzato. (7) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri si servono del questionario di cui all'allegato per la presentazione delle informazioni da fornire annualmente ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, in combinato disposto con gli allegati I, II, III, IV e V, e degli articoli 3, 5 e 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE. Articolo 2 La presente decisione è destinata agli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001. Per la Commissione Margot Wallström Membro della Commissione (1) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. (2) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41. (3) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30. (4) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 15. (5) GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1. ALLEGATO >PIC FILE= "L_2001319IT.004602.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.004701.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.004801.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.004901.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.005001.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.005101.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.005201.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.005301.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.005401.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.005501.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.005601.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.005701.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.005801.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.005901.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.006001.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.006101.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.006201.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.006301.TIF"> >PIC FILE= "L_2001319IT.006401.TIF">